§ 2.1.127 - L.R. 23 novembre 2012, n. 58.
Disciplina del trattamento accessorio del personale della Giunta regionale a seguito della soppressione degli Enti strumentali A.R.S.S.A., Abruzzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/11/2012
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione
Art. 2.  Modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate
Art. 3.  Modifiche all’art. 20 della L.R. 44/1999
Art. 4.  Modifica alla L.R. 17/2001
Art. 5.  Disposizioni finanziarie e transitorie
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 2.1.127 - L.R. 23 novembre 2012, n. 58.

Disciplina del trattamento accessorio del personale della Giunta regionale a seguito della soppressione degli Enti strumentali A.R.S.S.A., Abruzzo Lavoro, A.P.T.R., modifiche alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale).

(B.U. 5 dicembre 2012, n. 65)

 

Art. 1. Area di applicazione

1. La presente legge disciplina il trattamento accessorio del personale del comparto e della dirigenza della Giunta regionale ivi compreso il personale proveniente dagli enti soppressi in forza delle leggi regionali 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), 23 agosto 2011, n. 30 (Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo - APTR) e 23 agosto 2011, n. 32 (Soppressione dell'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro).

 

2. In attuazione dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 29/2011 e dell’articolo 3, comma 1, della L.R. 30/2011, la dotazione organica della Giunta regionale è rideterminata a seguito dell’ingresso del personale degli enti soppressi ARSSA e APTR, tenendo conto della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale trasferito dai predetti enti.

 

3. La quota aggiuntiva di spesa per il personale connessa all’ingresso del personale di cui al comma 2 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dall’ARSSA e dall'APTR soppressi.

 

     Art. 2. Modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate

1. La Giunta regionale, fermo restando il rispetto dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, incrementa le risorse destinate agli istituti contrattuali per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per le categorie ed alla retribuzione di funzione e di risultato per la dirigenza, nello stretto limite delle risorse già destinate nell’anno 2011 al proprio personale dagli enti soppressi (ARSSA, Abruzzo Lavoro, APTR).

 

2. Ai fini del rispetto dell’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, il tetto di spesa è dato dalla somma delle risorse decentrate dell’ente che riceve il personale, decurtato secondo quanto previsto dal suddetto articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e maggiorato delle risorse di cui al comma 1.

 

3. Limitatamente all’APTR, il cui personale è transitato alle dipendenze della Giunta regionale in data 1° ottobre 2012, la Giunta regionale procede ai sensi dei commi 1 e 2 e dell’articolo 20, comma 5, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)".

 

     Art. 3. Modifiche all’art. 20 della L.R. 44/1999

1. Al comma 2 dell’art. 20 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica), le parole "ma non può comunque protrarsi oltre il 65° anno di età" sono soppresse.

 

     Art. 4. Modifica alla L.R. 17/2001

1. All’art. 12 della L.R. 9.5.2001, n. 17 "Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. Il trattamento economico del personale a tempo indeterminato della Giunta regionale assegnato alle Segreterie grava sul cap. 11202, relativamente al trattamento principale, e sul cap. 11215, relativamente al trattamento accessorio. Il trattamento economico, fondamentale e accessorio, del restante personale grava sul cap. 11215.

1 ter. Agli oneri derivanti dal comma 1 bis, complessivamente quantificati per l'anno 2012 in € 200.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate e disponibili sul Cap. di spesa 02.01.005 - 11202 "Trattamento economico del personale: principale ed accessorio".

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie e transitorie

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 trovano la necessaria copertura finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso le seguenti variazioni di bilancio:

 

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11202, rubricato "Trattamento economico del personale: principale ed accessorio" è ridotto di euro 1.644.843,00;

 

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11213, rubricato "Trattamento economico del personale dirigenziale" è ridotto di euro 141.301,00;

 

c) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11223, rubricato "Fondo per il finanziamento di Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale dirigenziale" è incrementato di euro 141.301,00;

 

d) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11222, rubricato "Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività" è incrementato di euro 1.644.843,00.

 

2. La Giunta regionale e le competenti strutture sono autorizzate a compiere tutti gli atti necessari all’attuazione della presente disciplina.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.