§ 6.3.69 - L.R. 9 settembre 1994, n. 19.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione Calabria - Legge Finanziaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:09/09/1994
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 Aprile 1983, n. 13 «Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per [...]
Art. 2.      1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di [...]
Art. 3.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio [...]
Art. 4.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.FO.R. «Azienda forestale della Regione Calabria» - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della legge [...]
Art. 5.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...]
Art. 6.      1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...]
Art. 7.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...]
Art. 8.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la [...]
Art. 9.      1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per [...]
Art. 10.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire [...]
Art. 11.      1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...]
Art. 12.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 5.000.000.000.
Art. 13.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 14.      1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...]
Art. 15.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la [...]
Art. 16.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 150.000.000.
Art. 17.      1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 18.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la [...]
Art. 19.      1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire [...]
Art. 20.      1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della [...]
Art. 21.      1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1994, [...]
Art. 22.      1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio» e successive modificazioni, [...]
Art. 23.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...]
Art. 24.      1. In attesa dell'attuazione della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 ed ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della stessa legge regionale, nonché ai fini della concessione [...]
Art. 25.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per [...]
Art. 26.      1. Al fine di sottoporre a revisione e certificazione il bilancio dell'Esac (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) - ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge regionale 28 [...]
Art. 27.      1. Ai fini di garantire il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, per l'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica [...]
Art. 28.      1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge [...]
Art. 29.      1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la [...]
Art. 30.      1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle [...]
Art. 31.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle [...]
Art. 32.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 33.      1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, [...]
Art. 34.      1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività [...]
Art. 35.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» e successive [...]
Art. 36.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione [...]
Art. 37.      1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2111108 - 2112101 2121102 - 2121103 [...]
Art. 38.      1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, [...]
Art. 39.      1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...]
Art. 40.      1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...]
Art. 41.      1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...]
Art. 42.      1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...]
Art. 43.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 435.905.519.426 nel triennio 1994/1996 di cui lire 431.505.519.426 a carico del [...]
Art. 44.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.69 - L.R. 9 settembre 1994, n. 19. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione Calabria - Legge Finanziaria.

(B.U. n. 90 del 15 settembre 1994).

 

RUBRICA 1ª

Servizi generali

 

Art. 1.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 Aprile 1983, n. 13 «Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 400.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 Agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50.000.000.

     3. A valere sullo stanziamento del capitolo 1003106 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, è autorizzata la spesa allo stesso titolo inerente agli anni precedenti, entro la somma massima di lire 500.000.000, fermo rimanendo l'obbligo di contenere la spesa inerente all'esercizio finanziario 1994 entro i limiti dello stanziamento complessivo del bilancio stesso.

 

     Art. 2.

     1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 impiegato nella realizzazione del programma medesimo è prevista, per l'anno 1994, salvo variazioni, in lire 8.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata.

     2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n. 13 impiegato nella gestione medesima è prevista, per l'anno 1994, salvo variazioni, in lire 17.000.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.

 

RUBRICA 2ª

Territorio

 

     Art. 3.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio 1995/1996 la spesa complessiva di lire 600.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 «Istituzione del Parco regionale delle Serre» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 «Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 120.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 «Norme sull'ordinamento della Polizia municipale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 500.000.000.

 

     Art. 4.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.FO.R. «Azienda forestale della Regione Calabria» - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 2.500.000.000.

     2. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 «Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50.000.000.

     3. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società «Stretto di Messina S.p.A.» - ai sensi dell'art. 1 della legge 17/12/71, n. 1158 e dell'art. 16, lett. q), dello statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 7.728.710.000.

 

     Art. 5.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali», e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 137.653.348.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 «Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini» e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 «Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 500.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio 1983, n. 23 «Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 250.000.000.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.500.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 «Norme in materia di bonifica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 5.000.000.000.

     3. I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale e secondo i criteri dalla stessa fissati, alla Comunità montana Alto Tirreno (Verbicaro), ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore, Tropea, Limbadi, San Luca, Platì, Nardodipace e agli altri Comuni da individuare con la medesima deliberazione quale contributo, per i Comuni che hanno deliberato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144, ai fini del finanziamento di progetti a sostegno della occupazione e, per i rimanenti comuni, quale contributo al cofinanziamento di progetti aventi le anzidette finalità [2].

     4. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 2.000.000.000.

 

     Art. 7.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il biennio 1995/1996 la spesa complessiva di lire 1.400.000.000.

 

RUBRICA 3ª

Istruzione, cultura e tempo libero

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 100.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.500.000.000.

