§ 2.1.323 - L.R. 5 giugno 2017, n. 26.
Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:05/06/2017
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009
Art. 2.  Modifiche al titolo della sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009
Art. 3.  Diritto di accesso. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 40/2009
Art. 4.  Provvedimenti organizzatori. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 40/2009
Art. 5.  Abrogazione degli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009
Art. 6.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 7.  Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali
Art. 8.  Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
Art. 9.  Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa
Art. 10.  Pubblicità dei dati dei consiglieri
Art. 11.  Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
Art. 12.  Aggiornamenti
Art. 13.  Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica
Art. 14.  Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia
Art. 15.  Diffida e sanzioni amministrative
Art. 16.  Abrogazione della l.r. 61/2012
Art. 17.  Individuazione degli incarichi. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 55/2014
Art. 18.  Dichiarazione della nullità degli incarichi. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 55/2014
Art. 19.  Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 55/2014
Art. 20.  Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 55/2014


§ 2.1.323 - L.R. 5 giugno 2017, n. 26.

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014.

(B.U. 14 giugno 2017, n. 24)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica);

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I:

1. La Regione Toscana con la disciplina contenuta nel titolo II, capo I, della l.r. 40/2009, ha dato attuazione all'articolo 54 dello Statuto, riconoscendo il diritto di accesso ai documenti amministrativi senza obbligo di motivazione;

2. Il d.lgs. 33/2013 aveva affermato il diritto di accesso civico, consistente nel diritto a ottenere la pubblicazione di atti di cui l'ordinamento prevede la pubblicità ma che l'amministrazione ha omesso di pubblicare;

3. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è modificata la disciplina dell'accesso civico contenuta nel d.lgs. 33/2016; esso non ha più come presupposto l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è agibile da chiunque senza motivazione anche sui dati e sui documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;

4.Tale disciplina riproduce la ratio di quella regionale sul diritto di accesso contenuta nella l.r. 40/2009;

5. Poiché la nuova disciplina dell'accesso civico è direttamente applicabile alla Regione e si pone in linea con la previsione statutaria, viene meno la necessità di una disciplina regionale dell'accesso differenziata da quella statale;

6. Al fine di razionalizzare la disciplina dell'accesso, sono abrogate le disposizioni in materia contenute nella l.r. 40/2009, in quanto sono direttamente applicabili le norme statali sull'accesso civico e quelle sull'accesso ai documenti contenute nella l. 241/1990. È inoltre prevista l'adozione di disposizioni di carattere organizzativo che consentano la piena operatività sul territorio regionale della normativa statale richiamata;ù

Per quanto concerne il capo II:

7. La legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008), ha istituito l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, al fine di aumentare la trasparenza delle attività istituzionali di tali organi, nonché della loro situazione patrimoniale e associativa quale presupposto per il buon funzionamento delle istituzioni. Per tali contenuti la l.r. 61/2012 è risultata particolarmente innovativa anche rispetto al panorama della normativa nazionale vigente al momento della sua approvazione;

8. La normativa statale in materia di trasparenza dei dati delle pubbliche amministrazioni ha subito nel corso degli ultimi anni ulteriori e significativi sviluppi con il d.lgs. 33/2013, modificato dal d.lgs. 97/2016, che ha introdotto nuovi obblighi di trasparenza e nuove modalità di pubblicazione dei dati, che si sono sovrapposte a quelle previste a livello regionale;

9. A fronte del nuovo quadro normativo statale si rende necessario razionalizzare la disciplina della materia, in primo luogo prevedendo disposizioni di recepimento di norme statali di principio, e quindi non direttamente applicabili, in materia di trasparenza e, in secondo luogo, introducendo ulteriori obblighi al fine di aumentare il livello di trasparenza delle istituzioni;

10. Le finalità di razionalizzazione già illustrate sono perseguite, altresì, prevedendo di pubblicare tutte le informazioni, sia in ottemperanza alla normativa statale, sia a quella regionale, relative a consiglieri, Presidente della Giunta regionale e assessori, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale;

11. La nuova configurazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità rende necessaria l'abrogazione della l.r. 61/2012;

Per quanto concerne il capo III:

12. A seguito del consolidarsi di alcuni orientamenti interpretativi dell'Autorità nazionale anticorruzione relativi al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), si rende necessario modificare le disposizioni della l.r. 55/2014, attuativa del richiamato decreto legislativo, con esso contrastanti;

Approva la presente legge:

 

CAPO I

Disposizioni in materia di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa)

 

Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009

1. La partizione del preambolo relativa al titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituita dalla seguente:

“Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi).

