Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 09/10/2009 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. |
Art. 3. Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e norma transitoria. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1. |
Art. 6. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. |
Art. 7. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. |
Art. 8. Interpretazione autentica dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. |
Art. 9. Modifica all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. |
Art. 10. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 4.1.124 - L.R. 9 ottobre 2009, n. 26.
Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia
(B.U. 13 ottobre 2009, n. 84)
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Modifiche all’articolo 18 della
1. Il comma 6 dell’articolo 18 della
“6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 2 dell’articolo 24 della
“2. I piani regionali di settore approvati dal Consiglio regionale ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non alterino i contenuti essenziali della pianificazione territoriale del PTRC. Al fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede agli aggiornamenti cartografici e normativi al PTRC.”.
Art. 3. Modifica dell’articolo 48 della
1. Il comma 4 dell’articolo 48 della
“4. Fino all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l’approvazione nonché ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l’acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.
4 bis. Scaduti i termini di cui al comma 4, la provincia può concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso.”.
2. Sono riconfermate in capo alla Giunta regionale le competenze all’approvazione dei PAT eventualmente acquisite dalle province ai sensi dell’articolo 48, comma 4, previgente all’entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
Modifiche alla
Art. 4. Modifica dell’articolo 6 della
1. [Al comma 1 dell’articolo 6 della
CAPO III
Modifiche alla
Art. 5. Modifica dell’articolo 31 della
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della
CAPO IV
Modifiche alla
Art. 6. Modifica dell’articolo 5 della
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
a) dopo le parole “comma 1” aggiungere le seguenti parole: “e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW”;
b) dopo la parola “(DIA)” sono aggiunte le seguenti parole: “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal
Art. 7. Modifica dell’articolo 6 della
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della
“b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell’intervento;”.
Art. 8. Interpretazione autentica dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della
1. [Per “prima abitazione del proprietario” di cui all’articolo 7 della
2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di un’interpretazione dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della
Art. 9. Modifica all’articolo 10 della
1. Al comma 1, lettera a) dell’articolo 10 della
CAPO V
Urgenza
Art. 10. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma abrogato dall'art. 6 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[4] Comma modificato dall'art. 7 della