§ 5.5.111 - L.R. 28 luglio 2017, n. 37.
Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:28/07/2017
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 3/1994
Art. 2.  Comitato di gestione e Presidente dell’ATC. Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994
Art. 3.  Indice di densità venatoria. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 3/1994
Art. 4.  Zone di rispetto venatorio. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 3/1994
Art. 5.  Aziende faunisticovenatorie. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 3/1994
Art. 6.  Aziende agrituristicovenatorie. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 3/1994
Art. 7.  Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 3/1994
Art. 8.  Esercizio della caccia. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994
Art. 9.  Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifiche all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994
Art. 10.  Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Inserimento dell’articolo 34 bis nella l.r. 3/1994
Art. 11.  Guardie venatorie volontarie. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 3/1994
Art. 12.  Violazioni amministrative Sanzioni pecuniarie. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994
Art. 13.  Sanzioni principali non pecuniarie. Modifiche all’articolo 59 della l.r. 3/1994
Art. 14.  Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Toscana. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 3/1994
Art. 15.  Norme transitorie
Art. 16.  Disposizioni transitorie di prima applicazione. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 84/2016
Art. 17.  Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014
Art. 18.  Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 65/2014
Art. 19.  Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 65/2014
Art. 20.  Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all’articolo 134 della l.r. 65/2014
Art. 21.  Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 65/2014
Art. 22.  Disposizione finale
Art. 23.  Entrata in vigore


§ 5.5.111 - L.R. 28 luglio 2017, n. 37.

Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014.

(B.U. 31 luglio 2017, n. 31)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di dotare l'osservatorio per la fauna e l'attività venatoria di tutte le competenze scientifiche necessarie per lo svolgimento delle attività, è opportuno intervenire per prevedere la possibilità di avvalersi, oltre che del centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici, anche di altri soggetti scientifici pubblici o universitari;

2. Per razionalizzare la procedura di nomina del Comitato di gestione è stata attribuita la relativa competenza al Presidente della Giunta regionale;

3. Al fine di correggere un errore materiale, intervenuto in una precedente modifica della l.r. 3/1994, è necessario specificare che anche i cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in braccata e girata sono iscritti in apposito registro regionale;

4. Nell’ambito del riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia, che ha comportato una rivisitazione di tutta la normativa, si è ritenuto necessario aggiornare a livello legislativo la disciplina dei conferimenti dovuti alla Regione dalle aziende faunistico-venatorie, dalle aziende agrituristico-venatorie e dalle aree addestramento cani;

5. Al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni contenute nella l. 157/1992 in materia di tesserino venatorio, è opportuno introdurre nella l.r. 3/1994 la disposizione che prevede l’obbligo di annotare sul tesserino i capi di fauna stanziale e migratoria abbattuti, specificando che ciò debba avvenire subito dopo l’abbattimento accertato ovvero nel momento in cui il cacciatore verifica personalmente l’effettivo abbattimento del capo [1];

6. Per lo svolgimento di attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale può essere necessaria la disponibilità di specifici manufatti. Al fine di consentire la realizzazione di tali manufatti nel rispetto della normativa regionale in materia di governo del territorio rurale, si introduce una nuova disposizione nella l.r. 3/1994 e contestualmente si integra la l.r. 65/2014;

7. Si interviene sulla disciplina relativa alle guardie venatorie volontarie al fine di adeguarla alla normativa statale vigente in materia di concessione della qualifica e all’ordinamento regionale in materia di organizzazione;

8. Al fine di proteggere la beccaccia ed evitare lo svolgimento di pratiche di caccia a tale specie non conformi alle disposizioni di legge, è necessario prevedere una specifica sanzione amministrativa e una accessoria;

9. Al fine di riutilizzare la tabellazione già esistente sul territorio, con conseguente risparmio della spesa, si modifica la denominazione di alcuni ambiti territoriali di caccia per far corrispondere la numerazione a quella previgente;

10. Al fine di risolvere alcune difficoltà interpretative inerenti alla nomina dei comitati di gestione e per assicurare l’immediata operatività degli stessi si modifica l’articolo 8 della l.r. 84/2016;

11. In ragione dell’urgenza della conclusione dei procedimenti è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)

 

Art. 1. Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 3/1994

1. Alla fine del comma 5 bis dell'articolo 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), sono inserite le parole: “o altri soggetti scientifici pubblici o universitari”.

