Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 28/05/2015 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Inserimento dell'art. 25-bis nella L.R. 44/1999) |
Art. 2. (Modifiche all'art. 26 della L.R. 44/1999) |
Art. 3. (Modifiche alla L.R. 96/1996 ed alla L.R. 10/2015) |
Art. 4. (Modifica all'art. 63 della L.R. 1/2012) |
Art. 5. (Norma transitoria) |
Art. 6. (Norma finanziaria) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.133 - L.R. 28 maggio 2015, n. 11.
Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012).
(B.U. 9 giugno 2015, n. 51 Speciale)
Art. 1. (Inserimento dell'art. 25-bis nella
1. Dopo l'art. 25 della
"Art. 25 bis. (Liquidazione delle ATER)
1. Quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, dichiara l'Azienda in liquidazione coatta amministrativa; gli organi in carica decadono. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un commissario per la liquidazione dell'ente. Il commissario provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente alienabile sulla base della normativa statale in vigore, avvalendosi del personale dipendente dell'ATER posta in liquidazione. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, il patrimonio vincolato alla finalità di edilizia residenziale pubblica è attribuito ad altre ATER regionali. Con il medesimo provvedimento il personale a tempo indeterminato è trasferito, presso altra ATER regionale e/o presso altri enti pubblici vigilati dalla Regione. Il personale mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.".
Art. 2. (Modifiche all'art. 26 della
1. All'art. 26 della
"4-ter. Il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori delle ATER abruzzesi, non può superare il trattamento economico annuale complessivo massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori della Regione Abruzzo.
4-quater. Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite. L'importo trattenuto non concorre a formare né l'imponibile fiscale né l'imponibile previdenziale ed è acquisito dalle Aziende per il miglioramento dei saldi di bilancio fino a concorrenza e fino a che permane un dichiarato ed accertato stato di squilibrio economico e finanziario, ovvero per il finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi assegnati per finalità sociali in caso di raggiunto o esistente equilibrio economico e finanziario.".
Art. 3. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell'art. 36 della
"1-bis. Nei confronti di coloro che alla data del 15 maggio 2015 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 3.".
2. La lettera a) del comma 4 dell'art. 36 della
"a) al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 15 maggio 2015;".
3. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 9 della
Art. 4. (Modifica all'art. 63 della
1. Al comma 2 dell'art. 63 della
2. I commi da 3 a 14 dell'art. 63 della
Art. 5. (Norma transitoria)
1. Alla luce delle rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione e delle violazioni di legge emerse, l'ATER di Chieti, dichiarata in deficit strutturale con deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 19 maggio 2014, è e resta commissariata.
2. E' confermata la decadenza degli organi, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti, ed è confermata la risoluzione anticipata del contratto di lavoro con il direttore dell'ATER, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto.
3. E' confermato nell'incarico di Commissario dell'ATER di Chieti il Commissario già individuato con DPGR n. 24 del 21 maggio 2014, al quale sono attribuite le funzioni del Consiglio di Amministrazione e si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 7 dell'art. 17 della
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario redige un piano industriale per il risanamento aziendale, che trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. Il piano contiene una rigorosa rivisitazione delle spese, prevedendo la riorganizzazione dei servizi con criteri di efficienza ed economicità. Relativamente alle spese per il personale, l'ente è obbligato a rideterminare la dotazione organica, dichiarando in eccesso e collocando in disponibilità il personale comunque in servizio che risulti in soprannumero anche rispetto alla capacità di bilancio di finanziare i relativi costi. Il piano di riequilibrio finanziario ed economico rappresenta, altresì, la puntuale dinamica delle alienazioni e del reimpiego delle risorse ricavate dalle vendite del patrimonio, nel rispetto della vigente normativa statale. Ove dall'esame della situazione economica e finanziaria emergesse che non sussistono le condizioni per il riequilibrio, il Commissario propone alla Giunta regionale la liquidazione dell'Azienda.
Art. 6. (Norma finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).