§ 4.5.57 – L.R. 31 maggio 2004, n. 28.
Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:31/05/2004
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Oggetto e definizioni.
Art. 2.  Divieti.
Art. 3.  Attrezzature e modalità di svolgimento delle attività di estetica.
Art. 4.  Attività di tatuaggio e piercing.
Art. 5.  Funzioni della Regione. Regolamento regionale.
Art. 6.  Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali.
Art. 7.  Segnalazione certificata di inizio attività
Art. 8.  Esercizio delle attività.
Art. 9.  Piercing del padiglione auricolare.
Art. 10.  Percorsi e requisiti formativi.
Art. 11.  Vigilanza e controllo.
Art. 12.  Sanzioni.
Art. 13.  Norme transitorie e finali.
Art. 14.  Abrogazioni.
Art. 15.  Applicabilità delle norme.
Art. 16.  Clausola valutativa.
Art. 16 bis.  Adeguamento del regolamento regionale


§ 4.5.57 – L.R. 31 maggio 2004, n. 28.

Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

(B.U. 7 giugno 2004, n. 21).

 

Art. 1. Oggetto e definizioni.

     1. La presente legge disciplina le attività di estetica, intese come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l’aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione di inestetismi.

     2. La presente legge disciplina inoltre le attività di tatuaggio e piercing.

     3. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

     4. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. Le attività di piercing del padiglione auricolare sono disciplinate ai sensi dell’articolo 9.

     5. Rientrano fra le attività di cui al comma 1 anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalità sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla presente legge e con le attrezzature autorizzate ai sensi di quanto previsto all’articolo 3.

     6. La presente legge non si applica alle attività di medicina estetica in quanto rientranti nell’esercizio della professione medica.

 

     Art. 2. Divieti.

     1. E’ vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attività è riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato.

     2. E’ vietato l’esercizio dell’attività di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio.

 

     Art. 3. Attrezzature e modalità di svolgimento delle attività di estetica.

     1. Le attività di estetica, che hanno le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista, ai sensi dell’articolo 10, mediante tecniche manuali, con l’utilizzo di attrezzature di cui al comma 2, nonché con l’applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici) [1].

     2. Le attrezzature utilizzabili per le attività di estetica, nonché le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica) [2].

     2 bis. Le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuaggio e piercing sono indicate dal regolamento regionale di cui all’articolo 5 [3].

 

     Art. 4. Attività di tatuaggio e piercing.

     1. E’ vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 1.

     2. E’ comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici.

     2 bis. L’esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 5 comma 1 [4].

     3. E’ vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell’articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche o le parti sono indicate dal regolamento di cui all’articolo 5, sentito il Consiglio sanitario regionale.

     4. I clienti sono informati sui rischi legati all’esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 5.

 

     Art. 5. Funzioni della Regione. Regolamento regionale.

     1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:

     a) i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari delle attività di cui all’articolo 1;

     b) le modalità di utilizzo delle attrezzature, fatto salvo quanto previsto dal d.m. sviluppo economico 110/2011 [5];

     c) le modalità di espressione del consenso di cui all’articolo 4;

     d) l’individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all’articolo 4, comma 3;

     d bis) individuazione delle prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso il domicilio del committente [6];

     e) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di esame di cui all’articolo 10.

     2. Al regolamento regionale sono allegati gli elenchi delle attrezzature di cui all’articolo 3, comma 2 bis [7].

     3. Con riferimento alle attività di piercing e tatuaggio, fermo restando quanto disposto al comma 1, il regolamento regionale detta i requisiti minimi igienico-sanitari di immediata applicazione dalla vigenza del regolamento.

 

     Art. 6. Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali.

     1. I comuni provvedono, entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale.

     2. Il regolamento comunale disciplina:

     a) i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all’articolo 1;

     b) le modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 7, nonché per la sospensione e la cessazione dell’attività nei casi di cui agli articoli 11 e 12 [8];

     c) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l’esercizio delle attività.

 

     Art. 7. Segnalazione certificata di inizio attività [9]

     1. Le attività di cui all'articolo 1, sono soggette a SCIA con la quale si attesta il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale e dai regolamenti regionale e comunale.

     2. La SCIA è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove ha sede l'attività.

     3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa).

     4. L’esercizio congiunto delle attività di cui all’articolo 1, con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza, è soggetto alla presentazione della SCIA e al rispetto dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

     5. Il SUAP trasmette la SCIA all'azienda unità sanitaria locale (USL) ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 11.