 

     Art. 2. Comitato di gestione e Presidente dell’ATC. Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994

1. Il comma 3 dell’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è abrogato.

2. Il comma 4 dell’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“4. Il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti.”.

 

     Art. 3. Indice di densità venatoria. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 3/1994

1. Al comma 1 dell’articolo 13 bis della l.r. 3/1994 le parole: “a livello di sottoambito” sono soppresse.

 

     Art. 4. Zone di rispetto venatorio. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“6 bis. Le zone di rispetto venatorio sono revocate quando nella gestione non sono rispettate le disposizioni di legge o le indicazioni contenute nel piano faunistico-venatorio regionale.”.

 

     Art. 5. Aziende faunisticovenatorie. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“7 bis. L’azienda deve conferire alla Regione un importo corrispondente al valore del 10 per cento della quantità di fauna immessa annualmente e degli ungulati abbattuti nei recinti. La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell’equivalente valore in denaro.”.

2. Il comma 8 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“8. Nelle aziende faunistico–venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, salvo il caso di deroghe autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale in caso di condizioni climatiche sfavorevoli o epizoozie.”.

 

     Art. 6. Aziende agrituristicovenatorie. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“8 bis. L’azienda deve conferire alla Regione un importo corrispondente al valore del 10 per cento dei capi abbattuti calcolato, applicando i parametri di riferimento stabiliti dalla competente struttura regionale, nel modo seguente:

a) per i galliformi il 10 per cento fino a 2000 capi; la quota è ridotta al 5 per cento per la quota eccedente le 2000 unità;

b) per gli ungulati e la lepre il 10 per cento fino a 400 capi; la percentuale è ridotta al 5 per cento sulla quota eccedente.”.

2. Alla fine del comma 11 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 sono aggiunte le parole: “nonché le modalità per l’esercizio del prelievo”.

 

     Art. 7. Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 7 quater dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“7 quinquies. Il titolare dell’area addestramento cani con abbattimento deve conferire alla Regione un importo massimo pari al 10 per cento del valore della fauna immessa annualmente, escluse le quaglie. La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell’equivalente valore in denaro.”.

 

     Art. 8. Esercizio della caccia. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“9 bis. Nel tesserino è annotata, subito dopo l’abbattimento accertato, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta.”.

 

     Art. 9. Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifiche all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994

1. La rubrica dell’articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente: “Abilitazione alla caccia agli ungulati”.

2. Il comma 1 dell’articolo 28 quater è sostituito dal seguente:

“1. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale.”.

 

     Art. 10. Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Inserimento dell’articolo 34 bis nella l.r. 3/1994

1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 34 bis. Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie

1. Per lo svolgimento di attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale possono essere realizzati nel territorio rurale manufatti secondo quanto previsto dall’articolo 78 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. Per lo svolgimento di attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale possono essere realizzati anche interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’articolo 79 della l.r. 65/2014.”.

 

     Art. 11. Guardie venatorie volontarie. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 le parole: “a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”.

2. Il comma 4 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma. Nella composizione della commissione è assicurata la presenza paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.”.

 

     Art. 12. Violazioni amministrative Sanzioni pecuniarie. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994

1. Dopo la lettera r) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 è aggiunta la seguente:

“r bis) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio e nel regolamento regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata.”.

 

     Art. 13. Sanzioni principali non pecuniarie. Modifiche all’articolo 59 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 59 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per le violazioni di cui all’articolo 58, comma 1, lettera r bis), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno del tesserino venatorio di cui all'articolo 28, comma 7. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni. La sanzione è disposta dalla competente struttura della Giunta regionale.”.

 

     Art. 14. Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Toscana. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 3/1994

1. L’allegato A della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Allegato A - Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Toscana

- ATC n. 1 denominato “AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO” comprendente i comuni di Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignaio, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Poppi, Pratovecchio Stia, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castelfranco Piandiscò, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana;

- ATC n. 2 denominato “VALTIBERINA” comprendente i comuni di Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo;

- ATC n. 3 denominato “SIENA NORD” comprendente i comuni di Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Siena, Sovicille;

- ATC n. 4 denominato “FIRENZE NORD-PRATO” comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano,Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio;

- ATC n. 5 denominato “FIRENZE SUD” comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci;

- ATC n. 6 denominato “GROSSETO NORD” comprendente i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Scarlino, Monterotondo Marittimo;

- ATC n. 7 denominato “GROSSETO SUD” comprendente i comuni di Manciano, Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Sorano, Semproniano;

