§ 4.1.21 - L.R. 11 settembre 1986, n. 55.
Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:11/09/1986
Numero:55


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge e campo di applicazione).
Art. 2.  (Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica).
Art. 3.  (Norme per l'emanazione dei bandi di concorso).
Art. 4.  (Contenuti del bando di concorso).
Art. 5.  (Contenuti e presentazione delle domande).
Art. 6.  (Istruttoria della domanda).
Art. 7.  (Commissione per la formazione della graduatoria).
Art. 8.  (Punteggi di selezione delle domande).
Art. 9.  (Formazione della graduatoria).
Art. 10.  (Accertamento del reddito).
Art. 11.  (Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione).
Art. 12.  (Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione).
Art. 13.  (Assegnazione e standard dell'alloggio).
Art. 14.  (Scelta e consegna degli alloggi).
Art. 15.  (Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa).
Art. 16.  (Subentro nella domanda e nell'assegnazione).
Art. 17.  (Programmazione della mobilità).
Art. 18.  (Domande e criteri di mobilità).
Art. 19.  (Commissione per la mobilità).
Art. 20.  (Norme per la gestione della mobilità).
Art. 21.  (Definizione del canone di locazione).
Art. 22.  (Elementi per la determinazione del canone).
Art. 23.  (Caratteri oggettivi dell'alloggio).
Art. 24.  (Superficie convenzionale).
Art. 25.  (Tipologia).
Art. 26.  (Classe demografica dei Comuni).
Art. 27.  (Ubicazione).
Art. 28.  (Determinazione del canone di locazione).
Art. 29.  (Calcolo del canone di locazione).
Art. 30.  (Aggiornamento del canone di locazione).
Art. 31.  (Collocazione nelle fasce di reddito).
Art. 32.  (Accertamento periodico del reddito).
Art. 33.  (Fondo Sociale).
Art. 34.  (Morosità nel pagamento del canone).
Art. 35.  (Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi).
Art. 36.  (Alloggi in amministrazione condominiale).
Art. 37.  (Annullamento dell'assegnazione).
Art. 38.  (Decadenza dell'assegnazione).
Art. 39.  (Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito).
Art. 40.  (Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi).
Art. 41.  (Norme transitorie).


§ 4.1.21 - L.R. 11 settembre 1986, n. 55.

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione. [*]

(B.U. n. 10 Straord. del 3 ottobre 1986)

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto della legge e campo di applicazione).

     La Regione disciplina con la presente legge le procedure per l'assegnazione e la locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la determinazione dei relativi canoni.

     Tali procedure si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione nonché quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

     Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

     a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

     b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, non attuati da Enti pubblici;

     c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

     d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione.

     Le presenti procedure si applicano, altresì, alle assegnazioni delle case parcheggio o degli alloggi comunque acquisiti al patrimonio comunale per gli sfrattati, ivi compresi quelli realizzati ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

     La Regione può, altresì, escludere, previa specifica individuazione con atto deliberativo dell'Ente pubblico proprietario, quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale o per le particolari caratteristiche di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 2. (Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica).

     I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

     a) cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali);

     b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito;

     c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge 392/78 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 50 mq. per 3 - 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

     nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie utile abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standards abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

     d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore complessivo, determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge 392, e con i seguenti parametri:

     1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale:

     Superficie convenzionale complessiva:

     (superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio):

     45 mq. + 9 mq. = mq. 54 per 1 - 2 pers.

     60 mq. + 12 mq. = mq. 72 per 3 - 4 pers.

     75 mq. + 15 mq. = mq. 90 per 5 persone

     95 mq. + 19 mq. = mq. 114 per 6 persone e oltre;

     2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3, parametro 1,05;

     3) classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

     4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

     5) coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni;

     6) coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

     7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

     e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

     Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

     f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

     Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;

     g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

     Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata da certificazioni anagrafiche.

     I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

     Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Regione, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.

 

     Art. 3. (Norme per l'emanazione dei bandi di concorso).

     All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare.

     Il concorso viene indetto per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità con le direttive emanate dalla Regione in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi; nella seconda ipotesi la direttiva regionale precisa l'Ente tenuto all'emanazione del bando.

     In sede di prima applicazione i bandi vengono emanati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, non oltre il 30 settembre di ogni anno.

     Sono tenuti all'emanazione dei bandi di concorso tutti i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

     Gli altri Comuni valutano la necessità di provvedere all'emanazione di detti bandi in relazione alle disponibilità del patrimonio edilizio pubblico già assegnato o di presumibile assegnazione nel corso dell'anno.

     Gli aggiornamenti di norma biennali, previsti dal successivo art. 11, vengono banditi entro il 30 settembre dell'anno di scadenza e la relativa graduatoria definitiva deve essere perentoriamente ultimata entro 12 mesi dall'emanazione del bando.

     I bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti debbono essere pubblicati mediante l'affissione di manifesti per almeno 20 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni interessati al bando.

     I Comuni debbono, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi con idonee forme tra le quali:

     - affissione di manifesti nelle sedi decentrate dei Comuni e nelle bacheche delle aziende con più di 100 dipendenti, nella Sede o nelle Sedi ricadenti nell'ambito territoriale interessato al bando di concorso e nelle Sedi degli II.AA.C.P. e degli Enti pubblici di rilevanza nazionale; copia dei manifesti va trasmessa agli Istituti di Patronato aventi sede in almeno un Comune dell'ambito territoriale interessato al bando;

     - richiesta di pubblicazione di comunicato stampa ai quotidiani e radio-giornali di maggiore diffusione e ascolto locale.

