§ 2.1.307 - L.R. 1 ottobre 2014, n. 55.
Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:01/10/2014
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Finalità dell’intervento
Art. 2.  Individuazione degli incarichi
Art. 3.  Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi
Art. 4.  Dichiarazione della nullità degli incarichi
Art. 5.  Individuazione degli organi sostituiti e sostituti
Art. 6.  Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house
Art. 7.  Norma transitoria


§ 2.1.307 - L.R. 1 ottobre 2014, n. 55.

Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

(B.U. 8 ottobre 2014, n. 48)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Il d.lgs. 39/2013 sancisce, all'articolo 18, il compito per le regioni di adeguare il proprio ordinamento individuando le procedure interne e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;

 

2. Il medesimo d.lgs. 39/2013 sancisce, altresì, la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle sue disposizioni;

 

3. Risulta conseguentemente necessario individuare le singole fattispecie di nullità, nonché il soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, sancendo, altresì, l'interdizione del soggetto che ha adottato l'atto dichiarato nullo;

 

4. Risulta infine necessario individuare gli organi ed i componenti degli organi da sostituire e gli organi sostituti nelle ipotesi di conferimenti di incarichi dichiarati nulli e prevedere il termine entro il quale, in sede di prima applicazione della normativa, sono individuati i sostituti dei componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Finalità dell’intervento

1. La presente legge detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), con particolare riferimento alle procedure interne ed agli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

 

     Art. 2. Individuazione degli incarichi

1. Costituiscono incarichi soggetti alla presente disciplina quelli individuati dal d.lgs. 39/2013, nonché quelli dei commissari che sostituiscono nelle loro funzioni i soggetti titolari degli incarichi di cui al medesimo d.lgs. 39/2013 [1].

 

     Art. 3. Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi [2]

1. L'atto di conferimento dell'incarico è nullo, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013, in quanto adottato in violazione delle sue disposizioni, nell’ipotesi in cui la Regione abbia conferito un incarico in presenza di dichiarazione attestante una causa di inconferibilità.

2. L'atto di conferimento dell'incarico è inefficace, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 39/2013, qualora non sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità di cui allo stesso articolo 20, d.lgs. 39/2013. Tale dichiarazione deve essere presentata prima dell’atto di conferimento dell’incarico e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla data dello stesso conferimento.

 

     Art. 4. Dichiarazione della nullità degli incarichi [3]

1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 39/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione.

 

     Art. 5. Individuazione degli organi sostituiti e sostituti

1. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:

a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;

b) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente;

c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano;

d) l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale.

2. I componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, sono sostituiti secondo le disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

 

     Art. 6. Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house [4]

1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 7. Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i sostituti dei componenti degli organi tecnici di cui all'articolo 5, comma 2, sono individuati entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 5 giugno 2017, n. 26.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 5 giugno 2017, n. 26.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 5 giugno 2017, n. 26.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 5 giugno 2017, n. 26.