Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 31/12/2012 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e oggetto |
Art. 2. Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale |
Art. 3. Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale |
Art. 4. Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale |
Art. 4 bis. Eccellenze Produttive. |
Art. 5. Convenzione |
Art. 6. Elenchi e monitoraggio |
Art. 6 bis. Disposizioni per l’applicazione delle procedure di sportello unico per le attività produttive. |
Art. 7. Norme transitorie |
Art. 8. Abrogazioni |
Art. 9. Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni |
Art. 10. Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni |
Art. 11. Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni |
Art. 12. Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive [...] |
Art. 13. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive [...] |
Art. 14. Modifica dell’articolo 37, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e disposizioni transitorie in [...] |
Art. 15. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 "Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato [...] |
Art. 16. Modifica dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni |
Art. 17. Entrata in vigore |
§ 4.1.140 - L.R. 31 dicembre 2012, n. 55.
Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante.
(B.U. 31 dicembre 2012, n. 110)
CAPO I
Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive
Art. 1. Finalità e oggetto
1. Il presente capo, al fine di agevolare l’azione della pubblica amministrazione con particolare riferimento all’attività di impresa, detta procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al
Art. 2. Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale
1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del
a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;
b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate.
Art. 3. Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale
1. Sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del
2. Il parere del consiglio comunale di cui al comma 1 deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell’esito favorevole della conferenza di servizi o dell’istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo.
3. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1, può essere conseguito anche con più interventi purché il limite di 1.500 mq non sia complessivamente superato.
Art. 4. Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale si applica, l’articolo 8 del
2. Ai fini di cui al comma 1 il responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’interessato, convoca in seduta pubblica la conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
3. Alla conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e deve essere acquisito il consenso dell’ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della
4. La conferenza di servizi, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.
6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l’approvazione è effettuata dal comune sul cui territorio ricade l’intervento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.
7. La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l’intervento. La proroga per l’inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l’inizio dei lavori.
Art. 4 bis. Eccellenze Produttive. [1]
1. Le attività produttive cui siano riconosciute caratteristiche di “eccellenza” ai sensi del presente articolo, possono ampliarsi anche in deroga ai limiti stabiliti dai PTCP, dai PAT e PATI, nel rispetto delle specificità territoriali e ambientali.
2. I parametri e le caratteristiche di “eccellenza” di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale in ragione del valore strategico sovra comunale e dell’influenza sul sistema sociale e territoriale dell’impresa richiedente, nonché sulla base dei seguenti criteri:
a) valore della produzione;
b) numero dei lavoratori dipendenti;
c) entità degli investimenti su ricerca e innovazione;
d) presenza di sistemi di gestione per la qualità, ambiente, sicurezza o altre certificazioni di prodotto o processo.
3. La valutazione di eccellenza è assegnata da una commissione regionale la cui composizione è stabilita dalla Giunta che provvede, altresì, a definire i termini, non superiori a venti giorni, e le modalità per ottenere il riconoscimento.
4. Le aziende riconosciute di eccellenza ai sensi del comma 3 sono considerate di rilievo sovra comunale anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, comma 1, lettera f), della
5. Alle richieste di ampliamento di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall’articolo 4 ed i termini ivi previsti sono ridotti della metà.
6. Le istanze di ampliamento degli edifici produttivi possono comportare anche la parziale modifica e definizione di specifici parametri edilizi in variante agli strumenti urbanistici comunali, quali indici di copertura, altezze e distanze, in correlazione alle esigenze dell’azienda, previo parere favorevole del Comune e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
7. L’istanza di ampliamento è corredata, oltre che dai specifici elaborati progettuali richiesti ai sensi della normativa vigente, anche della seguente documentazione:
a) certificazione dell’esistenza da almeno cinque anni in uno specifico territorio dell’attività produttiva dell’impresa richiedente;
b) certificazione di eccellenza attribuita all’azienda ai sensi del comma 3;
c) dettagliato piano di investimento aziendale, che evidenzi le necessità delle nuove superfici coperte e scoperte e la ricaduta occupazionale nel territorio di appartenenza;
d) previsione di adeguate misure di mitigazione ambientale, idraulica e di contenimento energetico, anche mediante l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
Art. 5. Convenzione
1. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune nella quale sono definiti le modalità ed i criteri di intervento ed, in particolare, le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell’intervento nel contesto territoriale.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 3, la convenzione deve anche prevedere il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d’uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all’attività produttiva; a tali fini è istituito a cura e spese del richiedente un vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, le linee guida e i criteri per l’omogenea redazione della convenzione di cui al presente articolo.
Art. 6. Elenchi e monitoraggio
1. A fini conoscitivi i comuni istituiscono ed aggiornano un apposito elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie autorizzati.
2. L’elenco di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale, ai fini del monitoraggio sull’attuazione della presente normativa.
Art. 6 bis. Disposizioni per l’applicazione delle procedure di sportello unico per le attività produttive. [2]
1. Nelle procedure relative allo sportello unico per le attività produttive di cui al
Art. 7. Norme transitorie
1. Alle istanze presentate al SUAP prima dell’entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina previgente, salvo che il richiedente, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, non faccia richiesta al responsabile SUAP di applicazione della normativa recata dal presente capo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si applica il
Art. 8. Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, sono abrogati il comma 7 bis 2 dell’articolo 48 della
CAPO II
Disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica,
di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante
Art. 9. Modifica dell’articolo 44 della
1. Alla fine del comma 3 bis dell’articolo 44 della
Art. 10. Modifica dell’articolo 44 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 44 della
"6 bis. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, lettera a), del
Art. 11. Modifica dell’articolo 48 della
1. Dopo il comma 7 sexies dell’articolo 48 della
"7 septies. In deroga al divieto di cui al comma 1 fino all’approvazione del primo PAT sono consentite, con le procedure di cui all’articolo 50, commi da 5 a 8 e 16 della
Art. 12. Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della
1. Fino al riordino complessivo della
2. È abrogata la
Art. 13. Modifica dell’articolo 2 della
1. In attuazione della vigente normativa europea in materia di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
"a) cittadini italiani;
a bis) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del
a ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
a quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del
a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del
Art. 14. Modifica dell’articolo 37, comma 4 della
1. [All’articolo 37, comma 4, della
2. [Per i soli utenti titolari di abbonamento nominativo, la norma del comma 4 dell’articolo 37 della
3. È abrogato l’articolo 2 della
Art. 15. Modifica dell’articolo 1 della
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 16. Modifica dell’articolo 48 bis della
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 48 bis della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 48 bis della
"4 bis. Ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune. Nel caso il medesimo operatore presenti domanda di assegnazione di nulla osta per più comuni dovrà indicare, in ciascuna domanda presentata, l’ordine di preferenza nella assegnazione. Il comune, in fase di rilascio del nulla osta, compie le verifiche necessarie al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.
4 ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall’autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall’azienda a cui ineriscono.".
3. Il comma 5 dell’articolo 48 bis della
"5. Per l’anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche.".
Art. 17. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
[1] Comma inserito dall'art. 67 della
[2] Articolo inserito dall'art. 20 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[4] Comma abrogato dall'art. 25 della
[5] Comma modificato dall'art. 74 della
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 14 marzo 2014, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.