     3. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 - la relativa spesa graverà sul cap. 1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 «Norme per interventi in materia di promozione culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 3.000.000.000.

     5. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma 4, è autorizzata la concessione di un contributo - il cui importo è da determinarsi in sede di definizione del piano previsto dalla stessa normativa - da destinare alle bande musicali cittadine, composte da almeno 25 componenti, regolarmente costituite e la cui organizzazione ed attività sia disciplinata da apposito statuto.

     6. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma 4, la somma complessiva di lire 210.000.000 è autorizzata quale contributo per le seguenti iniziative:

     - progetto Archeus dell'Associazione culturale Proskenion di Reggio Calabria, per lire 80.000.000;

     - attività dell'Associazione musicale Ama di Lamezia Terme, per lire 50.000.000;

     - attività dell'Associazione amici di Giuseppe Berto di Ricadi (premio letterario internazionale Giuseppe Berto), per lire 30.000.000);

     - attività «Premio di pittura» Pizzo Calabro, per lire 10.000.000;

     - attività «premio Mariano», Parrocchia Cattedrale di Nicotera, per lire 10.000.000;

     - attività orientamento musicale complesso bandistico F. Cilea di San Calogero, per lire 10.000.000;

     - attività Compagnia Teatrale di Nicotera, per lire 10.000.000;

     - attività culturali dell'Associazione culturale «Proposte» di Nicotera, per lire 10.000.000.

     7. Ai fini della concessione del contributo di cui alla legge regionale 27 agosto 1986, n. 39 «Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 5.000.000.000.

     8. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma, la somma di lire 2.500.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1993.

     9. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 «Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 15.000.000.

     10. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 3132104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, la somma di lire 400.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1993.

 

     Art. 9.

     1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di lire 40.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 «Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 150.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale I dicembre 1988, n. 31 «Erogazione di un contributo annuo all'istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 20.000.000.

     4. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 «Erogazione di un contributo annuo al Centro Internazionale di Studi Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 80.000.000.

     5. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 «Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (Iraceb)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 80.000.000.

     6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 4 «Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 60.000.000

     7. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 «Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'istituto di Epistemologia La Magna Grecia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 40.000.000.

     8. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 «Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria

- Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa

di lire 350.000.000.

     9. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 120.000.000.

     10. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1993/1995 la spesa complessiva di lire 2.100.000.000 di cui lire 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 «Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica di Vibo Valentia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 120.000.000.

 

     Art. 10.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 33.400.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 «Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 150.000.000.

     3. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dai fondi di cui agli artt. 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché per la iscrizione delle relative spese.

     4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 200.000.000.

 

     Art. 11.

     1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 4.000.000.000.

 

     Art. 12.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 5.000.000.000.

 

     Art. 13.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 5.400.000.000.

     2. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma 1, la somma di lire 2.400.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1993.

     3. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma 1, la somma di lire 60.000.000 è autorizzata quale contributo per lo svolgimento del campionato assoluto italiano di offshore.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 «Istituzione dei centri polivalenti per i giovani» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 250.000.000.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 17 «Interventi a sostegno degli aeroclubus calabresi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 70.000.000.

     6. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 3314103 del bilancio di previsione relativo all'esercizio 1994, la somma di lire 250.000.000 è destinata alla attuazione della manifestazione ciclistica denominata «Corsa ciclistica del sole».

 

RUBRICA 4ª

Sicurezza sociale

 

     Art. 14.

     1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 300.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 «Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 150.000.000.

 

     Art. 15.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 140.000.000.

 

     Art. 16.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 150.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46 «Norme per la valorizzazione del volontariato e la regolamentazione dei rapporti con gli Enti pubblici nella Regione Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 350.000.000.

 

     Art. 17.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 46.000.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio- assistenziali.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5, la Giunta regionale è tenuta a garantire al Comune di San Lucido il trasferimento della somma annua di lire 2.000.000.000, a titolo di spesa storica maturata al 31/12/88, da destinare alla gestione delle attività attribuite al comune medesimo in attuazione della legge 21/10/78, n. 641.

     3. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994 di cui al precedente comma 1, la somma di lire 500.000.000 è autorizzata per la concessione di un contributo dello stesso importo al Comune di San Lucido per la spesa inerente all'anno 1993, sostenuta dal medesimo Comune per le stesse attività di cui al precedente comma 2.

     4. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 1, con conseguente adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 8.362.461.426.

     6. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma, la somma di lire 3.362.461.426 è autorizzata per la copertura finanziaria dei pagamenti con quietanza diretta del Tesoriere regionale, a seguito di atti giudiziali di pignoramento da parte degli aventi diritto, di cui al residuo attivito del capitolo 6104106 della entrata del bilancio 1994.