     Nel caso di mancato adempimento, nei termini prescritti, di quanto disposto dal presente articolo, la Regione può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli II.AA.C.P. competenti per territorio.

     Copia del manifesto viene trasmessa ai Servizi Politica della Casa ed Emigrazione della Giunta Regionale d'Abruzzo che provvedono agli adempimenti di competenza anche ai fini dell'ulteriore diffusione del Bando.

     Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Regione può autorizzare, anche su proposta dei Comuni, I'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti.

 

     Art. 4. (Contenuti del bando di concorso).

     Il bando di concorso deve contenere:

     a) l'ambito territoriale di assegnazione;

     b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 2, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Regione per specifici interventi;

     c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

     d) il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda;

     e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.

     Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni, per i residenti nell'area europea, e di 90 giorni per i residenti nei Paesi extra europei.

     La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo schema-tipo di bando di concorso e il modulo- tipo della domanda.

     Nel bando debbono essere indicate le sedi pubbliche alle quali il concorrente può rivolgersi per tutte le informazioni relative al procedimento di assegnazione.

 

     Art. 5. (Contenuti e presentazione delle domande).

     La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune redatto secondo l'art. 4, da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal Bando, deve indicare:

     a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

     b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;

     c) il reddito complessivo del nucleo familiare;

     d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

     e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

     f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

     Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c), d), e), g), del precedente art. 2.

     Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi.

     Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere c), d) del precedente art. 2 devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili.

     La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

     Le domande devono essere trasmesse per raccomandata esclusivamente a mezzo servizio postale di Stato.

     Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano spedito la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

 

     Art. 6. (Istruttoria della domanda).

     Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti che risiedono o lavorano nel territorio comunale, verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti.

     Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nei moduli di domanda.

     Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, alla Commissione di cui all'art. 7 per la formazione della graduatoria.

     Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, di personale dello IACP territorialmente competente.

     Nel caso di inadempienze, la Regione impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'istruttoria.

     La Regione provvede ad impartire disposizioni ai Comuni e agli IIAACP per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda.

     Il Comune, qualora riscontri che il reddito, di cui alla lettera f) del precedente articolo 2, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo familiare in base ad elementi e circostanze di fatto, può segnalare alla Commissione di cui al successivo articolo 7, avvalendosi della collaborazione degli Uffici del Ministero delle Finanze, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti, indicativi di capacità contributiva, fornendo, ove possibile, idonea documentazione atta a comprovarli.

     Nei Comuni nei quali sono stati istituiti, ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, i Consigli di Quartiere con elezione diretta di primo grado, le funzioni di coordinamento dell'istruttoria delle domande possono essere conferite, con apposita deliberazione dell'Organo Comunale competente, ad apposito Comitato, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con la partecipazione dei rappresentanti di ciascun Quartiere.

 

     Art. 7. (Commissione per la formazione della graduatoria).

     La graduatoria di assegnazione è formata da un Organo Collegiale, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, con competenza territoriale corrispondente a quella degli ambiti delle Unità Socio Sanitarie Locali, così come determinati ai sensi della L.R. 15 febbraio 1980, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

     La Commissione è così composta:

     a) da 1 Magistrato, ordinario o amministrativo, con funzioni di Presidente;

     b) da 3 rappresentanti del Comune interessato all'assegnazione;

     c) da 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti più rappresentative su base nazionale, designati d'intesa dalle medesime;

     d) da 2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designati dalle medesime;

     e) da un rappresentante dell'Istituto Autonomo Case Popolari competente per territorio.

     Nel caso di bandi comprensoriali, i rappresentanti dei Comuni partecipano solo all'attribuzione dei punteggi per le domande dei richiedenti di ciascun Comune.

     Alla formulazione della graduatoria finale partecipano solo i rappresentanti del Comune di maggior peso demografico.

     Se nell'ambito territoriale di competenza della Commissione sono presenti alloggi assoggettati alla normativa di cui alla presente legge ai sensi del precedente art. 1, di proprietà o in gestione di Enti diversi dall'IACP, alla formazione della graduatoria relativa al Comune o ai Comuni in cui sorgono gli alloggi stessi partecipa un rappresentante dell'Ente proprietario o gestore.

     I rappresentanti di cui alla lettera b) del precedente secondo comma, sono costituiti dal Sindaco del Comune o da un suo delegato e da due Consiglieri, di cui uno designato dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza.

     La designazione viene fatta con due votazioni separate: una riservata alla maggioranza ed una alla minoranza.

     Ciascun Consigliere può partecipare ad una sola votazione. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

     La designazione da parte di ciascun Consiglio Comunale deve aver luogo entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 3 della presente Legge.

     In caso di inadempimento si applica l'ultimo comma dell'art. 6 L.R. 15 febbraio 1980 n. 10.

     La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati, oltre al Presidente, almeno quattro componenti, sulla base delle designazioni pervenute.

     La Commissione elegge nel proprio seno il Vice Presidente tra i membri permanenti.

     Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la metà più uno dei Componenti la Commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

     Il Presidente e gli altri componenti designati restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per il successivo quinquennio.

     La Commissione ha sede presso i Comuni indicati al secondo comma dell'art. 2 L.R. 15 febbraio 1980, n. 10.

     La Segreteria operativa della Commissione è formata da dipendenti del Comune ove ha sede la Commissione; tra essi la Commissione sceglie il Segretario.

