§ 4.1.86 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 76.
Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:19/12/2001
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Termini.
Art. 3.  Prezzi di cessione.
Art. 4.  Destinazione dei proventi.
Art. 5.  Documentazione.
Art. 6.  Responsabilità.
Art. 7.  Urgenza.


§ 4.1.86 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 76. [1]

Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. n. 28 del 24 dicembre 2001).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. L'A.R.E.T. e le A.T.E.R. della Regione Abruzzo, redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla Legge 24.12.1993, n. 560 e successive integrazioni e modificazioni e li trasmettono alla Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. In tali piani sono inseriti gli immobili i cui inquilini hanno effettuato la relativa richiesta di acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Termini.

     1. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i 30 giorni successivi.

     2. Decorso tale termine, gli enti proprietari procedono comunque all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi, con le modalità previste dalla Legge 560/1993.

 

     Art. 3. Prezzi di cessione.

     1. Il prezzo di cessione degli alloggi è stabilito secondo i disposti di cui agli artt. 10 e 11 della Legge 560/1993.

     2. A tale fine i dirigenti degli enti proprietari promuovono autonomamente i procedimenti di revisione delle rendite catastali delle unità immobiliari censite prima del 1 luglio 1997, presso i competenti Uffici Tecnici Erariali.

     3. Le alienazioni sono effettuate con le procedure previste dall'art. 12 della Legge 560/1993.

 

     Art. 4. Destinazione dei proventi.

     1. I proventi delle vendite rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria e sono utilizzati entro l'esercizio finanziario successivo all'incasso per la realizzazione di programmi finalizzati alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico nella misura dell'80% del ricavato [2].

     2. La parte residua è utilizzata per il ripiano dei deficit finanziari degli enti, desunti dai relativi bilanci.

 

     Art. 5. Documentazione.

     1. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita è predisposta dagli uffici tecnici degli enti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 della presente legge e gli immobili sono effettivamente venduti entro i successivi 15 giorni.

     2. Nello stesso termine sono concluse anche le procedure di alienazione pendenti a valere sui precedenti piani di vendita.

 

     Art. 6. Responsabilità.

     1. Gli amministratori e i dirigenti responsabili degli enti proprietari sono responsabili del rispetto dei termini previsti dalla presente legge.

     2. In caso di inottemperanza la Giunta regionale e/o i cittadini interessati segnalano l'accaduto all'Ufficio Distrettuale della Corte dei Conti per l'accertamento delle responsabilità patrimoniali connesse al mancato perfezionamento delle entrate.

 

     Art. 7. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 21 maggio 2015, n. 10.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 17 della L.R. 19 agosto 2009, n. 16.