Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 18/09/2015 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” |
§ 6.2.175 - L.R. 18 settembre 2015, n. 16.
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".
(B.U. 22 settembre 2015, n. 90)
Art. 1. Modifiche dell’articolo 10 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della
“2 bis. Nelle more dell’approvazione del disegno di legge di cui al comma 2, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli enti strumentali regionali, gli organi collegiali e monocratici in carica decadono dalla data di nomina dei commissari di cui al comma 2 ter.
2 ter. Ai sensi dell’articolo 4 della
2 quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi contratti.
2 quinquies. L’organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del relativo mandato.”.