 

     Art. 18.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 350.000.000.

 

     Art. 19.

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 20.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 3.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lettera a) e b) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.000.000.000.

     3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 «Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 646.000.000.

 

RUBRICA 5ª

Agricoltura

 

     Art. 21.

     1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1994, previsti in complessive lire 69.060.000.000, sono destinati alle seguenti iniziative:

     1) lire 55.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 26 della presente legge (cap. 5122103);

     2) lire 2.900.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura (cap. 5112101):

     3) lire 1.200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5122202);

     4) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5123206);

     5) lire 150.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 25 della presente legge (cap. 5123104);

     6) lire 22.728.998.480 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 5132204);

     7) lire 11.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge (cap. 8045314);

     8) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma dell'art. 28 della presente legge (cap. 8045315);

     9) lire 800.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma dell'art. 28 della presente legge (cap. 8045316);

     10) lire 51.750.000 per il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, relativo all'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui al primo comma del successivo art. 27 della presente legge (cap. 5223223):

     11) lire 5.500.000.000 per contributo all'Esac per ripianamento dei fabbisogni finanziari di cui alla legge regionale 19/1/82, n. 3 (capitolo 5122207);

     12) lire 9.374.251.520 per contributo all'Esac per la copertura degli oneri di ammortamento di mutui di cui alla legge regionale 27/7/87, n. 21 (capitolo 5122212);

     13) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 27 della presente legge (capitolo 5223201);

     14) lire 6.000.000.000 per le iniziative relative agli interventi speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi (capitolo 5223205);

     15) lire 800.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 27 della presente legge (capitolo 5223220);

     16) lire 5.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge (capitolo 2231103);

     17) lire 200.000.000 per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo (capitolo 5112102);

     18) lire 300.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 22 della presente legge (capitolo 5114105).

     2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni e pagamenti sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento e della riscossione di cui al capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.

     3. All'art. 21, comma 4, della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, le parole «in attesa di riconoscimento da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 22.

     1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio» e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 22.728.998.480, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 5.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 «Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 300.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 23.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.200.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

 

     Art. 24.

     1. In attesa dell'attuazione della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 ed ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della stessa legge regionale, nonché ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'Esac «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria» - ai sensi dell'art. 10, lett. a), della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 61.500.000.000.

     2. Sul contributo di cui al precedente primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1994 in lire 22.195.511.546, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 e dell'art. 24 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'Esac - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria - il contributo ordinario per l'anno 1994, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1993.

     4. Al fine di assicurare per l'anno 1994 l'occupazione alle 41 unità lavorative, già occupate presso lo zuccherificio di Strongoli, l'Esac (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) è autorizzato ad utilizzare le stesse unità nelle attività imprenditoriali temporaneamente allo stesso affidate - ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 e dell'art. 24 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24 - in attesa della attuazione delle leggi regionali 14 dicembre 1993, n. 15 e 11 luglio 1994, n. 18.

 

     Art. 25.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 150.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 26.

     1. Al fine di sottoporre a revisione e certificazione il bilancio dell'Esac (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) - ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge regionale 28 giugno 1984, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 55.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 27.

     1. Ai fini di garantire il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, per l'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui all'art. 4, secondo comma, lett. b) della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di lire 51.750.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 «Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 800.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 28.

     1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25

- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire

11.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati dalla Regione ai sensi

dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati dalla regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui di potenziamento delle strutture zootecniche - di cui all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 800.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 29.

     1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 5.000.000.000.

     2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

 

RUBRICA 6ª

Attività produttive extragricole

 

     Art. 30.

     1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 200.000.000.

 

     Art. 31.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio 1994/1996 la spesa complessiva di lire 1.250.000.000 di cui lire 250.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     2. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 9 «Delega in materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 400.000.000.

     3. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 400.000.000.

 

     Art. 32.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.600.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 «Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 400.000.000.

     3. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 6132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, la somma di lire 120.000.000 è destinata per la concessione di un contributo di pari importo all'Ente Autonomo Fiera di Cosenza.

 

     Art. 33.

     1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 4.300.000.000.

     2. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma, la somma di lire 800.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1993.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 «Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria» e autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 800.000.000.

     4. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.500.000.000.

