Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 26/11/2004 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF. |
Art. 2. Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive [...] |
Art. 3. Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali. |
Art. 4. Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all’articolo 2, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di cooperazione sociale”. |
Art. 5. Disposizioni in materia di gestione dell’IRAP. |
Art. 6. Estinzione dei crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali. |
Art. 7. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 6.1.25 - L.R. 26 novembre 2004, n. 29.
Disposizioni in materia di tributi regionali.
(B.U. 30 novembre 2004, n. 121).
Art. 1. Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.
1. Per l’anno 2005 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'articolo 50 del
2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, superiore ad euro 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata per l’anno 2005 nella misura dell’1,4 per cento.
3. Per i soggetti di cui al comma 2 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra 29.001,00 euro e 29.147,00 euro, l’addizionale regionale IRPEF dovuta è determinata sottraendo dall’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota di cui al comma 2 l’importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147,00 euro ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRPEF.
4. Resta salvo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 1 della
5. Il maggior gettito derivante dalla rimodulazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF di cui al presente articolo è destinato alla copertura delle maggiori esigenze del servizio sanitario regionale.
Art. 2. Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del
1. [A decorrere dal 2005, è fissata al 5,25 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del
Art. 3. Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali.
1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della
2. L’aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle nuove cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della
3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.
4. L’agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del
5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica al primo anno di imposta e per i due anni successivi.
6. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della
Art. 4. Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all’articolo 2, della
1. Per l’anno 2005 sono esentate dal pagamento dell’IRAP le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della
2. Per l’anno 2005 l'aliquota dell’IRAP per le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della
3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della
Art. 5. Disposizioni in materia di gestione dell’IRAP.
1. A decorrere dal 2005 la Regione effettua le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nonché il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, come disciplinati dal
2. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze o con le agenzie fiscali disciplinate dal Titolo V, Capo II, del
3. Fino al momento in cui le attività di cui al comma 1 non siano esercitate direttamente dalla Regione, ovvero fino alla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 2, le relative attività continuano ad essere svolte dall’Amministrazione finanziaria, secondo quanto disposto dal
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. 0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio pluriennale 2004-2006.
Art. 6. Estinzione dei crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali.
1. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione.
2. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano all’imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
Art. 7. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma abrogato dall'art. 2 della