- ATC n. 8 denominato “SIENA SUD” comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Asciano, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

- ATC n. 9 denominato “LIVORNO” comprendente i comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;

- ATC n. 10 denominato “ARCIPELAGO TOSCANO” comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri , Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba;

- ATC n. 11 denominato “PISTOIA” comprendente i comuni di Abetone Cutigliano, Agliana, Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, San Marcello Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Chiesina Uzzanese;

- ATC n. 12 denominato “LUCCA” comprendente i comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Stazzema, Viareggio, Villa Basilica, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Sillano Giuncugnano, Vagli Sotto, Villa Collemandina;

- ATC n. 13 denominato “MASSA” comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;

- ATC n. 14 denominato “PISA OVEST” comprendente i comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Cascina, Castellina Marittima, Chianni, Crespina, Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pisa, Ponsacco, Riparbella, San Giuliano Terme, Santa Luce, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano;

- ATC n. 15 denominato “PISA EST” comprendente i comuni di Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Volterra.”.

 

     Art. 15. Norme transitorie

1. Per la stagione venatoria 2017 – 2018 sono fatte salve le iscrizioni agli ATC denominati secondo quanto previsto dall’allegato A della l.r. 3/1994 introdotto con la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia “ATC”. Modifiche alla l.r. 3/1994).

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia “ATC”. Modifiche alla l.r. 3/1994)

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie di prima applicazione. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 84/2016

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia “ATC”. Modifiche alla l.r. 3/1994), sono inserite le parole: “calcolati con riferimento alla data della designazione”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 84/2016 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Ai fini della conclusione del procedimento di nomina dei Comitati di gestione degli ATC di cui all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994, in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, i competenti uffici del Consiglio regionale provvedono a trasmettere la documentazione relativa all'istruttoria svolta sulle designazioni ricevute ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 3, al Presidente della Giunta regionale, che provvede alla nomina nei successivi quindici giorni, salve ulteriori esigenze istruttorie.

2 ter. La seduta di insediamento dei comitati di gestione nominati in sede di prima applicazione si tiene entro e non oltre quindici giorni dal provvedimento di nomina, nella data e con le modalità indicate nel provvedimento stesso ed è finalizzata alla nomina del Presidente dell'ATC.”.

 

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)

 

     Art. 17. Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014

1. La rubrica dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie”.

2. Il comma 1 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. Gli annessi necessari all’esercizio dell’attività agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici, nonché i manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all’articolo 34 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), possono essere realizzati nel territorio rurale di cui all’articolo 64 solo nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali. La loro realizzazione è soggetta a SCIA ai sensi dell’articolo 135, oppure a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.”.

3. Nel comma 2 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 le parole: “dei manufatti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “degli annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola amatoriale”.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“2 bis. Oltre a quanto previsto nel comma 2, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali individuano le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione degli annessi necessari al ricovero di animali domestici e dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui al comma 1, al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale, dettando specifiche disposizioni per le diverse aree come definite all’articolo 64 tenendo conto della eventuale necessità di allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei rifiuti.”.

5. Il comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 disciplina le condizioni a cui è soggetta la realizzazione di annessi per l’esercizio dell’attività agricola e per il ricovero di animali domestici da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nonché dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui al comma 1.”.

6. Il comma 4 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“4. I manufatti realizzati ai sensi del presente articolo dopo l’entrata in vigore della presente legge non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell’attività agricola o alla scadenza dell’iscrizione della squadra nel registro delle squadre di caccia al cinghiale istituito presso ogni ATC.”.

 

     Art. 18. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 65/2014

1. Il comma 3 dell’articolo 79 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Ove previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2, lettere b), e) ed h), sono ammissibili, senza aumenti di volume, anche al fine di rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994.”.

 

     Art. 19. Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 65/2014

1. La lettera n) del comma 1 dell’articolo 84 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“n) le condizioni per la realizzazione di annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nonché dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’articolo 78, comma 3.”.

 

     Art. 20. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all’articolo 134 della l.r. 65/2014

1. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“b bis) installazione dei manufatti per l’attività agricolo amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’articolo 78;”.

 

     Art. 21. Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 65/2014

1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 135 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“g) l’installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’articolo 78;”.

 

CAPO IV

Disposizione finale e entrata in vigore

 

     Art. 22. Disposizione finale

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio).

 

     Art. 23. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Punto così modificato dall'art. 72 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.