Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 18/12/1981 |
Numero: | 86 |
Sommario |
Art. 1. Il personale degli Enti mutualistici, degli Enti ospedalieri e dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste di cui all'articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè il personale di cui [...] |
Art. 2. Al personale di cui al precedente articolo 1 viene attribuita nella qualifica d'inquadramento, a decorrere dal 1° gennaio 1981, la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in [...] |
Art. 3. La progressione economica del personale di cui al precedente articolo 1 si sviluppa in classi biennali, comunque non superiori a 8, nella misura di cui alla Tabella C della legge regionale 31 [...] |
Art. 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità nel livello funzionale d'inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al presente Titolo presso l'Ente di provenienza, nella [...] |
Art. 5. Tra i criteri di valutazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il personale inquadrato ai sensi del Titolo I della [...] |
Art. 6. Il personale dei soppressi Enti provinciali per il turismo, trasferito alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, e successiva [...] |
Art. 7. Per quanto concerne le Aziende autonome del turismo, i termini di cui al II comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, sono prorogati fino al sessantesimo giorno [...] |
Art. 8. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, al personale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni in materia per il personale regionale. |
Art. 9. In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato in corrispondenza, per livello [...] |
Art. 10. Gli oneri e gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli di spesa iscritti [...] |
Art. 11. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. |
§ 2.2.61 - Legge Regionale 18 dicembre 1981, n. 86.
Inquadramento di personale nel ruolo unico regionale.
(B.U. 19 dicembre 1981, n. 130).
TITOLO I
PERSONALE DEGLI ENTI MUTUALISTICI, DEGLI ENTI OSPEDALIERI E DELL'ISTITUTO
PER L'INFANZIA DI TRIESTE DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 17 AGOSTO
1974, N. 386
Il personale degli Enti mutualistici, degli Enti ospedalieri e dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste di cui all'articolo 19 della
Al personale di cui al precedente articolo 1 viene attribuita nella qualifica d'inquadramento, a decorrere dal 1° gennaio 1981, la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento all'Ente di provenienza alla data predetta, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonchè degli altri assegni fissi e continuativi.
Al personale di cui al precedente comma non viene attribuito l'aumento previsto per i dipendenti regionali dall'articolo 16, primo comma, della
Al personale di cui al presente articolo sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1981, i livelli funzionali-retributivi previsti dalla
a) stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti primo e secondo comma;
a bis) rateo determinato al 1° gennaio 1981 dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'Amministrazione di provenienza: si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 1° gennaio 1981 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato [1];
b) importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l'anno 1980 e 1981 dall'articolo 1 della
c) la somma risultante dalla differenza dell'importo pan a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo prestato presso l'Ente di provenienza e l'Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 ed i benefici conseguiti per effetto dell'applicazione dell'art. 40, primo comma, quarta interlinea, del
La progressione economica del personale di cui al precedente articolo 1 si sviluppa in classi biennali, comunque non superiori a 8, nella misura di cui alla Tabella C della
Ai fini della determinazione dell'anzianità nel livello funzionale d'inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al presente Titolo presso l'Ente di provenienza, nella corrispondente qualifica, è valutata per intero. E valutato per metà il servizio eventualmente prestato nella qualifica immediatamente inferiore.
Tra i criteri di valutazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 172, terzo comma, della
TITOLO II
PERSONALE DEI DISCIOLTI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISTICO
Il personale dei soppressi Enti provinciali per il turismo, trasferito alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della
L'inquadramento del personale di cui al comma precedente viene effettuato nel livello funzionale retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza secondo l'equiparazione di cui alla tabella B allegata alla presente legge, conservando l'anzianità nella qualifica maturata nell'Ente stesso.
Al personale di cui al presente articolo viene attribuito nel livello d'inquadramento lo stipendio determinato ai sensi dell'articolo 176 e seguenti della
Per quanto concerne le Aziende autonome del turismo, i termini di cui al II comma dell'articolo 4 della
TITOLO III
NORME FINALI E FINANZIARIE
Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, al personale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni in materia per il personale regionale.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 145 della
Le disposizioni di cui all'articolo 199 della
In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato in corrispondenza, per livello funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data d'inquadramento.
Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per livello funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.
Gli oneri e gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1981, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
TABELLA «A» |
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ENTI MUTUALISTICI ENTI OSPEDALIERI REGIONE F.V.G. |
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QUALIFICHE QUALIFICHE Qualifiche |
funzionali L.R. |
48/1975 |
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Commesso Portiere capo, Usciere Commesso |
capo, Portiere, |
Usciere, Commesso, |
Fattorino |
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Archivista Dattilografo, Coadiutore |
dattilografo Applicato, Applicato |
Operatore principale |
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Assistente Aggiunto, Aggiunto Segretario |
Assistente principale |
coordinatore II |
qualifica |
professionale |
|
Collaboratore Collaboratore Consigliere |
Collaboratore direttivo Coadiutore |
coordinatore I amministrativo |
qualifica |
professionale |
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Dirigente Dirigente Personale del 1° Dirigente |
superiore Dirigente livello dirigenziale |
generale Personale del 2° |
livello dirigenziale |
Direttore |
amministrativo |
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TABELLA «B» |
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ENTI PROVINCIALI TURISMO REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA |
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Direttore dell'Ente livello VII |
Consigliere livello VI |
Segretario livello V |
Coadiutore livello IV |
Agente tecnico livello III |
Commesso livello II |
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[1] Lettera introdotta dall'art. 29 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 23 della
[3] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 31 della