     In caso di ritardo nell'espletamento delle graduatorie o di mancata convocazione della Commissione, con grave pregiudizio per le procedure di assegnazione in corso, la Giunta Regionale adotta i provvedimenti sostitutivi fissando, ove necessario, il calendario dei lavori. Il provvedimento sostitutivo regionale dispone che, in caso di mancata convocazione della Commissione nei termini prefissati, provvede al riguardo il componente la Giunta preposto al Settore Politica della Casa, o un suo delegato, che presiede la Commissione fino all'espletamento delle procedure di assegnazione in corso.

     Ai componenti le Commissioni istituite con il presente articolo è corrisposto, da parte dell'I.A.C.P. con competenza territoriale a carattere provinciale, con diritto a rimborso da parte degli Istituti a carattere sub-provinciale per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di presenza per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso di lavori svolti nell'intera giornata o seduta anche se in tempi frazionati.

     La determinazione dell'importo del gettone di presenza viene effettuato con Legge Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, gli Istituti continuano ad erogare i gettoni di presenza secondo le disposizioni vigenti.

     Nel caso in cui la Commissione provvede ad assegnazioni di alloggi di proprietà o in gestione di Enti diversi da quelli indicati dal comma precedente, questi provvedono a rimborsare all'IACP provinciale l'importo complessivo dei gettoni erogati per la compilazione delle graduatorie.

     Le predette Commissioni non possono tenere, per ciascun mese, un numero di sedute superiore a quello previsto dall'art. 3, 1° comma, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5.

     La Giunta Regionale può autorizzare, su proposta del Presidente della Commissione competente, il superamento di tale limite, fino ad un massimo del 50% del numero delle sedute previste al comma precedente, solo per periodi limitati, in relazione alle esigenze derivanti dall'espletamento di procedure di assegnazioni in corso.

 

     Art. 8. (Punteggi di selezione delle domande).

     Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

     La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

 

 

     a) Condizioni soggettive

     a 1)  reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con

le modalità  di cui  all'art.  21  della  legge  457  del  1978  e

successive modificazioni ed integrazioni:

     - non  superiore al  30% annuo  per  persona  del  limite  di

assegnazione vigente  al momento  della pubblicazione  del  bando:

punti 2 [1].

     Il costo base a metro quadrato degli alloggi costruiti sino a

tutto l'anno  1975 non  deve superare  il  costo  base  di  quello

dell'anno 1976 [2].

     Tale classe  di reddito  viene automaticamente  aggiornata in

relazione alle  modificazioni annuali  del limite  di assegnazione

effettuato dal  CIPE ai  sensi dell'art.  2, 2°  comma,  della  L.

457/78.

     a 2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

     - 6 unità                                             punti 1

     - oltre 6 unità                                       punti 2

     a 3) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla

data di  presentazione della domanda, a condizione che vivano soli

o in coppia, anche con eventuali minori a carico:          punti 1

     a 4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due

anni alla  data della  domanda e  famiglie la  cui costituzione  è

prevista entro un anno:                                    punti 1

     Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due

componenti la  coppia abbia  superato il 35° anno di età, soltanto

quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali

a titolo  precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna

sistemazione abitativa adeguata.

     a 5)  presenza di handicappati gravi nel nucleo familiare, da

certificare da  parte del  responsabile del  Servizio di  Medicina

Legale e  del Lavoro  dell'Unità Locale Socio-Sanitaria competente

(ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato

grave, riconosciuto  tale  dalla  Commissione  Sanitaria  prevista

dall'art. 12  L.R. 14  agosto 1981,  n. 32,  la persona affetta da

deficit biopsicologico  che comporti,  oltre  ad  una  diminuzione

permanente della  capacità lavorativa  superiore a  2/3, anche una

riduzione di autonomia tale da esigere un intervento assistenziale

continuativo e  globale sia  nella sfera individuale che in quella

relazionale):                                              punti 2

     a 6)  nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi

la loro  residenza (emigrati  rientranti, congiuntamente al nucleo

familiare, da  non oltre  un anno  alla data  di pubblicazione del

bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi):

                                                           punti 1

     I punteggi  a 3) ed a 4) non sono cumulabili con il punteggio

previsto al punto a 6).

     Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 6 punti per

il complesso delle condizioni soggettive.

     b) Condizioni oggettive

     b 1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte

dell'Autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data

del bando, dovuta a:

     b 1.1  Abitazione in  baracche,  stalle,  grotte  e  caverne,

sotterranei, centri  di raccolta, dormitori pubblici o comunque in

ogni  altro  locale  procurato  a  titolo  precario  dagli  organi

preposti all'assistenza  pubblica o in altri locali impropriamente

adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari:

                                                           punti 5

     b 1.2 Abitazione in soffitte, bassi e simili (perché si possa

dar luogo all'attribuzione del relativo punteggio la soffitta deve

essere sprovvista dei servizi igienici regolamentari)      punti 4

     b 1.3  Coabitazione in  uno stesso  alloggio con  altro o più

nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (perché si

possa dar  luogo all'attribuzione  del relativo  punteggio occorre

che i nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi):     punti 2

     La  condizione   del  biennio   non  è  richiesta  quando  la

sistemazione  precaria  del  precedente  punto  b  1.1  derivi  da

abbandono di  alloggio  a  seguito  di  calamità  o  di  imminente

pericolo riconosciuto  dall'Autorità competente o da provvedimento

esecutivo di sfratto;

     b 2)  Situazione di  disagio abitativo esistente da almeno un

anno:

     b 2.1 abitazione in alloggio sovraffollato:

     - da due a tre persone a vano utile (condizione critica):

                                                           punti 1

     - oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica):

