Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.3 assetto del territorio |
Data: | 08/08/1989 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione provvede, direttamente con lavori da eseguirsi in economia, attraverso cottimi fiduciari o con appalti, alla realizzazione di interventi volti alla regimazione e governo delle [...] |
Art. 2. 1. Al fine della programmazione degli interventi di cui all'articolo 1, gli Enti gestori dei comprensori sciistici dovranno presentare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, [...] |
Art. 3. 1. Sulla scorta delle indicazioni fornite dai dati di cui all'articolo 2, la Regione provvede a predisporre programmi articolati di intervento a carico anche di diversi esercizi finanziari, da [...] |
Art. 4. 1. Per l'esecuzione e finanziamento dei lavori di cui all'art. 1 è autorizzata, per l'anno 1989 la spesa di L. 1.000 milioni e, per l'anno 1990, la spesa di L. 2.000 milioni. |
Art. 5. 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 28215 di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989, come [...] |
Art. 6. 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni: |
Art. 7. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino [...] |
§ 3.3.34 - Legge regionale 8 agosto 1989, n. 54.
Interventi di recupero idrogeologico - ambientale sulle strutture sciistiche.
(B.U. 16 agosto 1989, n. 36).
1. La Regione provvede, direttamente con lavori da eseguirsi in economia, attraverso cottimi fiduciari o con appalti, alla realizzazione di interventi volti alla regimazione e governo delle acque, alla sistemazione e inerbimento dei terreni interessati da strutture sciistiche per un loro recupero idrogeologico - ambientale.
2. Gli interventi di cui al comma uno interesseranno le strutture sciistiche realizzate entro il 31 dicembre 1988.
3. Le strutture realizzate dopo tale data, ivi compresi i lavori di ottimizzazione e potenziamento delle esistenti, dovranno essere eseguite secondo progetti comprendenti anche le opere per il governo delle acque e per l'inerbimento delle zone eventualmente denudate e in base a progetti esaminati dai competenti servizi degli Assessorati regionali dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale e del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, ciascuno per le rispettive competenze e approvati dalla Giunta regionale.
1. Al fine della programmazione degli interventi di cui all'articolo 1, gli Enti gestori dei comprensori sciistici dovranno presentare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, una puntuale documentazione delle proprie strutture, contenente tra l'altro:
a) la delimitazione, su apposita cartografia, del comprensorio sciistico con indicazione degli impianti e delle piste esistenti;
b) una cartografia con l'indicazione, per ciascun impianto di risalita e per ciascuna pista di discesa, delle caratteristiche in essere, con particolare riferimento a:
1) dati dimensionali e profili altimetrici;
2) situazione idrogeologica e indicazione quantitativa delle superfici da inerbire;
3) proprietà dei terreni interessati e loro disponibilità;
4) classificazione ed eventuali omologazioni agonistiche delle piste sciistiche;
5) programmi di interventi inerenti alle ristrutturazioni, ai potenziamenti previsti, ivi compresi eventuali impianti di innevamento.
1. Sulla scorta delle indicazioni fornite dai dati di cui all'articolo 2, la Regione provvede a predisporre programmi articolati di intervento a carico anche di diversi esercizi finanziari, da eseguirsi sulla scorta di progetti istruiti dal Servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo dell'Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, al quale sono domandati i compiti dell'esecuzione e della sorveglianza, e approvati dalla Giunta regionale.
1. Per l'esecuzione e finanziamento dei lavori di cui all'art. 1 è autorizzata, per l'anno 1989 la spesa di L. 1.000 milioni e, per l'anno 1990, la spesa di L. 2.000 milioni.
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 28215 di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989, come previsto dal successivo articolo 6 e sui suoi capitoli corrispondenti dei futuri bilanci.
2. Alla copertura delle spese cui al comma precedente si provvede:
- per l'esercizio 1989 mediante riduzione di L. 1.000 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per programmi di sviluppo" a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1989 relativo agli interventi di recupero idrogeologico - ambientale sulle strutture sciistiche.
Su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 2.000 milioni.
- per l'esercizio 1990 mediante utilizzo per L. 2.000 milioni delle risorse iscritte al programma 2.2.1.06 "difesa del suolo" del bilancio pluriennale 1989-1991.
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 50150 "Fondo globale per finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" L. 1.000 milioni
In aumento:
Cap. 28215 di nuova istituzione
programma regionale: 2.2.1.06 "difesa del suolo"
codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.15.04 "Spese per interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche"
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.