Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 05/11/2004 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Sanatoria edilizia. |
Art. 3. Condizioni e modalità. |
Art. 4. Determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 4.1.91 - L.R. 5 novembre 2004, n. 21.
Disposizioni in materia di condono edilizio.
(B.U. 9 novembre 2004, n. 113).
1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32 del
1. I procedimenti amministrativi relativi alla sanatoria edilizia sono disciplinati dall'articolo 32 della legge sul condono e dall'articolo 5 del
2. Al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, alle domande di sanatoria presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge si applica la seguente disciplina:
a) le domande presentate dall'entrata in vigore della legge sul condono sino al 7 luglio 2004, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004, sono disciplinate dall'articolo 32 della medesima legge sul condono;
b) le domande presentate dal 12 luglio 2004 data di entrata in vigore del
Art. 3. Condizioni e modalità. [1]
1. Le tipologie di opere di cui all'allegato 1 della legge sul condono sono suscettibili di sanatoria edilizia a condizione che:
a) gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e agricolo-produttiva non superino il 20 per cento della superficie coperta, fino ad un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
b) gli ampliamenti a destinazione diversa da quella di cui alla lettera a) non superino il 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, fino ad un massimo di 450 metri cubi;
c) le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi.
2. Sono, altresì, suscettibili di sanatoria edilizia i mutamenti della destinazione d’uso.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 32, commi 26 e 27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di cui all’articolo 32 della
a) i mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile;
b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume.
4. La domanda relativa alla sanatoria edilizia, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza entro il 10 dicembre 2004, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 32, comma 35, lettera a), della legge sul condono, nonché alla dichiarazione di cui al modello allegato alla medesima legge.
4 bis. Qualora l’opera abusiva superi i 450 metri cubi, la domanda di sanatoria edilizia è integrata, anche su richiesta del comune, dalla perizia giurata di cui all’articolo 32, comma 35, lettera b) della legge sul condono [2].
5. Per gli abusi edilizi riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 della legge sul condono la domanda di sanatoria è integrata, su motivata richiesta del comune che ne stabilisce termini e modalità, da una documentazione grafica e descrittiva delle opere di mitigazione e/o riqualificazione ambientale relativa alle opere abusive.
6. [Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 37, della legge sul condono, la mancata presentazione dei documenti ivi previsti entro il 30 giugno 2007 comporta il diniego del titolo abilitativo in sanatoria] [3].
7. I comuni sono tenuti, annualmente, a predisporre ed inviare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della sanatoria edilizia indicando, in particolare, il numero dei procedimenti ancora in corso e di quelli conclusi.
Art. 4. Determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori.
1. La misura dell’oblazione prevista dalla legge sul condono è incrementata del 5 per cento e, nelle ipotesi previste dell'articolo 3, comma 3, del 10 per cento. L'incremento dell'oblazione è versato alla Regione che la destina per politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici previsti dall’articolo 23 della
1 bis. La Regione può, altresì, destinare l’incremento dell’oblazione di cui al comma 1:
a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
b) agli interventi, promossi dai comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana di cui all’articolo 6 della
2. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso senza opere la misura dell’oblazione è calcolata con le seguenti modalità:
a) per gli immobili con superficie fino a 100 metri quadrati, è esclusivamente quella prevista per la tipologia 6 della tabella C allegata alla legge sul condono;
b) per gli immobili con superficie superiore a 100 metri quadrati, è quella prevista per la tipologia 6 fino a 100 metri quadrati e, per la parte eccedente, in ragione dei metri quadrati interessati dal mutamento di destinazione d'uso, quella prevista per la tipologia 3 della medesima tabella C.
3. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso con opere la misura dell’oblazione è quella prevista per la tipologia 3 della tabella C allegata alla legge sul condono.
4. Anche nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’oblazione è incrementata ai sensi del comma 1.
5. Gli oneri concessori sono quelli stabiliti dalle tabelle comunali che, qualora di importo inferiore a quanto previsto a titolo di anticipazione dalla tabella D allegata alla legge sul condono, possono essere incrementati dal comune fino a tale importo.
6. Gli oneri concessori sono dovuti indipendentemente dall’epoca di realizzazione degli abusi e da eventuali esenzioni soggettive.
1. L'incremento dell'oblazione di cui all’articolo 4 è introitato nell’u.p.b. E0045 “Altre sanzioni amministrative” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, si fa fronte, limitatamente agli introiti di cui al comma 1, con le risorse allocate nell’u.p.b. U0087 “Interventi per l’assetto territoriale” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
1
[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 19 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 19 della
[3] Comma abrogato dall'art. 36 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 9 della