                                                           punti 2

     b 3)  Abitazione, da almeno un anno, in alloggio antigienico,

ritenendosi tale  quello privo  di servizi igienici o che presenti

umidità permanente  dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità

ineliminabili con  normali interventi manutentivi, da certificarsi

dall'Autorità competente:                                  punti 2

     Le  condizioni   previste  nella   categoria  b  1  non  sono

cumulabili fra  loro e con quelle previste nelle categorie b 2 e b

3; le  condizioni della  categoria b  2 sono cumulabili con quelle

della categoria b 3.

     b 4)  richiedenti che  abitino in  alloggio che  debba essere

rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non

sia stato  intimato per  inadempienza contrattuale,  di verbale di

conciliazione giudiziaria,  di ordinanza  di sgombero,  nonché  di

provvedimento di  collocazione a  riposo di  dipendente pubblico o

privato che  fruisca di  alloggio di  servizio  (condizione  molto

grave)                                                     punti 4

     La condizione  b 4)  non è cumulabile con le altre condizioni

oggettive.

     Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per

il complesso delle condizioni oggettive.

     c) Condizioni  aggiuntive regionali  (da definire  al momento

dell'approvazione regionale  di  localizzazione  dell'intervento):

massimo                                                    punti 5

 

 

     Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dal Presidente della Commissione in forma pubblica amministrativa.

     All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in una delle due condizioni previste dal precedente punto b 1) o nella condizione di cui al punto b 4).

     Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai precedenti punti a 3) e a 4), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq. 45, che saranno ripartiti fra le due categorie sulla base del peso della relativa domanda garantendo agli anziani una percentuale che sarà stabilita con il provvedimento di localizzazione dell'intervento.

     Identica procedura dev'essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati, di cui alla precedente lettera a 5), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

     Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

     La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo.

 

     Art. 9. (Formazione della graduatoria).

     La Commissione forma la graduatoria provvisoria entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

     Il termine di cui al comma precedente è portato a 60 giorni esclusivamente per la formulazione della graduatoria dei Comuni di oltre 15.000 abitanti.

     Entro 15 giorni dalla sua formazione la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. I Comuni seguono, altresì, le stesse forme di pubblicità previste per il bando dal «sesto comma» [3] del precedente art. 3.

     Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

     Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta legale, alla Commissione che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

     Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto del precedente art. 8. Il sorteggio è effettuato dal Presidente della Commissione in forma pubblica.

     La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria dal «sesto comma» [4] del precedente art. 3 e costituisce provvedimento definitivo.

     Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

     La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 10. (Accertamento del reddito).

     Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui alla lettera f) del precedente art. 2, nonché della determinazione del punteggio spettante, la Commissione, nel caso di incompletezza o inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari, suffragata da elementi certi, precisi, concordanti, segnalati dal Comune, ai sensi del precedente art. 6 ovvero acquisiti dalla Commissione medesima di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato.

     In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici finanziari, i concorrenti vengono collocati in apposito elenco e, dopo la definizione della pratica in sede tributaria, vengono inseriti nella graduatoria definitiva vigente al momento, con il punteggio loro spettante.

     In caso di mancata risposta da parte degli uffici finanziari entro i tempi utili per l'assegnazione, la Commissione decide sulla base dei documenti disponibili.

     Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni, nonché gli Enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

 

     Art. 11. (Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione).

     La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

     Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità di cui al precedente articolo 3, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

     I competenti organi collegiali di ciascun Comune possono deliberare di non procedere all'emanazione del bando di concorso integrativo qualora le disponibilità del patrimonio abitativo pubblico non richiedano l'aggiornamento delle graduatorie.

     I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

     I Comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare - previa richiesta motivata di autorizzazione alla Giunta Regionale - i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine, il cui canone sia determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392.

     Con il provvedimento di autorizzazione regionale vengono fissati tempi e modalità per il rilascio degli alloggi.

     E' altresì facoltà dei Comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.

     Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitive valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

 

     Art. 12. (Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione).

     Il Comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.

     L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti fra il momento di approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione nella graduatoria stessa, ad eccezione del punteggio relativo alla nuova situazione abitativa di cui all'art. 8, lett. b), punti b-1, b-2, b-3 e condizione soggettiva di cui alla lettera a-4 e a-6, sempre che permangano i requisiti per l'assegnazione.

     Qualora il Comune accerti la perdita di alcuni dei requisiti o il mutamento delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, trasmette la relativa documentazione alla Commissione per la formazione della graduatoria e all'assegnatario, con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti compiuti, assegnandogli un termine di 15 gg. per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

     Decorso tale termine la Commissione provvede all'esclusione del concorrente dalla graduatoria o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

     Il termine di cui ai commi precedenti è raddoppiato se si tratta di lavoratore emigrato all'estero [5]

 

     Art. 13. (Assegnazione e standard dell'alloggio).

     L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal Comune territorialmente competente.

     Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili entro 8 giorni dalla data di disponibilità.

     Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare determinata ai sensi dell'art. 13, III comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, riportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo, di cui al precedente art. 2, lettera c).

     Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

 

     Art. 14. (Scelta e consegna degli alloggi).

     Il Sindaco comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio, presso il cantiere o presso il Comune di competenza.

     La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.

     La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata mediante atto con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

     I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

     In caso di rinuncia non adeguatamente giustificata il Comune, con motivata deliberazione dell'organo competente, provvede alla dichiarazione di decadenza dell'assegnazione previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

     In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o, comunque, si rendano disponibili.

