§ 31.1.6 - L. 13 settembre 1982, n. 646.
Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:13/09/1982
Numero:646


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  (Omissis)
Art. 11.  (Omissis)
Art. 12.  (Omissis)
Art. 13.  (Omissis)
Art. 14.  (Omissis)
Art. 15.  (Omissis)
Art. 16. 
Art. 17.  (Omissis)
Art. 18.  (Omissis)
Art. 19.  (Omissis)
Art. 20.  (Omissis)
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 23 bis. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 


§ 31.1.6 - L. 13 settembre 1982, n. 646.

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

(G.U. 14 settembre 1982, n. 253).

 

Capo I

Disposizioni penali e processuali

 

Art. 1.

     Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

     «Art. 416-bis. - Associazione di tipo mafioso. - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

     Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

     L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

     Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

     L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

     Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

     Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

 

     Art. 2.

     Dopo il primo comma dell'articolo 378 del codice penale è inserito il seguente:

     «Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni».

 

     Art. 3.

     Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale è sostituito dal seguente:

     «Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».

 

     Art. 4.

     Nel primo comma dell'art. 165-ter del codice di procedura penale tra i numeri «306» e «422» è inserito il seguente:

     «416-bis».

 

     Art. 5.

     Nell'articolo 253 del codice di procedura penale dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

     «6) del delitto preveduto dall'articolo 416-bis del codice penale».

 

     Art. 6.

     Dopo l'ultimo comma dell'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

     «Per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale il giudice, anche d'ufficio, può procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame».

 

     Art. 7.

     Nel secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in fine, sono aggiunte le seguenti parole «e associazione di tipo mafioso».

 

     Art. 8.

     Dopo l'articolo 513 del codice penale è aggiunto il seguente:

     «Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza. - Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

     La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici».

 

     Art. 9.

     All'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è aggiunto, dopo il n. 2), il seguente:

     «3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis».

 

Capo II

Disposizioni in materia di misure di prevenzione

 

     Art. 10. (Omissis) [1].

 

     Art. 11. (Omissis) [2].

 

     Art. 12. (Omissis) [3].

 

     Art. 13. (Omissis) [4].

 

     Art. 14. (Omissis) [5].

 

     Art. 15. (Omissis) [6].

 

     Art. 16. [7]

     [Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

     Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-bis del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-ter e 226-quater, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale.

     Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

     Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.]

 

     Art. 17. (Omissis) [8].

 

     Art. 18. (Omissis) [9].

 

     Art. 19. (Omissis) [10].

 

     Art. 20. (Omissis) [11].

 

     Art. 21.

     Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto [12].

     L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575.

     Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto [13].

 

     Art. 22.

     L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

     In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.

 

     Art. 23.

     (Omissis) [14].

     (Omissis) [15].

     (Omissis) [16].

     [Le autorizzazioni di cui all'articolo 21 sono sempre subordinate alla condizione che l'affidatario del cottimo sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57] [17].

 

     Art. 23 bis. [18]

     1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 [19].

     2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

     3. [Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetti del giudizio penale] [20].

     4. [Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575] [21].

 

     Art. 24. [22]

     [Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché all'articolo 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso.

     La sentenza con la quale è disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'articolo 3-ter e dall'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda].

 

Capo III

Disposizioni fiscali e tributarie

 

     Art. 25. [23]

     1. A carico delle persone nei cui confronti sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni [24].

     2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, e all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

     3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1. Copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1 [25].

     4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

     5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

     6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisitiai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

     Art. 26.

     Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a lire 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

     Art. 27.

     Quando dalla verifica operata dalla polizia tributaria, ai sensi del precedente articolo 25, emergono reati di natura fiscale, il procuratore della Repubblica esercita l'azione penale anche anteriormente al termine indicato dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

 

     Art. 28.

     La cattura è sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario puniti con pena detentiva e commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

     Per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.

 

     Art. 29.

     Se un reato finanziario, valutario o societario contestato a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso, è cono con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione del procedimento.

     La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa.

     Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

 

     Art. 30.

     Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani [26].

     Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

     Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

 

     Art. 31.

     Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni.

     Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

     Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità [27].

 

Capo IV

Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

 

     Art. 32.

     E' istituita per la durata di tre anni una commissione parlamentare con il compito di:

     1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;

     2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato;

     3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

 

     Art. 33.

     La commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

     Il Presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

     La commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

 

     Art. 34.

     L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

     Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

 

     Art. 35.

     Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

     La commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.

     Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

 

 


[1] Sostituisce con due commi l'ultimo comma dell'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423.

[2] Aggiunge gli artt. 7-bis e 7-ter alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423.

[3] Sostituisce il secondo comma dell'art. 9 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423.

[4] Sostituisce l'art. 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575.

[5] Aggiunge gli artt. 2-bis, 2-ter e 2-quater alla L. 31 maggio 1965, n. 575.

[6] Aggiunge gli artt. 3-bis e 3-ter alla L. 31 maggio 1965, n. 575.

[7] Articolo abrogato dall'art. 120 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

[8] Sostituisce l'art. 5 della L. 31 maggio 1965, n. 575.

[9] Sostituisce l'art. 7 della L. 31 maggio 1965, n. 575.

[10] Sostituisce l'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575.

[11] Aggiunge gli artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies alla L. 31 maggio 1965, n. 575.

[12] Comma già modificato dall'art. 2-quinquies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629; dall'art. 8 della L. 19 marzo 1990, n. 55, sostituito dall'art. 2 del D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246, e così ulteriormente modificato dall'art. 25 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[13] Comma così modificato dall'art. 2-quinquies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629.

[14] Aggiunge il n. 2-bis all'art. 13 della L. 10 febbraio 1962, n. 57.

[15] Modifica il n. 2 del primo comma dell'art. 20 della L. 10 febbraio 1962, n. 57.

[16] Aggiunge il n. 2-bis al primo comma dell'art. 21 della L. 10 febbraio 1962, n. 57.

[17] Comma abrogato dall'art. 36 della L. 19 marzo 1990, n. 55.

[18] Aggiunto dall'art. 9 della L. 19 marzo 1990, n. 55.

[19] Comma così modificato dall'art. 115 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

[20] Comma abrogato dall'art. 24 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

[21] Comma abrogato dall'art. 24 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

[22] Articolo abrogato dall'art. 36 della L. 19 marzo 1990, n. 55.

[23] Articolo sostituito dall'art. 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

[24] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[25] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[26] Comma già sostituito dall'art. 11 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

[27] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.