Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 23/12/2010 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” |
Art. 2. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” |
Art. 3. Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” |
Art. 4. Modiche all'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e ulteriori disposizioni transitorie |
Art. 5. Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” |
Art. 6. Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” |
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza |
§ 4.1.125 - L.R. 23 dicembre 2010, n. 30.
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche.
(B.U. 28 dicembre 2010, n. 97)
Art. 1. Inserimento dell'articolo 11 bis nella
1. Dopo l'articolo 11 della
“Art. 11 bis. Aggiornamento del quadro conoscitivo
1. L'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal comune per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta regionale ai fini del solo monitoraggio.”.
Art. 2. Modifica dell'articolo 20 della
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della
“1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.”.
2. Il comma 4 dell'articolo 20 della
“4. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate. Il Consiglio comunale in sede di approvazione del piano dichiara, altresì, la sussistenza delle eventuali disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel piano urbanistico attuativo (PUA) al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b) del
Art. 3. Modifica dell'articolo 44 della
1. Al comma 5 dell'articolo 44 della
Art. 4. Modiche all'articolo 48 della
1. Il comma 5 dell'articolo 48 della
“5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all'approvazione del primo PAT.”.
2. Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
“5 bis. A seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi.
5 ter. Le disposizioni di cui al comma 5 bis non trovano applicazione nel caso di approvazione di PATI che disciplinano solo in parte il territorio dei comuni interessati o affrontano singoli tematismi ai sensi dell'articolo 16, comma 1.
5 quater. Dall'approvazione del primo PAT decorre, per il piano degli interventi di cui al comma 5 bis, il termine di decadenza di cui all'articolo 18, comma 7, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente.”.
3. La lettera b) del comma 7 ter dell'articolo 48, è così sostituita:
“b) nelle sottozone classificate E2 e E3 dal vigente piano regolatore generale comunale è, altresì, consentita la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc., fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 44.”.
4. Alla lettera d) del comma 7 ter dell'articolo 48, della
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2, sono fatti salvi e si concludono con le procedure già previste, i procedimenti in corso relativi alle varianti agli strumenti urbanistici generali adottate in deroga al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 48 della
Art. 5. Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 44 della
1. Al comma 5 dell'articolo 44 della
Art. 6. Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della
1. [Le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della
2. Sono abrogati l'articolo 6 della
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della