     L'Ente gestore, sulla base del provvedimento emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

     L'alloggio dev'essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro 60 giorni dalla data di consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

     L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione. La dichiarazione di decadenza - previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti - è pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

     I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

     Al provvedimento del Sindaco si applicano i commi dodicesimo e seguenti dell'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

 

     Art. 15. (Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa).

     La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota, non superiore al 25% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazioni di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni.

     Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.

     Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

     L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle Commissioni di assegnazione, previa istruttoria da parte dei Comuni interessati, sulla scorta delle domande e della documentazione prodotta dagli interessati.

     Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

     La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dalla Regione, su proposta dei Comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25% stabilita al primo comma del presente articolo. Tale riserva non potrà eccedere il 15% del totale degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento.

     La proposta dei Comuni deve tener conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione di precedenti bandi generali e integrativi emanati dai Comuni stessi, nonché di particolari eventuali esigenze che vengono segnalate dalle organizzazioni di profughi presenti nella Regione.

     Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge 763 del 1981.

 

     Art. 16. (Subentro nella domanda e nell'assegnazione).

     In caso di decesso nell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrato rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato.

     In tutti i casi di subentro l'Ente gestore, al momento della voltura del contratto, verifica che non sussistano per il subentrante e per gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio [6].

     L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile, qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more-uxorio, di parentela ed affinità, anche - secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2 - nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o di affinità, qualora siano, nell'uno o nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.

     Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione solo nel caso in cui la convivenza persiste al momento del decesso dell'assegnatario.

     E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente gestore.

     Tale ospitalità a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere generale.

     In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

 

TITOLO II

NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Art. 17. (Programmazione della mobilità).

     Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi assoggettati alle norme della presente legge ai sensi del precedente articolo 1, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore, d'intesa con il Comune, predispone biennalmente un programma di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione.

     Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi:

     a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la seguente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione ed alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

     b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione periodica, con frequenza almeno biennale, di appositi bandi da emanarsi a cura dell'Ente gestore secondo scadenze e modalità definite d'intesa con il Comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.

 

     Art. 18. (Domande e criteri di mobilità).

     Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio alloggio indirizzate all'Ente gestore, corredate dalle motivazioni della richiesta e dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate dalla Commissione di cui al successivo art. 19 sulla base delle seguenti motivazioni indicate secondo l'ordine di priorità:

     1) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicaps o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

     2) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza o in difetto;

     3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati;

     4) ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte della Commissione.

 

     Art. 19. (Commissione per la mobilità).

     La Commissione, nominata dal Sindaco, su designazione degli organismi competenti, ha sede presso ciascun Comune ed è così composta:

     a) dal Sindaco o da un suo delegato e da due rappresentanti del Comune su cui sorgono gli alloggi interessati dal programma di mobilità, designati dai rispettivi Consigli Comunali;

     b) da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza;

     c) da un rappresentante per ciascuno degli Enti gestori interessati alla mobilità.

     La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato prescelto tra i componenti di cui alla lettera a).

     Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti la Commissione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     La Commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio, stabilendo i criteri per la formazione della graduatoria stessa ed il regolamento per il proprio funzionamento.

     La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo schema-tipo del regolamento di cui al precedente comma [7].

 

     Art. 20. (Norme per la gestione della mobilità).

     Nell'attuazione del programma di mobilità deve essere favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere.

     In sede di prima applicazione della presente normativa viene data priorità all'accoglimento delle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione. Deve, altresì, essere concessa priorità ai cambi-alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi.

     Per ciascun assegnatario è ammesso a norma un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.

     Non possono essere eseguiti cambi-alloggio nei confronti degli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, né per coloro che abbiano violato le clausole contrattuali.

     Per il cambio-alloggio dev'essere di norma rispettato lo standard abitativo previsto per l'assegnazione.

     Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati entro 30 giorni per il citato programma, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.

     L'Ente gestore, per grave sottoutilizzazione dell'alloggio, può, altresì, proporre il cambio alloggio alla Commissione e l'assegnatario, in caso di non accettazione del cambio stesso, è tenuto a corrispondere un canone determinato ai sensi della Legge 392/1978.

     L'alloggio è considerato gravemente sottoutilizzato qualora il numero delle persone conviventi nell'alloggio stesso sia inferiore di almeno due unità al numero dei vani utili.

     Ai fini della determinazione del requisito della convivenza si tiene conto, oltre che delle risultanze anagrafiche, delle condizioni di fatto esistenti da oltre due anni.

     Il programma di mobilità è comunicato agli interessati i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare opposizione al Sindaco del Comune il quale decide entro 60 giorni, sentita la Commissione di cui all'art. 7.

     L'atto dell'Ente gestore che dispone, in forza del programma di mobilità dell'utenza, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo.

     In caso di spontanea accettazione del programma di mobilità, da parte degli assegnatari, l'Ente gestore può disporre, in favore di coloro che versino in accertate difficoltà economiche e comunque inclusi nelle fasce di reddito previste alle lettere a) e b1) del successivo art. 29, l'erogazione di un contributo commisurato alle spese di trasloco e per i nuovi allacci.

     I contributi vengono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo sociale previsto dal successivo art. 33.

     Oltre la mobilità programmata, su richiesta degli inquilini o su proposta del Comune, sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa l'autorizzazione dell'Ente gestore, che verifica l'assenza di condizioni che ostano al mantenimento dell'alloggio.

 

TITOLO III

NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI SI ERP

 

     Art. 21. (Definizione del canone di locazione).

     Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 1 è diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, entro i limiti stabiliti annualmente dalla Regione ai sensi del 2° comma - art. 25 - della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi ai fini di reinvestimento.

