Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.2 organizzazione |
Data: | 26/05/1978 |
Numero: | 222 |
Sommario |
Art. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville [...] |
Art. 2. Nella prima applicazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1978 il consiglio di amministrazione del consorzio di cui all'art. 5 della legge 6 marzo 1958, n. [...] |
§ 42.2.8m - Legge 26 maggio 1978, n. 222.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete".
(G.U. 30 maggio 1978, n. 147)
E' convertito in legge il
All'articolo 1,
il primo comma è sostituito con il seguente:
"A modifica di quanto disposto dall'art. 1 della
sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"L'articolo 24 della
Con decorrenza 1° gennaio 1979 il patrimonio di proprietà dell'Ente è devoluto alla regione Veneto la quale provvederà al recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all'art. 21 della
La regione Veneto d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia destinerà il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al primo comma dell'art. 3 della
Nella prima applicazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1978 il consiglio di amministrazione del consorzio di cui all'art. 5 della
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.