Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 24/10/2019 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 2. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 3. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 5. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 6. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 7. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 8. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 9. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 10. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 11. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 12. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 13. Inserimento dell’articolo 13 bis alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 14. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 15. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 16. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 17. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 18. Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 19. Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 20. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 21. Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 22. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 23. Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 24. Inserimento dell’articolo 27 bis alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 25. Inserimento dell’articolo 27 ter alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 26. Inserimento dell’articolo 27 quater alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 27. Inserimento dell’articolo 27 quinquies alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 28. Inserimento dell’articolo 27 sexies alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””. |
Art. 29. Clausola di neutralità finanziaria. |
§ 2.2.76 - L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".
(B.U. 29 ottobre 2019, n. 123)
Art. 1. Modifica all’articolo 1 della
1. Il secondo comma dell’articolo 1 della
“2. L’Istituto è dotato di personalità giuridica pubblica. Esso opera in conformità alla programmazione regionale di settore e agli indirizzi definiti dal Consiglio regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia per gli interventi da attuare nel territorio di quest’ultima.”.
2. Dopo il secondo comma dell’articolo 1 della
“2 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua la sede dell’Istituto, nell’ottica di valorizzazione delle Ville Venete.”.
Art. 2. Modifica all’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2
Ville Venete e funzioni dell’Istituto.
1. Ai fini della presente legge per Ville Venete si intendono gli edifici catalogati dall’Istituto e contenuti in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto di competenza, e loro pertinenze, ivi compresi parchi e giardini.
2. L’Istituto provvede, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento e al restauro delle Ville Venete, soggette alle disposizioni della parte II del
3. L’Istituto inoltre:
a) fornisce supporto alle politiche di promozione turistica delle Ville Venete di cui al comma 1;
b) provvede al restauro delle Ville Venete di proprietà regionale e collabora alla valorizzazione delle collezioni ivi contenute;
c) provvede anche attraverso l’istituto dell’esproprio, all’acquisto di Ville Venete, delle loro pertinenze, dei parchi e giardini che ne compongono il complesso monumentale, ai sensi degli articoli 17 e 22 della presente legge;
d) promuove azioni volte alla valorizzazione, conservazione e recupero del contesto figurativo delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice;
e) può gestire le Ville Venete di proprietà regionale;
f) promuove percorsi formativi per tecnico del restauro dei beni culturali di cui all’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86 “Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’articolo 29, comma 7, del
g) elabora progetti di rilevante interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale; promuove e partecipa, con enti pubblici e privati, a progetti nazionali, europei e internazionali, anche ai fini dell’accesso ai finanziamenti pubblici e privati compresi quelli comunitari in materia;
h) promuove, anche in accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, progetti di conoscenza, di formazione e di istruzione;
i) promuove la sensibilizzazione della comunità ed in particolare delle giovani generazioni al riconoscimento del valore storico culturale e paesaggistico delle Ville Venete e dei beni storici ed artistici in quanto elementi determinanti della qualità della vita e dell’identità veneta, oltre che opportunità di sviluppo economico e sociale legato al territorio;
l) promuove la conoscenza della storia delle Ville Venete, della cultura e delle tradizioni ad esse connesse, anche attraverso i propri archivio e biblioteca. Inoltre promuove la costituzione di una rete di archivi pubblici e privati che riguardano le Ville Venete ed il loro territorio.”.
Art. 3. Modifica all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della
1. Alla fine del quinto comma dell’articolo 4 della
2. Dopo il sesto comma dell’articolo 4 della
“6 bis. Per le nomine di competenza della Regione del Veneto si applica la
Art. 5. Modifica all’articolo 5 della
1. Al primo comma dell’articolo 5 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6
Funzioni del Consiglio di amministrazione.
1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
a) l’adozione dello Statuto;
b) l’adozione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività;
c) l’adozione del rendiconto generale;
d) l’adozione dei programmi e dei piani di attività pluriennali;
e) il regolamento dei servizi e del personale;
f) le convenzioni con gli Istituti di credito;
g) le deliberazioni con le quali si propone l’acquisto e l’alienazione di beni immobili;
h) l’acquisizione e la cancellazione di ipoteche;
i) la costituzione in giudizio e le transazioni;
l) l’accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell’Istituto, previa autorizzazione del Consiglio regionale;
m) la nomina del Vicepresidente;
n) tutti gli atti interessanti l’attività dell’Istituto ad esso sottoposti dal Presidente;
o) la concessione del patrocinio per eventi di promozione delle Ville Venete.
2. Lo Statuto di cui al comma 1, lettera a) è inviato alla Giunta regionale che lo approva, sentita la Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Gli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m) del comma 1 non sono delegabili.”.
Art. 7. Modifica all’articolo 7 della
1. Al primo comma dell’articolo 7 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9
Revisore unico dei conti.