     Le entrate degli ACP sono assoggettate alle norme dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

     Gli altri Enti gestori sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni le entrate relative alla quota destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano nonché alla destinazione che viene data a tali entrate a fini di reinvestimento per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica.

     Gli stessi enti annualmente comunicano alla Regione, entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del bilancio preventivo, i programmi relativi al reimpiego delle entrate di cui al comma precedente.

     Gli assegnatari sono, inoltre, tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, con riferimento a quanto stabilito al successivo titolo.

 

     Art. 22. (Elementi per la determinazione del canone).

     Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 gli Enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

     Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente art. 2 lettera f).

     In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi, gli Enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 23. (Caratteri oggettivi dell'alloggio).

     I caratteri oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi relativi sono quelli espressi dagli artt. 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto disposto nei successivi articoli relativamente alla superficie convenzionale, alla tipologia, alla classe demografica dei Comuni, all'ubicazione.

 

     Art. 24. (Superficie convenzionale).

     La superficie convenzionale è determinata a norma dell'art. 13 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

     Non si applicano i coefficienti di cui al quinto comma del citato articolo.

 

     Art. 25. (Tipologia).

     In relazione alla tipologia, ed ai soliti fini del calcolo del canone di cui alla presente legge, si applicano i coefficienti stabiliti all'art. 16 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, con la seguente corrispondenza:

     A3 in luogo di A2

     A4 in luogo di A3

     A5 in luogo di A4 [8].

     In caso di non rispondenza, l'Ente gestore è tenuto a richiedere anche su istanza dell'interessato, la revisione catastale e ad applicare in via provvisoria la categoria proposta all'U.T.E..

     Nel caso in cui l'Ufficio Tecnico Erariale non accoglie la rettifica proposta dall'Ente gestore o dall'Assegnatario, quest'ultimo è tenuto ad effettuare i dovuti conguagli anche per i canoni pregressi; nel caso di richiesta di revisione da parte dell'Assegnatario si applica ai predetti conguagli una indennità di mora pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorata di tre punti [9].

 

     Art. 26. (Classe demografica dei Comuni).

     In relazione della classe demografica si applicano i coefficienti stabiliti dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392.

     I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli di cui al coefficiente f) del citato art. 17 della legge 392/78.

 

     Art. 27. (Ubicazione).

     In relazione all'ubicazione si applicano i coefficienti previsti dall'art. 18 della legge 392/78, salvo la facoltà dei Comuni di individuare zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relative a singoli edifici o a complessi insediativi, anche sulla base dell'inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio.

     Per gli alloggi individuati dai Comuni ai sensi del precedente comma, anche su proposta dell'Ente gestore, si applica il coefficiente 0,90.

     Per gli alloggi localizzati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione è di 0,80 [1]0.

 

     Art. 28. (Determinazione del canone di locazione).

     Per la determinazione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio, gli Enti gestori applicano il disposto dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati nell'art. 23, della presente legge, applicati secondo le specificazioni contenute nei precedenti articoli.

     Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 con la riduzione del 15%.

 

     Art. 29. (Calcolo del canone di locazione).

     Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli Enti gestori riducono il canone definito ai sensi degli articoli precedenti alle percentuali sottoindicate, sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario; a tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, con le relative percentuali:

     a) nella misura del 15% gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;

     b1) nella misura del 33% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40%;

     b2) nella misura del 60% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso tra l'importo di cui al precedente punto b1) ed il limite di assegnazione;

     b3) nella misura del 90% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare tra il limite del precedente punto b2) ed il limite di assegnazione aumentato del 25%;

     c) nella misura del 100% dell'equo canone determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392 agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto b3).

     I redditi di cui al punto a) del precedente comma si intendono effettivi, quelli di cui ai punti b1), b2), b3) e c) vengono determinati con le modalità stabilite dal successivo terzo comma [1]1.

     I canoni dovuti dagli assegnatari con reddito prevalente da lavoro dipendente o da pensione sono ridotti dall'Ente gestore, con la percentuale sottoindicata, nei seguenti casi:

     A) redditi non superiori a quelli previsti alla lettera a) del primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 5%;

     B) redditi non superiori a quelli previsti alla lettera b1) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 7%.

     C) redditi non superiori a quelli previsti alla lettera b2) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 10%.

     D) redditi non superiori a quelli previsti alla lettera b3) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 12%.

     E) redditi previsti alla lettera c) del precedente primo comma:

     E1) per gli alloggi con superficie convenzionale fino a mq. 75: incidenza massima del canone sul reddito: 13%;

     E2) per gli alloggi con superficie convenzionale fino a mq. 95: incidenza massima del canone sul reddito: 14%;

     E3) per gli alloggi con superficie convenzionale superiore a mq. 95: incidenza massima del canone sul reddito: 15%.

     Per i redditi superiori a quelli del precedente comma - punto E) i relativi canoni sono disciplinati dal successivo art. 39 - 1° comma.

     I redditi di cui ai precedenti punti A-B-C-D vengono determinati ai sensi del precedente art. 21 della legge 457/78 considerando:

     - il reddito imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari;

     - tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione delle indennità "una tantum" percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonchè le indennità di accompagnamento per i portatori di handicaps.

     I redditi da pensioni sociali non sono computabili ai fini della decadenza.

     I canoni di locazione, fatta esclusione per la fascia a), non possono comunque essere inferiori all'80% delle quote generali di amministrazione - quota b) - ed alla quota di manutenzione - quota c) - calcolata sui vani convenzionali degli alloggi, previste dall'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 [1]2.