 

     Art. 8. Esercizio delle attività.

     1. All’attività di estetica e di tatuaggio e piercing esercitata in forma di impresa artigiana si applica la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) [10].

     2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetica e tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all’articolo 10.

     3. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetica e di tatuaggio e piercing, devono essere comunque in possesso della qualifica professionale di cui all’articolo 10.

     4. [Alle imprese artigiane esercenti l’attività di estetica, che vendono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti soggettivi ed autorizzativi previste dalle leggi regionali per la disciplina del commercio in sede fissa] [11].

     5. Gli esercizi commerciali possono esercitare l'attività di estetica nel rispetto del regolamento comunale di cui all'articolo 6, e a condizione che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista all'articolo 10 [12].

     6. L’attività di estetica può essere svolta anche unitamente all’attività di barbiere o di parrucchiere in forma di imprese, esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall’articolo 7, commi 1 e 2, della l.r. 53/2008. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle rispettive attività. L’attività di estetica è svolta nel rispetto del regolamento comunale di cui all’articolo 6 [13].

     7. L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6. Coloro che esercitano l´attività di estetica, o i loro dipendenti appositamente incaricati, in possesso della qualifica professionale di estetista, possono fornire, presso il domicilio del committente, determinate prestazioni individuate dal regolamento regionale di cui all´articolo 5 [14].

     7 bis. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista e di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale di cui all’articolo 10. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività [15].

 

     Art. 9. Piercing del padiglione auricolare.

     1. Per l’esecuzione di piercing del padiglione auricolare sono valide le disposizioni di cui all’articolo 4.

     2. L’attività di piercing del padiglione auricolare è soggetta a comunicazione all’azienda USL competente per territorio trenta giorni prima dall’avvio dell’attività [16].

     3. I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.

     4. I requisiti per garantire quanto previsto dal comma 3 sono stabiliti con il regolamento regionale, di cui all’articolo 5.

 

     Art. 10. Percorsi e requisiti formativi.

     1. I percorsi formativi per coloro che esercitano le attività di estetica e di tatuaggio e piercing sono predisposti nell’ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e degli atti attuativi della stessa [17].

     1 bis. Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all’articolo 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l’attività come lavoratore dipendente [18].

     2. I percorsi formativi per le attività di estetica e per l’attività di tatuaggio e piercing sono distinti e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico - professionali sotto gli aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all’apparato cutaneo, che possono derivare dall’effettuazione delle tecniche in questione.

     3. Il regolamento regionale, di cui all’articolo 5, disciplina, ai fini del conseguimento della qualifica di estetista e del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio, la durata, le materie di insegnamento e le modalità dei rispettivi percorsi formativi, l’attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica di estetista, la composizione delle commissioni per il superamento dell’esame di cui al comma 5, secondo quanto previsto dall’articolo 66 decies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”) e dal disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dallo stesso d.p.g.r. 47/R/2003, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2009, n. 532 [19].

     3 bis. L’attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica professionale di estetista è accertata dalla struttura regionale competente [20].

     4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il regolamento regionale, di cui all’articolo 5, prevede percorsi formativi abbreviati per coloro che, pur in possesso della qualifica di estetista, intendono conseguire la qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio [21].

     4 bis. Il regolamento regionale di cui all’articolo 5, disciplina, ove necessario, le modalità di attuazione dei percorsi formativi specifici previsti per l’utilizzo di determinate attrezzature dal d.m. sviluppo economico 110/2011 [22].

     5. Al termine dei percorsi formativi, di cui ai commi 3 e 4, è previsto il superamento di un esame per il conseguimento della relativa qualifica professionale.

     5 bis. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali [23].

     6. Coloro che esercitano attività di estetica e di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento, così come disciplinate dal regolamento regionale, di cui all’articolo 5.

 

     Art. 11. Vigilanza e controllo.

     1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attività previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale. L’azienda unità sanitaria locale (di seguito denominata azienda USL) esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

     2. Nel caso di carenze, l’azienda USL indica gli adeguamenti necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionale e comunale.

     3. L’azienda USL sospende l’attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al comune.

     4. Il comune sospende l’attività qualora siano venuti meno i requisiti di cui alla presente legge ed ai relativi regolamenti attuativi.

     5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti dal regolamento comunale.

     6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura dell’attività in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento comunale.

     6 bis. Qualora l’interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell’attività, il comune, previa diffida, provvede all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli [24].

