§ 4.1.138 - L.R. 16 luglio 1997, n. 49.
Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:16/07/1997
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati
Art. 3.  Elenco regionale degli operatori biologici.
Art. 4.  Interventi finanziari.
Art. 7.  Relazione al Consiglio regionale.
Art. 8.  Abrogazioni.
Art. 9.  Norme finanziarie.


§ 4.1.138 - L.R. 16 luglio 1997, n. 49. [1]

Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici.

(B.U. 26 luglio 1997, n. 30).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina l'attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 17/03/95 n. 220, concernente l'attuazione degli artt. 8 e 9 del Reg. C.E.E. 24/06/91 n. 2092 in materia di produzione agricola ed agro- alimentare con metodo biologico.

     2. Ai fini della produzione biologica si applicano le disposizioni di cui al Reg. C.E.E. n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni ed integrazioni, e le disposizioni della L.R. 11/04/1995 n. 54 relativa alle norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici.

 

     Art. 2. Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati [2]

1. La Regione Toscana svolge i compiti di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati in base al d. lgs. 220/1995.

2. Per vigilanza s’intende la verifica periodica dei requisiti tecnici, previsti nella parte I dell’allegato II, nell’allegato III e nell’allegato IV del d. lgs. 220/1995, degli organismi di controllo autorizzati che operano sul territorio regionale. Rientra, altresì, nei compiti di vigilanza la verifica del rispetto del piano di controllo annuale predisposto dagli stessi organismi di controllo ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d. lgs. 220/1995.

3. La competente struttura della Giunta regionale svolge l’attività di vigilanza predisponendo, secondo le indicazioni della Giunta stessa, un programma annuale che prevede sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso un campione rappresentativo degli operatori biologici, pari almeno al 3 per cento degli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3.

4. La competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dall’accertamento di irregolarità riscontrate durante lo svolgimento dell’attività di vigilanza dispone, ove lo ritenga opportuno, tempi e modalità affinché l’organismo di controllo metta in atto i necessari correttivi. Trascorso tale termine la competente struttura della Giunta regionale valuta i risultati raggiunti.

5. La competente struttura della Giunta regionale sulla base delle irregolarità riscontrate propone al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4, commi 3, 4 e 5 del d. lgs. 220/1995.

6. Congiuntamente al programma annuale di vigilanza la competente struttura della Giunta regionale predispone e invia alla Giunta un resoconto dell’attività di vigilanza svolta nell’anno precedente.

 

     Art. 3. Elenco regionale degli operatori biologici.

     1. E' istituito presso la Giunta regionale. l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica [3].

     2. L'Elenco regionale è suddiviso in tre sezioni: "produttori agricoli", "preparatori" e "raccoglitori dei prodotti spontanei", così come previsto all'art. 8 del D.Lgs. n. 220/95.

     3. Le modalità relative alla tenuta dell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica saranno determinate con apposito atto della Giunta regionale, da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Gli operatori che producono, preparano e raccolgono i prodotti di cui all'allegato 1 del Reg. C.E.E. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni sono tenuti a notificare alla Giunta regionale e a comunicare all'organismo di controllo autorizzato, l'inizio della loro attività, ovvero il prosieguo della medesima alla data in entrata in vigore della presente legge [4].

     5. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è subordinata al riconoscimento di idoneità dell'operatore da parte degli organismi di controllo autorizzati. A tale scopo gli organismi di controllo autorizzati, ricevuta la notifica di cui al precedente comma, procedono all'accertamento dell'idoneità dell'operatore e ne danno comunicazione al competente ufficio della Giunta regionale [5].

     6. Qualora l’organismo di controllo accerti la perdita dei requisiti di idoneità dell’operatore biologico, ne dà immediata comunicazione al competente ufficio della Giunta regionale che provvede alla cancellazione dall’elenco regionale e a darne comunicazione all’operatore [6].

     7. La competente struttura della Giunta regionale comunica annualmente l’elenco regionale degli operatori biologici al MIPAAF [7].

     8. L'Elenco regionale degli operatori di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato annualmente sul B.U.R.T. a cura della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Interventi finanziari.

     1. Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, la Regione Toscana riconosce agli operatori biologici iscritti nella sezione dei produttori agricoli dell'elenco regionale di cui all'art. 3 un contributo annuale per la durata di anni 3.

     2. Il contributo viene erogato dalla Regione Toscana su richiesta degli operatori interessati da presentare allo scadere di ciascun anno di iscrizione nell'elenco regionale. Per il primo anno il contributo è fissato in Lit. 300.000 per operatore. Per gli anni successivi l'importo del contributo è fissato dal Consiglio regionale.

     3. Le modalità di presentazione della richiesta nonché quelle relative alla erogazione del contributo di cui al presente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Artt. 5. - 6. [8]

 

     Art. 7. Relazione al Consiglio regionale.

     1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge.

 

     Art. 8. Abrogazioni.

     1. La Legge regionale 19/4/94 n. 31 "Norme per l'agricoltura biologica" è abrogata.

     2. L'art. 3 commi 3, 4, 5 e 6 e l'allegato C della L.R. n. 54/95 sono abrogati.

 

     Art. 9. Norme finanziarie.

     1. Il capitolo di bilancio n. 20560 "controlli sulle attività biologiche di cui all'art. 8 della L.R. 19/4/94 n. 31 e D.Lgs. n. 220 del 17/3/95" cambia la denominazione in "contributi per i controlli sulle attività produttive biologiche, art. 4 della L.R. n. 49 del 16/07/1997".

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Abrogata dall'art. 65 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 50 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[3] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[4] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 51 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[5] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[6] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[7] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[8] Modificano rispettivamente gli artt. 2 e 3 della L.R. 11 aprile 1995, n. 54.