§ 4.1.91 - L.R. 5 novembre 2004, n. 21.
Disposizioni in materia di condono edilizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:05/11/2004
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Sanatoria edilizia.
Art. 3.  Condizioni e modalità.
Art. 4.  Determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 4.1.91 - L.R. 5 novembre 2004, n. 21.

Disposizioni in materia di condono edilizio.

(B.U. 9 novembre 2004, n. 113).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici", come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, di seguito denominato legge sul condono, e dall'articolo 5 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 come convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, disciplina le condizioni, i limiti e le modalità per l'applicazione della sanatoria edilizia in considerazione delle caratteristiche del territorio della Regione del Veneto.

 

     Art. 2. Sanatoria edilizia.

     1. I procedimenti amministrativi relativi alla sanatoria edilizia sono disciplinati dall'articolo 32 della legge sul condono e dall'articolo 5 del decreto legge n. 168 del 2004 come convertito dalla legge n. 191 del 2004, salvo quanto disposto dalla presente legge.

     2. Al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, alle domande di sanatoria presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge si applica la seguente disciplina:

     a) le domande presentate dall'entrata in vigore della legge sul condono sino al 7 luglio 2004, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004, sono disciplinate dall'articolo 32 della medesima legge sul condono;

     b) le domande presentate dal 12 luglio 2004 data di entrata in vigore del decreto legge n. 168 del 2004, al 31 luglio 2004, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 191 del 2004 sono disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 3. Condizioni e modalità. [1]

     1. Le tipologie di opere di cui all'allegato 1 della legge sul condono sono suscettibili di sanatoria edilizia a condizione che:

     a) gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e agricolo-produttiva non superino il 20 per cento della superficie coperta, fino ad un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;

     b) gli ampliamenti a destinazione diversa da quella di cui alla lettera a) non superino il 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, fino ad un massimo di 450 metri cubi;

     c) le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi.

     2. Sono, altresì, suscettibili di sanatoria edilizia i mutamenti della destinazione d’uso.

     3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 32, commi 26 e 27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria edilizia, a condizione che l’intervento non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi, ancorché eseguiti in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:

     a) i mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile;

     b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume.

     4. La domanda relativa alla sanatoria edilizia, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza entro il 10 dicembre 2004, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 32, comma 35, lettera a), della legge sul condono, nonché alla dichiarazione di cui al modello allegato alla medesima legge.

     4 bis. Qualora l’opera abusiva superi i 450 metri cubi, la domanda di sanatoria edilizia è integrata, anche su richiesta del comune, dalla perizia giurata di cui all’articolo 32, comma 35, lettera b) della legge sul condono [2].

     5. Per gli abusi edilizi riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 della legge sul condono la domanda di sanatoria è integrata, su motivata richiesta del comune che ne stabilisce termini e modalità, da una documentazione grafica e descrittiva delle opere di mitigazione e/o riqualificazione ambientale relativa alle opere abusive.

     6. [Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 37, della legge sul condono, la mancata presentazione dei documenti ivi previsti entro il 30 giugno 2007 comporta il diniego del titolo abilitativo in sanatoria] [3].

     7. I comuni sono tenuti, annualmente, a predisporre ed inviare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della sanatoria edilizia indicando, in particolare, il numero dei procedimenti ancora in corso e di quelli conclusi.

 

     Art. 4. Determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori.

     1. La misura dell’oblazione prevista dalla legge sul condono è incrementata del 5 per cento e, nelle ipotesi previste dell'articolo 3, comma 3, del 10 per cento. L'incremento dell'oblazione è versato alla Regione che la destina per politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici previsti dall’articolo 23 della legge n. 47 del 1985.

     1 bis. La Regione può, altresì, destinare l’incremento dell’oblazione di cui al comma 1:

     a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

     b) agli interventi, promossi dai comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana di cui all’articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””, nonché per le spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, approvati ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale n. 14 del 2017. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina criteri e modalità di assegnazione del contributo [4].

     2. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso senza opere la misura dell’oblazione è calcolata con le seguenti modalità:

     a) per gli immobili con superficie fino a 100 metri quadrati, è esclusivamente quella prevista per la tipologia 6 della tabella C allegata alla legge sul condono;

     b) per gli immobili con superficie superiore a 100 metri quadrati, è quella prevista per la tipologia 6 fino a 100 metri quadrati e, per la parte eccedente, in ragione dei metri quadrati interessati dal mutamento di destinazione d'uso, quella prevista per la tipologia 3 della medesima tabella C.

     3. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso con opere la misura dell’oblazione è quella prevista per la tipologia 3 della tabella C allegata alla legge sul condono.

     4. Anche nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’oblazione è incrementata ai sensi del comma 1.

     5. Gli oneri concessori sono quelli stabiliti dalle tabelle comunali che, qualora di importo inferiore a quanto previsto a titolo di anticipazione dalla tabella D allegata alla legge sul condono, possono essere incrementati dal comune fino a tale importo.

     6. Gli oneri concessori sono dovuti indipendentemente dall’epoca di realizzazione degli abusi e da eventuali esenzioni soggettive.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. L'incremento dell'oblazione di cui all’articolo 4 è introitato nell’u.p.b. E0045 “Altre sanzioni amministrative” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.

     2. Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, si fa fronte, limitatamente agli introiti di cui al comma 1, con le risorse allocate nell’u.p.b. U0087 “Interventi per l’assetto territoriale” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 19 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[2] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[3] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[4] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.