1. Il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente sono nominati dal Consiglio regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, secondo le procedure della
2. Il Revisore unico e il Revisore supplente rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta.”.
Art. 9. Modifiche all’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“Art. 10
Funzioni del Revisore unico dei conti.
1. Il Revisore unico dei conti:
a) esamina i bilanci e i rendiconti dell’Istituto e redige le relative relazioni di accompagnamento;
b) verifica la regolarità ed efficienza della gestione finanziaria dell’Istituto;
c) trasmette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’Istituto.”.
Art. 10. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al primo comma dell’articolo 11 della
2. Al secondo comma dell’articolo 11 della
Art. 11. Modifiche all’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“Art. 12
Trattamento indennitario degli organi.
1. L’indennità di carica del presidente, del vicepresidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché il trattamento economico del Revisore unico dei conti e del revisore supplente sono determinati dalla Giunta regionale.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate necessarie per l’esercizio delle funzioni, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.”.
Art. 12. Modifiche all’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“Art. 13
Il Direttore.
1. L’incarico di Direttore dell’Istituto è conferito dal Consiglio di Amministrazione mediante selezione pubblica, secondo la normativa regionale vigente.
2. Il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:
a) organizza, coordina e dirige l’attività dell’Istituto e sovrintende al personale dipendente, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto;
b) cura l’attuazione del programma di attività deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
c) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ed esplica le funzioni di segretario.
3. Al Direttore spetta il trattamento economico del Direttore di Direzione della Regione, di cui alla
4. L’incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni.
5. Al Direttore si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità stabilite dalla normativa statale.”.
Art. 13. Inserimento dell’articolo 13 bis alla
1. Dopo l’articolo 13 della
“Art. 13 bis. Disciplina di ulteriori funzioni delle Ville Venete.
1. Le Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice possono essere sede di stage per i percorsi formativi per tecnico del restauro dei beni culturali di cui all’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 86 del 2009.
2. Presso i locali di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta, di proprietà regionale, sulla base di un provvedimento autorizzativo della Giunta regionale, può essere ospitata la sede di un organismo di formazione iscritto nell’elenco regionale degli enti accreditati di cui alla
Art. 14. Modifiche all’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
“Art. 15
Finanziamento dell’Istituto.
1. Le entrate dell’Istituto sono costituite da:
a) un finanziamento annuale regionale nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
b) finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Giunta regionale;
c) i proventi derivanti dalle contribuzioni di altri Enti ed Istituti;
d) un fondo per le spese di investimento di cui all’articolo 17;
e) ogni altra eventuale entrata.
2. La Giunta regionale può cedere altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell’Istituto.”.
Art. 15. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al primo comma dell’articolo 16 della
2. Dopo il primo comma dell’articolo 16 della
“1 bis. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull’Istituto ai sensi della
Art. 16. Modifiche all’articolo 17 della
1. L’articolo 17 della
“Art. 17
Utilizzo dei finanziamenti.
1. I fondi disponibili in ogni esercizio vengono impiegati esclusivamente per i seguenti fini:
a) spese per il funzionamento e le attività dell’Istituto;
b) servizio dei mutui di cui all’articolo 20;
c) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per l’applicazione degli articoli 18 e 20;
d) espropriazione ed acquisto, di ville, parchi e giardini, per i quali non sia altrimenti possibile assicurare la conservazione e le spese necessarie al consolidamento e restauro, in nome e per conto della Regione sul cui territorio insiste l’immobile, nel cui patrimonio entreranno a far parte. In tale ipotesi, che non deve comunque impegnare più del 25 per cento dei fondi disponibili nell’esercizio di competenza, è prescritta la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, nel caso in cui la villa sia ubicata nel territorio di quest’ultima;
e) spese in misura non superiore al 20 per cento dei fondi assegnati per spese di investimento, per opere necessarie al consolidamento delle strutture o per restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni che adornino le ville, di particolare interesse storico - artistico o aperte al pubblico.”.
Art. 17. Modifiche all’articolo 18 della
1. Il primo comma dell’articolo 18 della
“1. I proprietari delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice, sono tenuti a garantirne la conservazione eseguendo i necessari lavori di consolidamento, manutenzione e restauro.”.
2. Il secondo comma dell’articolo 18 della
“2. Qualora i proprietari non provvedano direttamente agli interventi necessari, l’Istituto, nel rispetto degli articoli 32 e 33 del Codice e previo accordo con la competente Soprintendenza, può procedere direttamente all’esecuzione dei lavori, con oneri a carico dei proprietari, secondo modalità concordate con la sopra menzionata Soprintendenza. Inoltre, l’Istituto deve accertare che il credito derivante dall’esecuzione dei lavori sia sufficientemente garantito. In assenza di garanzie sarà effettuata l’iscrizione ipotecaria pari al 130 per cento della somma che l’Istituto prevede di sostenere con la realizzazione dei lavori. L’ipoteca potrà essere cancellata in ogni momento con la restituzione delle somme anticipate dall’Istituto per la realizzazione dell’intervento di tutela sull’immobile vincolato.”.
