§ 5.1.225 - L.R. 4 marzo 2010, n. 16.
Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:04/03/2010
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi.
Art. 3.  Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale.
Art. 4.  Formazione nelle strutture socio-sanitarie, nella scuola e nelle famiglie.
Art. 5.  Attività lavorativa e sociale.
Art. 6.  Campagne di informazione e sensibilizzazione.
Art. 7.  Contributi.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.


§ 5.1.225 - L.R. 4 marzo 2010, n. 16.

Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale

(B.U. 9 marzo 2010, n. 21)

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto riconosce la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che limitano l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell’individuo, arrivando spesso a compromettere l’equilibrio psicologico individuale e familiare della persona con DSA.

 

     Art. 2. Interventi.

     1. La Regione promuove e sostiene interventi a favore delle persone con DSA volti a:

a) garantire le condizioni ottimali nelle quali le persone con DSA possano utilmente realizzare la loro persona nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell’ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;

c) formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;

d) permettere una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese nell’età evolutiva;

e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi idonei  per le persone con DSA;

f) favorire specifiche iniziative volte a facilitare l’apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA.

 

     Art. 3. Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale.

     1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA, dotando i servizi distrettuali per l’infanzia e adolescenza di personale qualificato.

     2. La Giunta regionale, attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e in collaborazione con gli operatori scolastici, promuove iniziative dirette all’identificazione precoce delle persone con DSA e all’attivazione di percorsi individualizzati di recupero.

     3. La diagnosi dei DSA è effettuata da neuropsichiatri infantili o psicologi, dipendenti dalle aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate, o da strutture private accreditate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni.

     4. Il trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti, formati sulle problematiche dei DSA.

     5. Presso l’Azienda ULSS n. 20 di Verona è individuato il centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei DSA [1].

 

     Art. 4. Formazione nelle strutture socio-sanitarie, nella scuola e nelle famiglie.

     1. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione della formazione socio-sanitaria, promuove interventi per la formazione e l’aggiornamento degli operatori socio-sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA nonché dei familiari che assistono le persone con DSA.

     2. La Giunta regionale, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale, con le università del Veneto e con le aziende ULSS, promuove la formazione di personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, delle università degli studi del Veneto e del sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

 

     Art. 5. Attività lavorativa e sociale.

     1. La Regione assicura alle persone con DSA pari opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

     2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli enti strumentali regionali è garantita pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso, alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione medica; in particolare, possono essere previsti l’utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle prove, in relazione alle specifiche necessità delle persone con DSA.

 

     Art. 6. Campagne di informazione e sensibilizzazione.

     1. La Giunta regionale, attraverso il centro regionale di cui all’articolo 3, programma campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA rivolte all’opinione pubblica, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, alle università degli studi del Veneto e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

 

     Art. 7. Contributi.

     1. La Giunta regionale, previa definizione di modalità e termini per la  presentazione delle relative domande, eroga alle aziende ULSS e agli enti locali contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei piani di zona di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone con DSA e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare riferimento alle famiglie più bisognose.

 

     Art. 8. Norma finanziaria. [2]

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge quantificati in euro 500.000,00, di cui euro 150.000,00 finalizzati al funzionamento del centro di cui al comma 5 dell’articolo 3, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

 

     Art. 9. Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

     1. La disciplina di cui all’articolo 37, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” è confermata per il triennio 2010-2012”.


[1] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.