1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); è stata modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che ha riconosciuto il diritto di accedere a dati e documenti in possesso dell'amministrazione;

2. Tale disciplina statale presenta una ratio analoga a quella dell'articolo 54 dello Statuto regionale di cui può costituire attuazione;

3. Al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'articolo 42 del d. lgs. 97/2016 e, al tempo stesso, di dare attuazione all'articolo 54 dello Statuto, si prevede la diretta applicazione della normativa statale sull'accesso civico;

4. Per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al d.lgs. 33/2013 e del diritto di accesso di cui alla l. 241/1990 è prevista l'adozione di atti di natura amministrativa.”.

 

     Art. 2. Modifiche al titolo della sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009

1. Il titolo della sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: “Accesso a dati e documenti amministrativi”.

 

     Art. 3. Diritto di accesso. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 40/2009

1. L'articolo 5 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 Diritto di accesso

1. La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nel rispetto dell'articolo 54 dello Statuto e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Le forme di accesso di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per realizzare la conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi non pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sulle banche dati regionali, sul sito internet della Regione.

3. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo V della l. 241/1990 e del capo I bis del d.lgs. 33/2013.”.

 

     Art. 4. Provvedimenti organizzatori. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 40/2009

1. L'articolo 10 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 Provvedimenti organizzatori

1. Con deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza, con riferimento alle forme di accesso di cui all'articolo 5, le modalità di esercizio del diritto e l'ammontare dei rimborsi spettanti all'amministrazione in misura corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali.

2. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.”.

 

     Art. 5. Abrogazione degli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009

1. Gli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009 sono abrogati.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza

 

     Art. 6. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente capo attua i principi della normativa statale in materia di trasparenza contenuti nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica) e nel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Il presente capo dispone, altresì, adempimenti di trasparenza integrativi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale nei confronti dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale, degli assessori e dei titolari di cariche di garanzia di cui all’articolo 14.

3. La conoscibilità delle informazioni di cui al comma 2 è assicurata mediante la loro pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Regione.

4. Per quanto non previsto nella presente legge si applica la normativa statale in materia di trasparenza.

 

     Art. 7. Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali

1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie, detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie di seguito denominata dichiarazione sugli investimenti [1].

 

     Art. 8. Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori

1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici della Giunta regionale la dichiarazione sugli investimenti [2].

2. L'adempimento di cui al comma 1 non è dovuto qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale.

 

     Art. 9. Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa

1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza o non appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano, di fatto, attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, che non abbiano già precedentemente adempiuto ai sensi del comma 1, presentano la dichiarazione di cui allo stesso comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina. La mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 10. Pubblicità dei dati dei consiglieri [3]

1. Il Consiglio regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet, per ciascun consigliere:

a) la dichiarazione sugli investimenti;

b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all'articolo 7, comma 6, della l. 515/1993.

c) i dati relativi alle presenze alle sedute del Consiglio regionale, ai voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale e i dati relativi alle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza;

d) i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio;

e) la dichiarazione illustrativa di cui all’articolo 9, comma 1.

2. I dati di cui al comma 1, lettera b), sono trasmessi dal consigliere ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).

3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale. I dati di cui alla lettera c) sono pubblicati con la massima tempestività; i dati di cui alla lettera d) sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente diritto e i dati di cui alla lettera e) sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni.

4. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso eccetto la dichiarazione sugli investimenti, che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.

