§ 6.2.175 - L.R. 18 settembre 2015, n. 16.
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:18/09/2015
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”


§ 6.2.175 - L.R. 18 settembre 2015, n. 16.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

(B.U. 22 settembre 2015, n. 90)

 

Art. 1. Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Nelle more dell’approvazione del disegno di legge di cui al comma 2, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli enti strumentali regionali, gli organi collegiali e monocratici in carica decadono dalla data di nomina dei commissari di cui al comma 2 ter.

2 ter. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 “Nuove norme per l’esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione” la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti di cui al comma 2 bis, provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine, ai quali compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell’ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni.

2 quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi contratti.

2 quinquies. L’organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del relativo mandato.”.