§ 2.2.32 - Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.
Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:18/12/1993
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Forme di controllo.
Art. 4.  Procedimento di controllo.
Art. 5.  Controllo sugli atti urgenti del Presidente.
Art. 6.  Atti immediatamente eseguibili e modalità di controllo.
Art. 7.  Vigilanza.
Art. 8.  Relazione sull'attività.
Art. 9.  Controllo sostitutivo sugli atti.
Art. 10.  Controllo repressivo sugli organi.
Art. 11.  Scioglimento automatico del Consiglio di amministrazione.
Art. 12.  Procedimento di sospensione e decadenza dei componenti degli organi.
Art. 13.  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Art. 14.  Unità Sanitarie Locali.
Art. 15.  Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21.
Art. 16.  Norme abrogate.
Art. 17.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.2.32 - Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali.

(B.U. 21 dicembre 1993, n. 107).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina la vigilanza e il controllo sugli enti amministrativi regionali al fine di assicurare la necessaria omogeneità.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Sono sottoposti alla presente legge, in particolare, i seguenti enti:

     a) [1];

     b) [2];

     c) l'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv);

     d) [3];

     e) gli Enti per il diritto allo Studio Universitario (Esu);

     f) le Aziende per la Promozione Turistica (Apt);

     g) l'Ente parco dei Colli Euganei e l'Ente parco Fiume Sile;

     h) i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado;

     i) il Consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, nonché gli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

     l) i Consorzi amministrativi non rientranti nella previsione dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     l bis) l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario [4].

     2. Il controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, delle Unità sanitarie locali e del parco delle Dolomiti d'Ampezzo è disciplinato rispettivamente dagli articoli 13, 14 e 15.

 

     Art. 3. Forme di controllo.

     1. Relativamente agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono sottoposti al controllo della Giunta regionale i seguenti atti:

     a) sotto il profilo della legittimità e del merito:

     1) gli statuti;

     2) i piani e i programmi pluriennali di attività;

     3) gli indirizzi generali e il programma annuale di attività;

     4) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi:

     5) i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, le piante organiche;

     6) l'acquisto e l'alienazione di immobili, a meno che l'attività non rientri nella funzione istituzionale dell'ente;

     7) la partecipazione a enti e società;

     8) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di 5 anni;

     9) l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del Consiglio dei Consorzi di bonifica [5];

     10) (Omissis) [6].

     b) sotto il profilo della legittimità.:

     1) la nomina degli organi;

     2) i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nonché le assunzioni a qualsiasi titolo di personale;

     3) la progettazione e l'appalto di opere o di forniture di valore unitario superiore a 100 milioni;

     4) le convenzioni con istituti di credito;

     5) le attività di consulenza, studio e ricerca nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

     2. Dal controllo degli atti di cui alla lettera b) del comma 1, sono esclusi i consorzi di bonifica.

     3. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1, diventano esecutivi dalla loro adozione.

     4. La Giunta regionale esercita altresì il controllo sugli organi degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

     5. A decorrere dal primo biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a variare l'importo di cui al n. 3 della lettera b) del comma 1 secondo l'indice I.s.t.a.t. dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

 

     Art. 4. Procedimento di controllo.

     1. Per il controllo gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 inviano alla Giunta regionale a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla loro adozione, gli atti, di cui al comma 1 dell'articolo 3.

     2. I bilanci preventivi degli Enti devono essere inviati entro il 30 settembre dell'anno precedente dell'esercizio cui si riferiscono, ad eccezione dei bilanci dei Consorzi di bonifica che devono essere inviati entro il 30 novembre; i conti consuntivi entro il 30 giugno dell'anno successivo [7].

     3. Le variazioni di bilancio degli enti devono essere deliberate non oltre il 30 novembre.

     4. Il Dipartimento per la funzione di controllo cura l'istruttoria degli atti acquisendo i pareri dei dipartimenti interessati per materia, anche sotto il profilo del riscontro della congruità dell'atto alla programmazione regionale. Il Dipartimento cura inoltre le comunicazioni agli enti interessati e ogni altro adempimento procedurale.

     5. La Giunta regionale procede, entro 20 giorni, dal loro ricevimento, al riscontro di legittimità e di merito degli atti mediante approvazione.

