Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 10/02/2021 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto regionale per le ville venete “IRVV””. |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 25 bis nella legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto regionale per le ville venete “IRVV””. |
Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di mutui concessi dall’IRVV. |
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 2.2.78 - L.R. 10 febbraio 2021, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto regionale per le ville venete “I.R.V.V.””, ed ulteriori disposizioni
(B.U. 12 febbraio 2021, n. 22)
Art. 1. Modifiche all’articolo 25 della
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 25 della
“3 bis. In attuazione di quanto disposto dal terzo comma, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di consentire l’effettiva armonizzazione del trattamento economico del personale dell’Istituto regionale ville venete con quello della Giunta regionale del Veneto, i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, dell’ente possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell’amministrazione regionale, calcolato con riferimento all’anno 2016, e quello corrisposto al personale in servizio alla medesima data presso l’Istituto.
3 ter. In attuazione di quanto disposto dal terzo comma in tema di assoggettamento, anche con riferimento al trattamento economico, alla normativa regionale del personale dell’Istituto regionale ville venete, a decorrere dal 1° gennaio 2020 si applica al medesimo personale quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 33 del
Art. 2. Inserimento dell’articolo 25 bis nella
1. Dopo l’articolo 25 della
“Art. 25 bis. Supporto per le attività di gestione.
1. Per l’esercizio delle proprie funzioni l’Istituto si avvale prevalentemente di proprio personale, assunto ai sensi dell’articolo 25.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 23, secondo comma, l’Istituto, al fine di conseguire una economica gestione delle risorse, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, può avvalersi della collaborazione e del supporto tecnico forniti dalle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento di attività inerenti alla gestione interna dell’ente.
3. L’esercizio delle attività di cui al comma 2 da parte delle competenti strutture regionali è subordinato a formale richiesta dell’Istituto e nei limiti di quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.
4. L’Istituto, nel caso di particolari esigenze organizzative e in carenza di specifiche professionalità non rinvenibili al proprio interno, può avvalersi, ai sensi dell’articolo 20 bis della
Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di mutui concessi dall’IRVV.
1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, a decorrere dal mese di febbraio 2020 il Consiglio di amministrazione dell’Istituto regionale per le ville venete è autorizzato, previa richiesta dei proprietari interessati, a sospendere il pagamento di due rate semestrali del piano di ammortamento dei mutui concessi ai sensi dell’articolo 20 della
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 19 della
3. I proprietari non in regola con il rimborso delle rate secondo il piano di ammortamento e dichiarati in stato di sofferenza dall’istituto di credito, non possono beneficiare della sospensione prevista dal presente articolo.
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.