§ 4.3.83 - L.R. 9 gennaio 2012, n. 3.
Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:09/01/2012
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e [...]
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza


§ 4.3.83 - L.R. 9 gennaio 2012, n. 3.

Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"" e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici.

(B.U. 13 gennaio 2012, n. 4)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici

1. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” sono abrogati.

2. [Ad esclusione degli autobus con più di trent’anni dalla prima immatricolazione, la disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 si applica successivamente all’entrata in vigore di una legge di riordino complessivo dell’attività di trasporto di viaggiatori e comunque dal 1° gennaio 2014] [1].

3. [Ad esclusione degli autobus con più di trent’anni dalla prima immatricolazione, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” e successive modificazioni è sospesa fino al 1° gennaio 2013] [2].

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma modificato dall'art. 15 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 e abrogato dall'art. 36 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3.

[2] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3.