     Gli enti gestori sono tenuti, contestualmente all'adozione della deliberazione di proposta alla Regione dell'ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all'art. 25 della legge 513, a comunicare alla Regione stessa la percentuale di eccedenza delle entrate per i canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi.

     La Regione può, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata del 50% rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della citata legge 513, apportare modifiche a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge, con effetto dal primo anno successivo all'adozione del provvedimento di modifica.

 

     Art. 30. (Aggiornamento del canone di locazione).

     Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'art. 29 è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal CER.

     Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge il canone, definito a norma dell'articolo citato, è integrato dagli aggiornamenti annuali maturati fino alla data suddetta e calcolati sulla base del 75% delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Detti aggiornamenti annuali sono computati con decorrenza dal 1° agosto 1979 per gli alloggi assegnati in locazione prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla base della variazione giugno 1979/giugno 1978 dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT.

     Gli aggiornamenti relativi agli alloggi assegnati in locazione dopo l'entrata in vigore della citata legge 392 sono computati con decorrenza 1° agosto dell'anno successivo alla data dell'assegnazione, sulla base del 75% della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

     Relativamente agli alloggi di cui ai commi secondo e terzo l'aggiornamento annuale del canone da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge è determinato secondo il disposto di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 31. (Collocazione nelle fasce di reddito).

     Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 29 sulla base della documentazione prodotta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     In caso di presentazione di documentazione inattendibile, si applica, fino all'esito degli opportuni accertamenti fiscali, il canone della fascia immediatamente superiore a quella nella quale andrebbe collocato secondo la documentazione prodotta.

     Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta l'Ente gestore, previa notifica di diffida, applica il canone di cui alla fascia c9 del primo comma del precedente art. 29 [1]3.

     Il nuovo canone determinato successivamente all'accertamento o alla presentazione della documentazione reddituale, decorre, effettuati i dovuti conguagli, dall'inizio di ogni esercizio finanziario [1]4.

     In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione, dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per gli aggiornamenti della situazione reddituale degli assegnatari si procede a norma del successivo art. 32. Gli aumenti tra i canoni attualmente corrisposti e quelli derivanti dall'applicazione della presente legge si applicano, per i primi due anni, con la seguente gradualità:

     1) al 50% del loro ammontare per gli assegnatari già soggetti al canone minimo ridotto ai sensi del nono comma dell'art. 22 Legge 8 agosto 1977, n. 513 che vengono ricollocati nelle fasce a) e b1) del precedente art. 29;

     2) al 75% del loro ammontare per i restanti assegnatari.

     (Omissis) [1]5.

 

     Art. 32. (Accertamento periodico del reddito).

     La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata annualmente dagli Enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 10 ed alle disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

     L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione si applica al 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale ed ha effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui si è verificata la modificazione stessa [1]6.

 

     Art. 33. (Fondo Sociale).

     E' istituito nell'ambito regionale il Fondo Sociale per l'integrazione delle spese per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari disoccupati, sotto-occupati o pensionati il cui reddito annuale dell'intero nucleo familiare non supera quello previsto dal 1° comma - lett. a) del precedente art. 29.

     Tale fondo viene alimentato dai canoni percepiti dall'Ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione e da una parte della quota per spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dalla Giunta Regionale ai sensi «dell'art. 35» [1]7, secondo comma della legge 8 agosto 1977, n. 513.

     Il fondo viene altresì alimentato con finanziamenti regionali il cui ammontare e modalità d'erogazione saranno definiti con successiva legge regionale.

     La Giunta Regionale determina, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo.

 

     Art. 34. (Morosità nel pagamento del canone).

     La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione pronunciata dall'Ente gestore.

     La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

     Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, in tal caso, al momento della sanatoria della morosità non è dovuta l'indennità di mora prevista dal successivo quinto comma.

     Tale impossibilità o grave difficoltà non può, comunque, valere per più di 6 mesi.

     In ogni caso è dovuta dagli assegnatari morosi un'indennità di mora per i canoni non corrisposti pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di tre punti.

     Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli Enti gestori applicano le procedure previste dagli artt. 32 e 33 nonché dall'art. 386 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

     E' fatto obbligo ai legali rappresentanti degli Enti gestori di provvedere all'inizio delle azioni legali nei confronti degli assegnatari inadempienti nel pagamento del canone dopo il quarto mese di morosità ingiustificata.

 

TITOLO IV

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI

 

     Art. 35. (Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi).

     Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo, conformemente alle norme del Regolamento tipo elaborato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare.

     Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

     Per gli alloggi già assegnati gli Enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati - secondo acconti mensili e conguagli annuali

- su rendiconto redatto dall'Ente.

     Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

     Si applicano, a tal fine, gli artt. 1260 e seguenti del C.C.

     Al recupero del credito si provvede a norma degli artt. 32 e 33 del T.U. approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

     E' facoltà dell'Ente gestore, sulla base di intese con le rappresentanze sindacali degli assegnatari, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone, non superiore al 30%, destinata alla manutenzione.

 

     Art. 36. (Alloggi in amministrazione condominiale).

     E' fatto divieto agli Enti gestori di proseguire o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell'Ente gestore.

     Le norme di cui al comma precedente si applicano, altresì, agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del C.C. sul condominio.

     Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'Amministratore.

 

TITOLO V

ANNULLAMENTO, DECADENZA E PROCEDIMENTO DI RILASCIO

 

     Art. 37. (Annullamento dell'assegnazione).

     L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:

     a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

     b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

     In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo il termine di 15 gg. per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

     I termini su indicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

     Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione sentito il parere della Commissione di assegnazione.

