Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 19/12/2001 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Termini. |
Art. 3. Prezzi di cessione. |
Art. 4. Destinazione dei proventi. |
Art. 5. Documentazione. |
Art. 6. Responsabilità. |
Art. 7. Urgenza. |
§ 4.1.86 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 76. [1]
Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
(B.U. n. 28 del 24 dicembre 2001).
Art. 1. Oggetto.
1. L'A.R.E.T. e le A.T.E.R. della Regione Abruzzo, redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla
2. In tali piani sono inseriti gli immobili i cui inquilini hanno effettuato la relativa richiesta di acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2. Termini.
1. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i 30 giorni successivi.
2. Decorso tale termine, gli enti proprietari procedono comunque all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi, con le modalità previste dalla
Art. 3. Prezzi di cessione.
1. Il prezzo di cessione degli alloggi è stabilito secondo i disposti di cui agli artt. 10 e 11 della
2. A tale fine i dirigenti degli enti proprietari promuovono autonomamente i procedimenti di revisione delle rendite catastali delle unità immobiliari censite prima del 1 luglio 1997, presso i competenti Uffici Tecnici Erariali.
3. Le alienazioni sono effettuate con le procedure previste dall'art. 12 della
Art. 4. Destinazione dei proventi.
1. I proventi delle vendite rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria e sono utilizzati entro l'esercizio finanziario successivo all'incasso per la realizzazione di programmi finalizzati alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico nella misura dell'80% del ricavato [2].
2. La parte residua è utilizzata per il ripiano dei deficit finanziari degli enti, desunti dai relativi bilanci.
Art. 5. Documentazione.
1. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita è predisposta dagli uffici tecnici degli enti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 della presente legge e gli immobili sono effettivamente venduti entro i successivi 15 giorni.
2. Nello stesso termine sono concluse anche le procedure di alienazione pendenti a valere sui precedenti piani di vendita.
Art. 6. Responsabilità.
1. Gli amministratori e i dirigenti responsabili degli enti proprietari sono responsabili del rispetto dei termini previsti dalla presente legge.
2. In caso di inottemperanza la Giunta regionale e/o i cittadini interessati segnalano l'accaduto all'Ufficio Distrettuale della Corte dei Conti per l'accertamento delle responsabilità patrimoniali connesse al mancato perfezionamento delle entrate.
Art. 7. Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Abrogata dall'art. 9 della
[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 17 della