§ 4.8.19 - L.R. 30 luglio 1969, n. 28.
Nuovi provvedimenti per le zone colpite dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:30/07/1969
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Per la costituzione delle assemblee dei consorzi di Comuni previsti dall'art. 4 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, onde assicurare la rappresentanza delle minoranze, ciascun consigliere comunale [...]
Art. 2.      Nel corso dell'elaborazione del piano comprensoriale di cui all'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, al fine di assicurare un periodico apporto collaborativo al perfezionamento del piano [...]
Art. 3.      Alla esecuzione ed attuazione dei piani comprensoriali, limitatamente alle infrastrutture ed ai servizi sociali di interesse comprensoriale, provvedono i consorzi previsti dall'art. 4 della L. 3 [...]
Art. 4.      I consorzi vengono consultati sui programmi e sugli interventi della Regione e degli enti pubblici operanti nell'ambito comprensoriale con particolare riguardo all'agricoltura, alla industria, [...]
Art. 5.      Ai programmi di fabbricazione adottati dai consigli comunali si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia di piani regolatori generali.
Art. 6.      I piani particolareggiati devono essere adottati entro il termine di 30 giorni dalla approvazione dei piani comprensoriali, salvo quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20.
Art. 7.      L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, è aumentata di lire 200.000.000.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Per le finalità previste dall'art. 11 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni da destinare esclusivamente ad attrezzature tecniche.
Art. 10.      I termini previsti dal primo e secondo comma dell'art. 12 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, sono prorogati al 31 dicembre 1969.
Art. 11.      Le autorizzazioni di spesa per le finalità di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, sono aumentate rispettivamente, di lire 100.000.000 e lire 2.500.000.000.
Art. 12.      Il termine previsto dall'art. 15 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1 è prorogato al 30 settembre 1969.
Art. 13.      L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'art. 27 lett. b della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentata di lire 100.000.000.
Art. 14.      Il fondo costituito con l'art. 30 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentato di lire 20 milioni per la integrazione e per il pagamento delle spese comunque disposte dalle Amministrazioni [...]
Art. 15.      Per le finalità previste dall'art. 18 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 250.000.000.
Art. 16.      Per le finalità previste dall'art. 28 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400.000.000.
Art. 17.      Le provvidenze previste dall'art. 19 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, sono prorogate per l'anno 1969.
Art. 18.      Per l'approvazione del piano zonale di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, si applicano le norme previste dall'art. 2 della legge regionale approvata dalla [...]
Art. 19.      Le provvidenze previste dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, sono prorogate per l'annata agraria 1969.
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.8.19 - L.R. 30 luglio 1969, n. 28.

Nuovi provvedimenti per le zone colpite dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968.

(G.U.R. 31 luglio 1969, n. 36).

 

Art. 1.

     Per la costituzione delle assemblee dei consorzi di Comuni previsti dall'art. 4 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, onde assicurare la rappresentanza delle minoranze, ciascun consigliere comunale vota per i due terzi dei rappresentanti da eleggere e risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti.

 

     Art. 2.

     Nel corso dell'elaborazione del piano comprensoriale di cui all'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, al fine di assicurare un periodico apporto collaborativo al perfezionamento del piano stesso, l'Assessorato dello sviluppo economico indice conferenze alle quali sono chiamati a partecipare l'assemblea del consorzio, i progettisti dei programmi di fabbricazione, i Sindaci dei Comuni consorziati, nonché il gruppo di progettazione del piano comprensoriale.

     Resta fermo l'obbligo previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20.

 

     Art. 3.

     Alla esecuzione ed attuazione dei piani comprensoriali, limitatamente alle infrastrutture ed ai servizi sociali di interesse comprensoriale, provvedono i consorzi previsti dall'art. 4 della L. 3 febbraio 1968, n. 1, sotto la vigilanza e tutela dell'Assessorato dello sviluppo economico.

     Alle dipendenze di ciascun consorzio è istituito un ufficio tecnico, il cui organico sarà determinato con decreto dell'Assessorato degli enti locali di concerto con l'Assessorato dello sviluppo economico, in relazione alle esigenze di ciascun consorzio, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge. Il predetto organico sarà costituito esclusivamente da personale dipendente dai Comuni facenti parte del consorzio.

 

     Art. 4.

     I consorzi vengono consultati sui programmi e sugli interventi della Regione e degli enti pubblici operanti nell'ambito comprensoriale con particolare riguardo all'agricoltura, alla industria, ai trasporti, al turismo, alla rete viaria ed alle opere pubbliche di interesse comprensoriale.

 

     Art. 5.

     Ai programmi di fabbricazione adottati dai consigli comunali si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia di piani regolatori generali.

 

     Art. 6.

     I piani particolareggiati devono essere adottati entro il termine di 30 giorni dalla approvazione dei piani comprensoriali, salvo quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20.

     I termini per il deposito e la presentazione di opposizioni e osservazioni sono ridotti, rispettivamente, a venti e quindici giorni.

     Le spese relative alla redazione dei suddetti piani sono poste a carico della Regione.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.

 

     Art. 7.

     L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, è aumentata di lire 200.000.000.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 9.

     Per le finalità previste dall'art. 11 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni da destinare esclusivamente ad attrezzature tecniche.

 

     Art. 10.

     I termini previsti dal primo e secondo comma dell'art. 12 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, sono prorogati al 31 dicembre 1969.

 

     Art. 11.

     Le autorizzazioni di spesa per le finalità di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, sono aumentate rispettivamente, di lire 100.000.000 e lire 2.500.000.000.

 

     Art. 12.

     Il termine previsto dall'art. 15 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1 è prorogato al 30 settembre 1969.

     In dipendenza del precedente comma, la spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 15 della predetta L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentata di lire 600.000.000.

 

     Art. 13.

     L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'art. 27 lett. b della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentata di lire 100.000.000.

 

     Art. 14.

     Il fondo costituito con l'art. 30 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentato di lire 20 milioni per la integrazione e per il pagamento delle spese comunque disposte dalle Amministrazioni regionali per l'attuazione di interventi urgenti in favore delle popolazioni dei Comuni sinistrati.

 

     Art. 15.

     Per le finalità previste dall'art. 18 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 250.000.000.

 

     Art. 16.

     Per le finalità previste dall'art. 28 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400.000.000.

 

     Art. 17.

     Le provvidenze previste dall'art. 19 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, sono prorogate per l'anno 1969.

     In dipendenza del precedente comma la spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 19 della predetta L.R. 3 febbraio 1968, n. 1 è aumentata di lire 360.000.000.

 

     Art. 18.

     Per l'approvazione del piano zonale di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, si applicano le norme previste dall'art. 2 della legge regionale approvata dalla Assemblea regionale nella seduta del 17 luglio 1969, concernente la istituzione di un Comitato per le opere comprese nei piani zonali eseguite dall'E.S.A..

 

     Art. 19.

     Le provvidenze previste dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, sono prorogate per l'annata agraria 1969.

     In dipendenza del precedente comma, la spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 17 della citata L.R. 18 luglio 1968, n. 20, è aumentata di lire 40.000.000.

 

     Art. 20.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 21.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica l'art. 9 L.R. 3 febbraio 1968, n. 1.

[2] Norma finanziaria.