     Contestualmente alla pronuncia dell'annullamento il Sindaco provvede, a norma del secondo comma art. 2 C.P.P. a trasmettere rapporto all'Autorità Giudiziale competente.

     L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

     Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio, non superiore a 60 giorni, costituisce ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

     Nel caso in cui il procedimento venga definito prima della consegna degli alloggi, copia del provvedimento di annullamento viene trasmesso alla Commissione di cui all'art. 7 ed all'Ente gestore per i conseguenti provvedimenti in ordine all'aggiornamento della graduatoria.

 

     Art. 38. (Decadenza dell'assegnazione).

     La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

     a) abbia ceduto, in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;

     b) non occupi stabilmente l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Ente gestore giustificata da gravi motivi, o ne abbia modificato la destinazione d'uso;

     c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

     d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);

     e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'art. 39.

     La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

     Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 37.

     Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a 60 giorni, costituisce a norma dell'ultimo comma dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente primo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

     Il Sindaco può, tuttavia, concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo articolo 39 per gli assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente articolo.

 

     Art. 39. (Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito).

     La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui al punto f) del precedente articolo 2, fino ad un massimo pari al doppio di tale limite. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente punto ricevono dall'Ente gestore preavviso che la decadenza sarà pronunciata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati verranno applicate le norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, limitatamente alla parte afferente il canone.

     In sede di prima applicazione delle presenti norme, ed ai fini dell'emissione del preavviso di decadenza, l'accertamento dei redditi deve essere compiuto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'invio dei preavvisi di decadenza in sede di prima applicazione della presente legge verrà graduato in tutti i Comuni della Regione dagli Enti gestori secondo le seguenti scadenze:

     1a) entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge nei confronti degli assegnatari i cui redditi familiari siano pari o superiori al 50% del limite di reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario;

     1b) entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge nei confronti degli assegnatari che fruiscano di un reddito che superi dal 25% al 50% il limite di reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario;

     1c) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge nei confronti degli assegnatari con redditi compresi nel limite consentito per la conservazione della qualità di assegnatario, incrementato fino al 25%.

     E' compito dell'ente gestore, d'intesa con i Comuni interessati, graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza, da pronunciarsi da parte del Comune dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi.

     Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge eventuali forme di proroga dell'esecuzione del provvedimento di pronuncia della decadenza potranno essere autorizzate dalla Regione, per un periodo massimo di un anno e per una sola volta, soltanto su motivata richiesta del Comune, d'intesa coll'Ente gestore, limitatamente a situazioni di accertata ed oggettiva impossibilità degli assegnatari di disporre di soluzioni abitative alternative anche precarie.

 

     Art. 40. (Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi).

     Nei confronti di coloro che alla data dell'1 ottobre 1984 occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica è disposta l'assegnazione dell'alloggio nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 13 - 3° comma.

     L'assegnazione di cui al comma precedente è subordinata:

     a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare per almeno i sei mesi anteriori alla predetta data dell'1 ottobre 1984;

     b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2;

     c) all'impegno da parte dell'occupante di pagamento, anche rateale, di tutti i canoni e spese dovuti.

     Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria l'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

     A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

     L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce, a norma del 3° comma art. 18 D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1° comma non è soggetto a graduazioni o proroghe.

     Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.

     Successivamente all'entrata in vigore della presente legge all'accertamento dei requisiti previsti dal precedente articolo 2, ai fini della sanatoria dell'occupazione senza titolo, provvede la Commissione di cui all'art. 7 della presente legge.

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 41. (Norme transitorie).

     Le Commissioni per la formazione delle graduatorie sono nominate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entrano in funzione ad avvenuto espletamento. da parte delle Commissioni già costituite ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, delle graduatorie in corso di formulazione alla data della nomina e, comunque, non oltre due mesi dalla nomina stessa.

     In caso di ritardo nell'espletamento delle graduatorie in corso si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 7 della presente legge.

     Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge tutti i bandi di concorso sono emanati secondo le norme contenute nel Titolo 1°, che esplicano interamente la loro efficacia ancorché non siano state ancora nominate le Commissioni previste dal precedente articolo 7.

 

 


[*] Vedi l'art. 38 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96.

[1] Alinea così modificato con art. 3 L.R. 29 giugno 1988, n. 52.

[2] Comma inserito con art. 3 L.R. n. 2/1990.

[3] Leggi «ottavo comma».

[4] Leggi «terzo comma».

[5] Articolo così modificato con art. 4 L.R. n. 52/1988.

[6] Comma così modificato con art. 5 L.R. n. 52/1988.

[7] Comma inserito con art. 6 L.R. n. 52/1988.

[8] Comma così sostituito con art. 2 L.R. n. 2/1990.

[9] Comma così modificato con art. 7 L.R. n. 52/1988.

[1]10 Comma così modificato con art. 8 L.R. n. 52/1988.

[1]11 Comma inserito con art. 9 L.R. n. 52/1988.

[1]12 Gli originari commi secondo e terzo, già modificati con art. 9 L.R. n. 52/1988, sono stati successivamente così sostituiti con art. 4 L.R. 11 gennaio 1990, n. 2.

[1]13 Comma così modificato con art. 10 L.R. n. 52/1988.

[1]14 Comma così inserito con art. 2 L.R. 26 gennaio 1994, n. 12.

[1]15 Commi quinto e sesto sono abrogati con art. 10 L.R. n. 52/1988.

[1]16 Comma così modificato con art. 11 L.R. n. 52/1988.

[1]17 Leggi «art. 25».