     6. Per gli statuti, i bilanci preventivi, gli assestamenti e i conti consuntivi il termine, di cui al comma 5, è elevato a 40 giorni [8].

     7. L'approvazione dell'atto o il decorso del termine, di cui ai commi 5 e 6, senza che la Giunta regionale lo abbia interrotto per richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o senza che sia intervenuto provvedimento di annullamento, comporta l'esecutività dell'atto sottoposto a controllo.

     8. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine, di cui ai commi 5 e 6, è interrotto e il suo nuovo decorso inizia dalla ricezione degli atti richiesti, che l'ente deliberante è comunque tenuto a fornire nelle forme di cui al comma 1, a pena di decadenza dell'atto sottoposto a controllo, entro 90 giorni dalla richiesta e, in caso di deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, nonché quando trattasi di bilanci preventivi e dei conti consuntivi, entro 30 giorni.

     9. Per gli atti soggetti al controllo di merito la Giunta regionale può invitare l'ente ad apportare le modificazioni o le integrazioni ritenute opportune anche al fine della conformità dell'atto alla programmazione regionale.

 

     Art. 5. Controllo sugli atti urgenti del Presidente.

     1. Gli atti assunti in via sostitutiva, per ragioni di necessità e urgenza, dai Presidenti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 in conformità ai rispettivi ordinamenti, quando rientrino nei casi previsti all'articolo 3, sono inviati alla Giunta regionale a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data della loro adozione e, in relazione al rispettivo oggetto, sono sottoposti al controllo secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 4.

     2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente, nella prima seduta utile e fino alla intervenuta ratifica ne risponde il Presidente anche sotto il profilo patrimoniale.

 

     Art. 6. Atti immediatamente eseguibili e modalità di controllo.

     1. Quando motivate ragioni di necessità e d'urgenza lo giustifichino, gli organi di amministrazione degli enti possono dichiarare, a maggioranza dei componenti assegnati al collegio, immediatamente eseguibili le deliberazioni da sottoporre a controllo ai sensi dell'articolo 3. La dichiarazione d'urgenza comporta la responsabilità anche patrimoniale dei membri favorevoli.

     2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili devono essere inviate al controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla loro adozione.

 

     Art. 7. Vigilanza.

     1. La vigilanza sul conseguimento degli obiettivi e sul funzionamento degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, spetta alla Giunta regionale in attuazione degli indirizzi generali annualmente approvati dal Consiglio regionale.

     2. Per il fine di cui al comma 1, il Segretario generale della programmazione su richiesta della Giunta regionale o di propria iniziativa può:

     a) invitare gli enti a produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa, anche in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale;

     b) ordinare sopralluoghi, ispezioni anche locali, inchieste, richiedere perizie e verifiche di cassa.

 

     Art. 8. Relazione sull'attività.

     1. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 trasmettono alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.

     1 bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado il termine di cui al comma 1 è stabilito per il mese di giugno di ogni anno [9].

 

     Art. 9. Controllo sostitutivo sugli atti.

     1. Qualora uno degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 ometta o ritardi senza giustificato motivo un atto obbligatorio, il dirigente del Dipartimento per la funzione di controllo invia una diffida stabilendo un termine entro il quale l'atto deve essere adottato [10].

     2. In caso di estrema urgenza o quando l'atto non sia stato emanato nel termine fissato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta.

 

     Art. 10. Controllo repressivo sugli organi.

     1. La Giunta regionale procede, previa diffida, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 nei seguenti casi:

     a) per gravi violazioni di leggi o regolamenti;

     b) per insanabile e ripetuto contrasto tra le direttive fissate dagli atti della programmazione regionale e l'attività complessiva dell'ente;

     c) per persistente inattività o inefficienza, tali da pregiudicare il normale funzionamento dell'ente.

     2. Lo scioglimento è deliberato dalla Giunta regionale. Il provvedimento viene trasmesso per conoscenza alla competente Commissione consiliare.

     3. Con la deliberazione di scioglimento del Consiglio di amministrazione è nominato un Commissario straordinario, la cui durata in carica è prevista per un periodo di sei mesi, rinnovabili per gravi ragioni prima della scadenza del termine.

