Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 23/12/2022 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa. |
Art. 2. Rideterminazione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economiche. |
Art. 3. Riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 63 comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 [...] |
Art. 4. Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap. |
Art. 5. Disposizioni in materia di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale. |
Art. 6. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 “Legge di stabilità regionale 2022”. |
Art. 7. Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione per i veicoli della Giunta regionale del Veneto. |
Art. 8. Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i portatori di handicap. |
Art. 9. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 “Disposizioni in materia di tributi regionali”. |
Art. 10. Disposizioni tributarie. |
Art. 11. Entrata in vigore. |
§ 6.2.255 - L.R. 23 dicembre 2022, n. 30.
Legge di stabilità regionale 2023.
(B.U. 23 dicembre 2022, n. 157)
Art. 1. Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del
2. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2. Rideterminazione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economiche.
1. Al fine di riequilibrare il carico tributario nel settore dell’assistenza, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, di seguito IRAP, di cui all’articolo 16, comma 2, del
2. A decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l’aliquota IRAP, di cui all’articolo 16, commi 1 e 1 bis, del
a) divisione 19 - fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
b) divisione 35 - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
c) divisione 53 - servizi postali e attività di corriere;
d) divisione 61 - telecomunicazioni;
e) divisione 64 - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
f) divisione 65 - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie);
g) divisione 66 - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.
3. L’aumento di aliquota di cui al comma 2 non si applica ai soggetti agevolati di cui agli articoli 4 e 5 della
4. A decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) il comma 1 dell’articolo 2 della
b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della
5. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 10.800.000,00 per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, sono introitate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di previsione 2023-2025.
Art. 3. Riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 63 comma 1-bis della
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è ridotto di un ulteriore 25 per cento, in aggiunta al 50 per cento già stabilito all’articolo 63, comma 1-bis della
Art. 4. Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap.
1. L’esenzione di cui all’articolo 8, comma 7, della
Art. 5. Disposizioni in materia di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 94 del
2. La condizione di esonero non opera per i periodi d’imposta per i quali è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il decreto del dirigente della struttura regionale di cui al comma 1, di comunicazione dell’avvio delle attività amministrative di accertamento tributario del relativo anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
3. La perdita di possesso per demolizione o per esportazione definitiva all’estero del veicolo, avvenute entro il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica, fa venir meno l’obbligo del pagamento dall’anno di imposta in cui si è verificato l’evento.
Art. 6. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 17 dicembre 2021 n. 35, le parole: “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2023” e dopo la parola: “trapiantati” sono inserite le seguenti: “, anch’essi residenti in Veneto”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. Per trapianto di cui al comma 1, si intendono quelli eseguiti a scopo terapeutico, esclusivamente del cuore, del polmone singolo, parziale o doppio, del fegato intero o parziale, del rene singolo o doppio, del pancreas o delle insule pancreatiche, dell’intestino e delle cellule staminali emopoietiche sia in tipologia autologa che allogenica. I trapianti si intendono sia in tipologia singola che combinata ed eseguiti anche al di fuori del Veneto.
1 ter. Sono inclusi nell’esenzione anche gli autoveicoli acquisiti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di usufrutto, di patto di riservato dominio, di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. I soggetti interessati, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, comunicano alle strutture afferenti all’ambito sanitario, i dati necessari al conseguimento.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 2 della
“4. I soggetti beneficiari devono tempestivamente comunicare alle strutture di cui al comma 2, ogni variazione rispetto ai requisiti previsti al comma 1, alle cause di cessazione di cui al comma 3 ed alle limitazioni indicate al comma 5.”.
Art. 7. Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione per i veicoli della Giunta regionale del Veneto.
1. Dal 1° gennaio 2023 i veicoli intestati alla Giunta regionale del Veneto sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”).
Art. 8. Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i portatori di handicap.
1. Dal 1° gennaio 2023 i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica regionale che hanno conseguito, per sé o relativamente a soggetto fiscalmente a carico, l’accertamento dello stato di disabilità e di gravità da parte della commissione medica integrata, di cui all’articolo 20, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito, con modificazioni, dalla
2. Il diritto al rimborso della tassa automobilistica regionale eventualmente versata si prescrive nel termine previsto dall’articolo 5, cinquantaduesimo comma, del
Art. 9. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 5 dell’articolo 1 della
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022.
Art. 10. Disposizioni tributarie. [1]
1. Al comma 1, dell’articolo 3, della
2. Al comma 1, dell’articolo 3, della
Art. 11. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2023, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.