Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 23/12/2005 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2006 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2006, all’esercizio provvisorio del bilancio entro [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.175 – L.R. 23 dicembre 2005, n. 18. [1]
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.
(B.U. 30 dicembre 2005, n. 23 – S.S. n. 10).
1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2006 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2006, all’esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2006 in corso di esame.
2. Nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l’utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative ai capitoli 2222107 e 2233211, ricadenti rispettivamente nelle UPB 2.3.01.02 e 3.2.04.05 della spesa, nonché per le spese ricadenti nelle UPB relative all’attuazione del Programma Operativo regionale 2000-2006 della Calabria.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 33 della