Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico |
Data: | 30/07/1979 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. In conseguenza di quanto disposto all'articolo precedente, l'organico del personale del ruolo unico regionale viene corrispondentemente aumentato di 12 posti di segretario, 18 di coadiutore, 3 [...] |
Art. 3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa, sino ad un massimo di L. 28.000.000 per il ripristino dei locali già adibiti a sede dell'Ufficio Tavolare di Trieste, siti [...] |
Art. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio [...] |
§ 1.3.4 - Legge Regionale 30 luglio 1979, n. 40.
Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 10 novembre 1971, n. 47, 6 luglio 1974, n. 29 e 27 giugno 1977, n. 32, concernenti spese per il funzionamento della Delegazione della Corte dei conti, dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste nonchè del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia.
(B.U. 30 luglio 1979, n. 78).
[All'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste ed al Tribunale Amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia potrà essere assegnato personale regionale secondo quanto previsto dall'articolo unico, secondo comma, della
Il numero massimo di 14 unità indicato all'articolo 13 della
In conseguenza di quanto disposto all'articolo precedente, l'organico del personale del ruolo unico regionale viene corrispondentemente aumentato di 12 posti di segretario, 18 di coadiutore, 3 di agente tecnico e 4 di commesso.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa, sino ad un massimo di L. 28.000.000 per il ripristino dei locali già adibiti a sede dell'Ufficio Tavolare di Trieste, siti nell'ambito del Palazzo di Giustizia, nonchè per le opere di adeguamento e di sistemazione necessarie per adibire i locali stessi ad uffici giudiziari.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979, che presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge fa carico al capitolo 1706 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
[1] Vedi anche l'art. 49 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 4, comma 3, della