 

     Art. 12. Sanzioni. [25]

     1. Chiunque esercita l'attività senza aver presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e alla chiusura dell’attività.

     2. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e alla chiusura dell’attività.

     3. Chiunque esercita l’attività senza che sia stato designato in ogni sede dell’impresa almeno un responsabile tecnico di cui all’articolo 8, comma 7 bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell’attività di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

     4. Chiunque nell’esercizio dell’attività di estetica utilizza attrezzature senza avere svolto il percorso formativo specifico, ove previsto dal d.m. sviluppo economico 110/2011, secondo le modalità definite dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell’attività di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 e al sequestro dell’attrezzatura.

     5. Chiunque esercita l’attività senza il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari di cui ai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell’attività di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

     6. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui al comma 5, per mancanza dei requisiti minimi strutturali, il comune dispone la sospensione dell’attività sino al reintegro dei requisiti richiesti.

     7. Chiunque esercita l’attività senza l’osservanza delle modalità di utilizzo delle attrezzature previste dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, e dal d.m. sviluppo economico 110/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell’attività di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

     8. Chiunque nell’esercizio dell’attività utilizza attrezzature che non sono comprese negli elenchi allegati al regolamento regionale di cui all’articolo 5, e al d.m. sviluppo economico 110/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell’attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e al sequestro dell’attrezzatura.

     9. Chiunque esegue tatuaggi o piercing a minori di anni quattordici, ad esclusione del piercing auricolare, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e alla cessazione dell'attività.

     10. Chiunque esegue tatuaggi o piercing a minori che hanno compiuto quattordici anni, in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e alla sospensione dell’attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

     11. Chiunque esegue piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 2 bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

     12. Chiunque esegue tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'articolo 4, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.

     13. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

     14. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

 

     Art. 13. Norme transitorie e finali.

     1. Le qualifiche di estetista conseguite ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell’attività di estetista) come modificata dalla legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 “Disciplina dell'attività di estetista” Modifiche. Riesame.), hanno validità per l’esercizio di tutte le attività di estetica ad eccezione delle attività di tatuaggio e piercing.

     2. I percorsi formativi iniziati ma non conclusi all’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5 continuano a svolgersi con le procedure previste dalla l.r. 74/1994 fino alla loro conclusione.

     3. Ferma restando l’immediata applicazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2 e 4, comma 2, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di tatuaggio e piercing, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale, per le parti attuative di quanto disposto all’articolo 5, comma 3, entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento regionale.

     4. Per un periodo non superiore a cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, coloro che, alla stessa data, esercitano attività di tatuaggio ed attività di piercing senza una specifica qualificazione professionale, possono continuare dette attività trasmettendo, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento regionale, il certificato d’iscrizione al percorso formativo d’interesse al comune competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività, cui dovrà seguire, nei quattro anni successivi l’attestazione dell’avvenuta acquisizione della qualifica. A seguito della mancata trasmissione nei termini, previa diffida a provvedere, il comune dispone la cessazione dell’attività [26].

 

     Art. 14. Abrogazioni.

     1. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, sono abrogate:

     a) legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell’attività di estetista);

     b) legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 “Disciplina dell'attività di estetista” Modifiche. Riesame).

     2. Dalla stessa data cessa di avere applicazione nel territorio della Regione Toscana la legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina delle attività di estetista).

 

     Art. 15. Applicabilità delle norme.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, di cui all’articolo 5, ad esclusione degli articoli 2 e 4, comma 2, d’immediata applicazione.

 

     Art. 16. Clausola valutativa. [27]

     1. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge. 2. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione basata sui seguenti elementi informativi:

     a) rilevazione del numero degli operatori esercenti le attività di tatuaggio e piercing e la loro ubicazione;

     b) numero dei regolamenti comunali adottati.

 

     Art. 16 bis. Adeguamento del regolamento regionale [28]

     1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2013, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”), la Giunta regionale adegua il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”), all’articolo 5, comma 1, lettera d bis), e all’articolo 10, comma 4 bis.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2007, n. 63.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[6] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[8] Lettera sostituita dall'art. 20 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40 e così modificata dall'art. 3 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[9] Articolo già sostituito dall'art. 21 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[10] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[11] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[12] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[13] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[14] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[15] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[16] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[17] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[18] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 62.

[19] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[20] Comma inserito dall'art. 89 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e così  modificato dall'art. 50 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 62.

[22] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[23] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 62.

[24] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[26] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[27] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.

[28] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 17 luglio 2013, n. 38.