 

     Art. 11. Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori

1. La Giunta regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet:

a) la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;

b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all’articolo 7, comma 6, della l. 515/1993, per il Presidente della Giunta regionale e per l'assessore nel caso in cui l'assessore sia stato scelto fra i consiglieri regionali;

c) i dati relativi alle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;

d) i dati di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;

e) la dichiarazione illustrativa di cui all’articolo 9, comma 2 [4].

2. I dati di cui al comma 1, lettera b), sono trasmessi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l. 43/1995, quelli di cui alla lettera d) sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.

3. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione; quelli di cui alla lettera c) con la massima tempestività; quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui alla lettera e) entro tre mesi dalla elezione o nomina [5].

3 bis. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto la dichiarazione sugli investimenti che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1 [6].

 

     Art. 12. Aggiornamenti

1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione sugli investimenti, ai fini della pubblicazione da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno [7].

1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 rimane pubblicata per tutta la durata del mandato, fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1 [8].

 

     Art. 13. Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a presentare ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione sugli investimenti, ai fini della pubblicazione [9].

1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 viene pubblicata con la massima tempestività e rimane pubblicata per i tre anni successivi alla cessazione dalla carica [10].

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.

 

     Art. 14. Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia

1. I seguenti titolari di cariche istituzionali di garanzia, che ricevono un’indennità continuativa di carica o di funzione, rendono pubblica la loro situazione patrimoniale con le modalità di cui al comma 2 [11]:

a) Presidente e componenti del Collegio di garanzia di cui alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

b) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);

c) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

e) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);

f) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);

g) Garante regionale dell’informazione e della partecipazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) se soggetto esterno alla amministrazione regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, entro tre mesi dalla loro nomina, le seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le partecipazioni in società quotate e non quotate, l’esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società e la titolarità di imprese;

b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all’ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche. L’adempimento non è richiesto qualora sia stata presentata la dichiarazione di cui al comma 2 non oltre i sei mesi precedenti il predetto termine e sia stata allegata la copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’anno solare immediatamente precedente a quello corrente [12].

4. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all’ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche. Qualora la scadenza naturale dell’incarico intercorra nei sei mesi successivi al termine di cui al comma 3, l’adempimento si considera assolto con la presentazione delle dichiarazioni annuali di cui al comma 3 stesso [13].

5. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), e del sito internet della Giunta regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettera g).

6. Le dichiarazioni presentate dai soggetti di cui al comma 1 restano pubblicate sui siti internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale per la durata della carica e per un anno successivo alla cessazione dalla carica.

 

     Art. 15. Diffida e sanzioni amministrative

1. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti da parte di un consigliere, il competente ufficio del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida [14].

2. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti da parte di un componente della Giunta regionale, il competente ufficio della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida [15].

3. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 14, comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale o del Consiglio regionale, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.

4. L’inadempimento della diffida di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, a carico del responsabile della mancata comunicazione.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), la violazione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale o del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale, o dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia.

6. L'applicazione delle sanzioni spetta, in ogni caso, al dirigente responsabile della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.

7. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6, sono pubblicati:

a) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere da a) a f);

b) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Giunta regionale per i componenti della Giunta regionale e il soggetto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g).

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, si applicano anche in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 9.

 

     Art. 16. Abrogazione della l.r. 61/2012

1. La legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008), è abrogata.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

 

     Art. 17. Individuazione degli incarichi. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 55/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) le parole: “in tutte le loro funzioni” sono sostituite dalle seguenti: “nelle loro funzioni”.

 

     Art. 18. Dichiarazione della nullità degli incarichi. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 55/2014

1. L'articolo 4 della l.r. 55/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 Dichiarazione della nullità degli incarichi

1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 39/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione.”.

 

     Art. 19. Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 55/2014

1. L'articolo 6 della l.r. 55/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house

1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.”.

 

     Art. 20. Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 55/2014

1. L'articolo 3 della l.r. 55/2014 è abrogato.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[3] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[9] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[10] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[11] Alinea così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[12] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[13] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[14] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[15] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.