§ 4.1.72 – L.R. 23 febbraio 2000, n. 19.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante: Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:23/02/2000
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifica all'art. 11.
Art. 2.  Modifica ed integrazione art. 17.
Art. 3.  Modifica all'art. 26.
Art. 4.  Modifica ed integrazione art. 27.
Art. 5.  Urgenza.


§ 4.1.72 – L.R. 23 febbraio 2000, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante: Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 10 marzo 2000, n. 8 – Bis).

 

Art. 1. Modifica all'art. 11. [1]

 

     Art. 2. Modifica ed integrazione art. 17.

     1. Al comma 1 dell'art. 17 L.R. 44/1999 è aggiunto, infine il seguente periodo: "Omissis". Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i rappresentanti eletti dall'Assemblea dei sindaci e costituisce il consiglio di amministrazione di ciascuna ATER.

     [2. Negli ATER con più di una sede distaccata, la Giunta regionale nomina altro vice presidente scelto, nell'ambito del relativo consiglio di amministrazione, tra i consiglieri di nomina del Consiglio regionale.] [2]

     3. [3].

 

     Art. 3. Modifica all'art. 26. [4]

 

     Art. 4. Modifica ed integrazione art. 27.

     1. [5].

     2. [6].

     3. Il commissario ad acta dell'ATER con sede in Lanciano svolge le funzioni di cui alla L.R. 44/1999 sul patrimonio edilizio esistente nel territorio di competenza. A tal fine l'ATER con sede in Chieti provvede a trasferire all'ATER di Lanciano la documentazione necessaria al commissario ad acta per lo svolgimento delle sue funzioni.

 

     Art. 5. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Modifica il comma 6, art. 11 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44.

[2] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 31 gennaio 2006, n. 1.

[3] Modifica il comma 5, art. 17 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44.

[4] Sostituisce il comma 1, art. 26 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44.

[5] Modifica il comma 6, art. 27 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44.

[6] Sostituisce il comma 9, art. 27 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44.