3. Al quarto comma dell’articolo 18 della
4. Al sesto comma dell’articolo 18 della
Art. 18. Modifiche all’articolo 20 della
1. La lettera c) del secondo comma dell’articolo 20 della
“c) fruibilità della villa;”.
2. La lettera d) del secondo comma dell’articolo 20 della
3. Al terzo comma dell’articolo 20 della
Art. 19. Modifiche all’articolo 21 della
1. Al primo comma dell’articolo 21 della
Art. 20. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al primo comma dell’articolo 22 della
Art. 21. Modifiche all’articolo 23 della
1. Al primo comma dell’articolo 23 della
Art. 22. Modifiche all’articolo 24 della
1. Al primo comma dell’articolo 24 della
Art. 23. Modifiche all’articolo 25 della
1. Il secondo comma dell’articolo 25 della
“2. Il personale dell’Istituto è assunto esclusivamente per pubblico concorso, fatto salvo quanto previsto dalla
2. Al terzo comma dell’articolo 25 della
Art. 24. Inserimento dell’articolo 27 bis alla
1. Dopo l’articolo 27 della
“Art. 27 bis. Disposizioni urbanistiche per il territorio veneto.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 della
2. Ai fini della valorizzazione delle Ville Venete, l’Istituto segnala al comune le opere incongrue e gli elementi di degrado che ne deturpano il contesto figurativo e che possono determinare, ove disciplinato dallo strumento urbanistico comunale, un credito edilizio ai sensi dell’articolo 36 della
Art. 25. Inserimento dell’articolo 27 ter alla
1. Dopo l’articolo 27 bis della
“Art. 27 ter. Osservatorio regionale per le Ville Venete.
1. È istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio regionale per le Ville Venete.
2. L’Osservatorio di cui al comma 1:
a) predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per le finalità di cui all’articolo 2;
b) propone azioni per il monitoraggio dello stato di conservazione e valorizzazione delle Ville Venete.
3. L’Osservatorio regionale di cui al comma 1, verifica le dinamiche e le pressioni che modificano il contesto figurativo delle Ville Venete, accerta i degradi in atto, con lo scopo di aumentare e diffondere la conoscenza dei contesti paesaggistici delle Ville Venete.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con apposito provvedimento:
a) la composizione dell’Osservatorio di cui al comma 1, garantendo la partecipazione dei rappresentanti della Regione del Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Istituto, e delle Associazioni dei proprietari di Ville Venete; la composizione dell’Osservatorio può essere integrata con la partecipazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo previo accordo;
b) il funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1, i cui componenti dovranno riunirsi almeno due volte all’anno.
5. Ai componenti dell’Osservatorio di cui al comma 1 non spetta alcuna indennità o altra forma di compenso.”.
Art. 26. Inserimento dell’articolo 27 quater alla
1. Dopo l’articolo 27 ter della
“Art. 27 quater. Sportello Unico delle Ville Venete.
1. È costituito presso l’Istituto lo Sportello Unico delle Ville Venete (SUVV), quale soggetto pubblico di riferimento territoriale in materia di Ville Venete.
2. Il SUVV fornisce servizi informativi e operativi ai soggetti privati ed agli Enti locali per l’espletamento delle loro attività e garantisce la reciproca informazione fra l’IRVV e le altre strutture operanti nel settore, nonché fra i privati proprietari di Ville Venete e le amministrazioni pubbliche.
3. Al fine di garantire la miglior fruizione del patrimonio storico-artistico delle Ville Venete e svilupparne le possibilità e potenzialità, il SUVV promuove le sinergie del territorio e il coordinamento tra i diversi settori coinvolti nella stesura dei programmi turistico-culturali e di pianificazione.”.
Art. 27. Inserimento dell’articolo 27 quinquies alla
1. Dopo l’articolo 27 quater della
“Art. 27 quinquies. Norma transitoria.
1. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso all’entrata in vigore delle modifiche della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.”.
Art. 28. Inserimento dell’articolo 27 sexies alla
1. Dopo l’articolo 27 quinquies della
“Art. 27 sexies. Disciplina per la acquisizione della intesa.
1. L’intesa prevista dagli articoli 1, 2, 4, 9 e 17 è resa dalla Regione Friuli Venezia Giulia entro quarantacinque giorni, decorsi i quali senza alcun riscontro, se ne prescinde.”.
Art. 29. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.