§ 42.2.8m - Legge 26 maggio 1978, n. 222.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:26/05/1978
Numero:222


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville [...]
Art. 2.      Nella prima applicazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1978 il consiglio di amministrazione del consorzio di cui all'art. 5 della legge 6 marzo 1958, n. [...]


§ 42.2.8m - Legge 26 maggio 1978, n. 222.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete".

(G.U. 30 maggio 1978, n. 147)

 

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete", con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1,

     il primo comma è sostituito con il seguente:

     "A modifica di quanto disposto dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1977, numero 802, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1978"

     sono aggiunti in fine i seguenti commi:

     "L'articolo 24 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è soppresso.

     Con decorrenza 1° gennaio 1979 il patrimonio di proprietà dell'Ente è devoluto alla regione Veneto la quale provvederà al recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all'art. 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.

     La regione Veneto d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia destinerà il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1958, n. 243".

 

          Art. 2.

     Nella prima applicazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1978 il consiglio di amministrazione del consorzio di cui all'art. 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è integrato con tre rappresentanti della regione Veneto e due rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.