Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 10/05/1999 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province. Limitazione dei mandati). |
Art. 2. (Sottoscrizione dei gruppi dei candidati nelle elezioni provinciali). |
Art. 3. (Sottoscrizione delle liste nelle elezioni comunali). |
Art. 4. (Liste non ammesse nell'assegnazione dei seggi nell'elezione del Consiglio provinciale). |
Art. 5. (Disciplina degli adempimenti in materia elettorale). |
Art. 6. (Norme applicabili). |
Art. 7. (Entrata in vigore). |
§ 1.2.64 - Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 13. [1]
Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.
(B.U. 10 maggio 1999, n. 18 - S.S. n. 5).
Art. 1. (Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province. Limitazione dei mandati).
1. [In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
2 bis. Nei Comuni non capoluogo di provincia sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della
Art. 2. (Sottoscrizione dei gruppi dei candidati nelle elezioni provinciali). [4]
1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della
2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con più di 500.000 abitanti.
Art. 3. (Sottoscrizione delle liste nelle elezioni comunali). [6]
1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della
a) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
b) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
c) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
d) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
e) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
f) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
g) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Art. 4. (Liste non ammesse nell'assegnazione dei seggi nell'elezione del Consiglio provinciale). [8]
1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali da emanarsi in attuazione della
Art. 5. (Disciplina degli adempimenti in materia elettorale).
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del
Art. 6. (Norme applicabili).
1. Rimangono applicabili tutte le norme statali e regionali vigenti in materia elettorale che non risultino incompatibili con le disposizioni della presente legge, con esclusione di eventuali sbarramenti per l'assegnazione dei seggi nelle elezioni comunali.
Art. 7. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 110 della
[2] Comma modificato dall'art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[5] Comma così modificato dall'art. 1 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[7] Comma così modificato dall'art. 1 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[9] Comma così modificato dall'art. 1 della