     4. Per l'Istituto regionale delle Ville venete il Commissario straordinario di cui al comma 3 è nominato d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 11. Scioglimento automatico del Consiglio di amministrazione.

     1. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione di uno degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 o la loro cessazione per qualunque altra causa comportano l'automatico scioglimento del Consiglio stesso.

     2. In assenza di diverse disposizione dei rispettivi ordinamenti e sino alla nomina del Commissario e comunque per un periodo non superiore a 20 giorni dall'evento, l'attività di ordinaria amministrazione e quella di urgenza è esercitata dal Presidente dell'ente o, in via successiva dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano d'età.

     3. Il Commissario è nominato dalla Giunta regionale entro il termine di cui al comma 2.

 

     Art. 12. Procedimento di sospensione e decadenza dei componenti degli organi.

     1. Quando, all'interno di un ente, a carico del titolare di un organo monocratico o del componente di un organo collegiale, rilevino cause di ineleggibilità o di incompatibilità ovvero cause che, a norma dell'ordinamento generale o di quello particolare dell'ente, possano determinare la sospensione o la decadenza dell'interessato, in assenza di un diverso procedimento di contestazione previsto per il caso specifico, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza nella nomina, contesta per iscritto allo stesso la sussistenza o la sopravvenienza delle cause previste.

     2. L'interessato ha 20 giorni di tempo per fornire giustificazioni, chiarimenti o illustrare cause esimenti, rimanendo nel frattempo sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

     3. Nei 20 giorni successivi, la Giunta regionale o il Consiglio regionale assumono le proprie determinazioni al riguardo.

     4. Analogo procedimento è adottato per l'assenza ingiustificata, durante il corso di un anno, per cinque sedute dell'organo collegiale.

 

     Art. 13. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

     1. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano di recepimento dell'accordo di cui all'articolo 1 della legge regionale del Veneto 30 aprile 1940, n. 33 di modifica della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3. il controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie continua ad essere disciplinato dall'articolo 14 dell'accordo annesso alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

     2. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 14, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

 

     Art. 14. Unità Sanitarie Locali. [11]

 

     Art. 15. Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21.

     1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 è sostituito dai seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 16. Norme abrogate.

     1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con la presente legge.

     2. In particolare, sono abrogate:

     a) il secondo e terzo comma dell'articolo 8 e gli articoli 12 e 13 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 e dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8;

     b) il secondo e terzo comma dell'articolo 8, gli articoli 9, 12 e 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 come modificata dall'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35:

     c) il secondo e terzo comma dell'articolo 7, gli articoli 8 e 14 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63;

     d) il secondo e terzo comma dell'articolo 7, gli articoli 8 e 11 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58;

     e) l'articolo 18, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 e gli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 come sostituiti o modificati dalle leggi regionali 31 ottobre 1980, n. 88, 1 marzo 1983, n. 9, 20 dicembre 1985, n. 66 e l'articolo 12 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9;

     f) l'ultimo comma dell'articolo 7 e gli articoli 32 e 33 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50;

     g) l'articolo 13, il penultimo comma dell'articolo 18 e gli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 e l'articolo 19/bis della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 come aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 52;

     h) il comma 3 dell'articolo 22, gli articoli 30 e 31 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38;

     i) il comma 3 dell'articolo 20, gli articoli 27 e 28 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8;

     l) le parole «bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e» della rubrica dell'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, nonché il primo comma dell'articolo medesimo;

     m) le espressioni «i conti degli enti, aziende e agenzie della Regione vanno approvati con distinti articoli della medesima legge» e «delle spese degli enti, aziende e agenzie di cui al comma precedente, nonché» contenute, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'articolo 102 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

 

     Art. 17. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 5 settembre 1997, n. 35.

[2] Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 5 settembre 1997, n. 35.

[3] Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 5 settembre 1997, n. 35.

[4] Lettera inserita dall'art. 10 della L.R. 28 novembre 2014, n. 37.

[5] Numero sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 agosto 1996, n. 25 e così modificato dall'art. 45 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12.

[6] Numero abrogato dall'art. 30 della L.R. 16 marzo 1994, n. 13.

[7] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 agosto 1996, n. 25.

[8] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 16 agosto 2007, n. 22.

[9] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[11] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.