     5. A decorrere dall'anno 1994, il finanziamento previsto in bilancio ai sensi dell'art. 23, lett. d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, è ripartito tra le Aziende di promozione turistica della Calabria, per il 50 per cento in parti uguali tra le cinque province calabresi e per il restante 50 per cento in rapporto alle presenze turistiche registrate nelle stesse province nel periodo dal 15 maggio al 30 settembre di ciascun anno, nonché in funzione di validi progetti speciali innovativi.

 

     Art. 34.

     1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 150.000.000.

 

     Art. 35.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.000.000.000.

     2. La spesa autorizzata al precedente comma può essere gestita tramite funzionari delegati, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e dell'apposito regolamento 30 dicembre 1983, n. 1.

 

     Art. 36.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 3.100.000.000.

     2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

     a) lire 2.500.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);

     b) lire 600.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa).

     3. A decorrere dal 1 gennaio 1995 è sospesa la possibilità di inoltrare alla Regione domande per la concessione di contributi in conto capitale da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) ed e), della legge regionale 25 agosto 1987, n. 26, per le finalità previste dagli artt. 3 e 4 della stessa legge.

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 37.

     1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2111108 - 2112101 2121102 - 2121103 - 2121201 - 2121206

- 2131102 2141101 - 2141103 - 2141201 - 2211103 - 2211201 - 2221102 -

2221202 - 2222103 - 2231203 - 2233105 - 2311101 - 2323201 - 3132103 -

3132104 - 3132108 - 3132114 - 3132123 - 3132124 - 3132125 - 3132126 -

3132127 - 3132201 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313108 -

3313110 - 3313113 - 3313115 - 3314103 - 3314105 - 3314106 - 3314107 -

4131101 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4231201 - 4241103 - 4251102 -

4251105 - 4341105 - 5112105 - 5114104 - 5121105 - 5122101 - 5123106 -

6111104 - 6132105 - 6133102 - 6133202 - 6133111 dello stato di previsione

della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa

indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla

descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli

medesimi.

     2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

     3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nei seguenti capitoli: 2133101 - 2141103 - 2323201 - 3132108 - 3312101 - 3313107 - 3313113 - 4231101 - 4341105.

     4. Al fine di consentire il riordino della legislazione regionale di spesa, in funzione della razionalizzazione e del contenimento della spesa stessa, la Giunta regionale è tenuta a formulare al Consiglio regionale una proposta organica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto anticipare somme, in termini di cassa, per la realizzazione di interventi finanziati da specifiche leggi statali a contenuto particolare, senza che siano avviate le relative procedure, previste dalle leggi medesime, per l'ottenimento del trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie da parte dei competenti Ministeri. La concessione della eventuale anticipazione finanziaria deve comunque essere autorizzata dalla Giunta regionale con motivato atto amministrativo.

     6. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio.

     7. I fondi previsti ai capitoli 2134209 e 2134210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994, sono destinati, quale quota regionale, al finanziamento del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999 per la Calabria.

     8. All'effettiva utilizzazione delle risorse di cui al precedente comma 7 si provvederà, con successiva legge regionale di variazione al bilancio per l'esercizio 1994, in sede di definizione del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999 per la Calabria.

     9. Alla legge regionale 5/8/92, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     - all'art. 40, comma 1, le parole «delle società a partecipazione regionale» sono soppresse;

     - all'art. 41, comma 1, primo periodo, le parole «esclusivamente le deliberazioni degli enti, aziende e società» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente le deliberazioni degli enti e aziende»;

     - all'art. 41, comma 2, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «ad eccezione dei bilanci di previsione degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, che per legge devono essere allegati al bilancio di previsione della Regione e come tali vengono approvati con la legge regionale di bilancio».

 

     Art. 38.

     1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, la tabella «B» allegata alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo nel triennio 1994/1996.

     2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il plano regionale di sviluppo l'allegata tabella «B» costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.

 

     Art. 39.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1994, restano determinati in complessive lire 2.000.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento attinenti alle funzioni normali, secondo il dettaglio di cui all'elenco n. 3 allegato alla legge di bilancio.

 

     Art. 40.

     1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

     2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 47, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

     3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 41.

     1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978. n. 3.

 

     Art. 42.

     1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

     Art. 43.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 435.905.519.426 nel triennio 1994/1996 di cui lire 431.505.519.426 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1994/1996, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico- descrittivi.

     2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

     - quanto a lire 198.063.461.426 con risorse proprie della Regione;

     - quanto a lire 31.128.710.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     - quanto a lire 206.713.348.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 8 novembre 1986, n. 752.

     3. La tabella «A» allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

     Art. 44.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma così sostituito con art. 6 L.R. 22 dicembre 1994, n. 28.