§ 4.1.62 - L.R. 23 settembre 1998, n. 92.
Finanziamento e modalità di erogazione del fondo sociale di cui all'art. 29 della L.R. 25 ottobre 1996. n. 96.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:23/09/1998
Numero:92


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Domande.
Art. 4.  Bilanci IACP.
Art. 5.  Integrazione LR 96/96.
Art. 6.  Attribuzione delle risorse.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Urgenza.


§ 4.1.62 - L.R. 23 settembre 1998, n. 92.

Finanziamento e modalità di erogazione del fondo sociale di cui all'art. 29 della L.R. 25 ottobre 1996. n. 96.

(B.U. n. 25 del 16 ottobre 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge, in applicazione dell'art. 29 della Legge Regionale 25 ottobre 1996, n. 96 istitutivo del Fondo Sociale Regionale, disciplina l'erogazione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica impossibilitati a sostenere, in tutto o in parte, l'onere del pagamento del canone.

     2. Il Fondo Sociale Regionale è articolato a livello territoriale attraverso gli Istituti autonomi case popolari che ne rendicontano annualmente l'attività alla Giunta Regionale.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari.

     1. I beneficiari del Fondo Sociale sono:

     a) soggetti assegnatari di alloggio il cui nucleo familiare è privo di reddito;

     b) soggetti assegnatari di alloggio pensionati il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare sia inferiore all'importo di una pensione minima INPS ovvero di due pensioni minime INPS qualora il nucleo familiare sia composto da più di quattro persone;

     c) soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 25 della L.R. 96/96.

     2. Il canone di locazione dei soggetti di cui alla lettera a) è interamente a carico del Fondo.

     3. Per i soggetti di cui alla lettera b) il fondo contribuisce al pagamento del canone in misura proporzionale al minor reddito conseguito rispetto ai massimali di pensione INPS.

     4. L'erogazione dei contributi a favore dei soggetti ammessi al beneficio, nei limiti della disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio di cui al successivo art. 4, avverrà prioritariamente per i soggetti di cui alle lettere a) e b); in forma proporzionale per i soggetti di cui alla lettera b) sulla base dei redditi risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale; mentre per i soggetti di cui alla lettera a) l'erogazioni saranno disposte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

     Art. 3. Domande.

     1. Gli assegnatari interessati, esclusi quelli di cui alla lettera c) del precedente art. 2, dovranno presentare all'Ente gestore e al Comune di residenza domanda per ottenere il contributo del Fondo Sociale per il pagamento del canone.

     2. Il Comune, sulla base di idonea documentazione fiscale ovvero di documentazione comprovante la mancanza di reddito, accerta di volta in volta le condizioni degli interessati per accedere al Fondo Sociale e ne da comunicazione all'Ente gestore ed allo IACP competente entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, specificando la tipologia del beneficio e gli elementi in base ai quali lo stesso è stato riconosciuto.

     3. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti, il Comune nel caso di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale e/o in altra documentazione, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari.

     4. In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici finanziari, l'istruttoria resta sospesa.

 

     Art. 4. Bilanci IACP.

     1. Gli Istituti Autonomi Case Popolari istituiranno nel bilancio di previsione apposito capitolo così denominato: «Contributi per integrazione canoni sociali» ed utilizzato per concorrere al pagamento del canone sociale ai soggetti di cui all'art. 2 e sul quale affluiranno:

     a) i fondi regionali assegnati a tale scopo;

     b) i canoni di locazione, riscossi, degli immobili per uso diverso da quello di abitazione, al netto delle spese fiscali e di una aliquota dell'8% dei canoni quale compenso forfettario per le spese generali e di manutenzione degli stessi immobili;

     c) le eventuali risorse provenienti dalla percentuale del monte canoni di cui all'art. 5;

     d) altre risorse comunque provenienti.

     2. Annualmente, in sede di bilancio preventivo e di conto consuntivo, gli IACP formulano i seguenti prospetti riassuntivi relativi alla gestione del Fondo Sociale:

     - prospetto dimostrativo di formazione del Fondo;

     - prospetto dimostrativo di utilizzo del Fondo.

     3. La contabilizzazione e la gestione finanziaria del fondo rientrano tra le competenze e le responsabilità degli IACP.

     4. Le modalità di contabilizzazione rendicontazione alla Regione del Fondo Sociale da parte di ciascuno IACP saranno stabilite dall'Assessorato ai lavori Pubblici e Politica della Casa che emanerà ogni opportuna direttiva in materia contabile con particolare riferimento alla allocazione nel piano dei conti dei movimenti riguardanti i versamenti ed i prelevamenti del Fondo.

 

     Art. 5. Integrazione LR 96/96. [1]

 

     Art. 6. Attribuzione delle risorse.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse finanziarie disponibili verranno ripartite e trasferite dalla Giunta Regionale agli Istituti Autonomi Case Popolari in maniera direttamente proporzionale agli assegnatari di alloggio ricadenti nelle fasce 1 e 2 di cui all'art. 25 della L.R. 96/96.

     2. Per gli anni successivi al 1998 la ripartizione delle risorse verrà effettuata dalla Giunta Regionale sulla base del fabbisogno accertato nell'anno precedente.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Il Fondo Sociale Regionale di cui all'art. 29 della L.R. 96/96 è alimentato, per l'anno 1998, con un finanziamento regionale di L. 1.000.000.000.

     2. Gli oneri relativi agli esercizi finanziari 1999/2000, trovano copertura finanziaria nell'ambito della disponibilità finanziaria attribuita al Sett. 26, Tit. 1, Voce economica 2 del bilancio pluriennale, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione regionale è istituito il Cap. 261613 al Sett. 26, Tit. 1, Ctg. 6, Sez. 07 denominato: Fondo Sociale Regionale di cui all'art. 29 della L.R. 96/96.

     4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 1.000.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario:

     - Cap. 261611 denominato: Integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti - L.R. 96/96

in diminuzione L. 1.000.000.000

     - Cap. 261613 di nuova istituzione denominato: Fondo Sociale Regionale di cui all'art. 29 della L.R. 96/96

in aumento L. 1.000.000.000.

     5. Per eventuali interventi che si renderanno necessari, dopo l'esercizio finanziario 2000, si provvederà con apposita legge sostanziale.

 

     Art. 8. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Modifica il 3° comma, art. 29, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96.