Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 calamità naturali |
Data: | 30/07/1969 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Per la costituzione delle assemblee dei consorzi di Comuni previsti dall'art. 4 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, onde assicurare la rappresentanza delle minoranze, ciascun consigliere comunale [...] |
Art. 2. Nel corso dell'elaborazione del piano comprensoriale di cui all'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, al fine di assicurare un periodico apporto collaborativo al perfezionamento del piano [...] |
Art. 3. Alla esecuzione ed attuazione dei piani comprensoriali, limitatamente alle infrastrutture ed ai servizi sociali di interesse comprensoriale, provvedono i consorzi previsti dall'art. 4 della L. 3 [...] |
Art. 4. I consorzi vengono consultati sui programmi e sugli interventi della Regione e degli enti pubblici operanti nell'ambito comprensoriale con particolare riguardo all'agricoltura, alla industria, [...] |
Art. 5. Ai programmi di fabbricazione adottati dai consigli comunali si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia di piani regolatori generali. |
Art. 6. I piani particolareggiati devono essere adottati entro il termine di 30 giorni dalla approvazione dei piani comprensoriali, salvo quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20. |
Art. 7. L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, è aumentata di lire 200.000.000. |
Art. 8. (Omissis) |
Art. 9. Per le finalità previste dall'art. 11 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni da destinare esclusivamente ad attrezzature tecniche. |
Art. 10. I termini previsti dal primo e secondo comma dell'art. 12 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, sono prorogati al 31 dicembre 1969. |
Art. 11. Le autorizzazioni di spesa per le finalità di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, sono aumentate rispettivamente, di lire 100.000.000 e lire 2.500.000.000. |
Art. 12. Il termine previsto dall'art. 15 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1 è prorogato al 30 settembre 1969. |
Art. 13. L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'art. 27 lett. b della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentata di lire 100.000.000. |
Art. 14. Il fondo costituito con l'art. 30 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentato di lire 20 milioni per la integrazione e per il pagamento delle spese comunque disposte dalle Amministrazioni [...] |
Art. 15. Per le finalità previste dall'art. 18 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 250.000.000. |
Art. 16. Per le finalità previste dall'art. 28 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400.000.000. |
Art. 17. Le provvidenze previste dall'art. 19 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, sono prorogate per l'anno 1969. |
Art. 18. Per l'approvazione del piano zonale di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, si applicano le norme previste dall'art. 2 della legge regionale approvata dalla [...] |
Art. 19. Le provvidenze previste dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, sono prorogate per l'annata agraria 1969. |
Art. 20. (Omissis) |
Art. 21. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 4.8.19 - L.R. 30 luglio 1969, n. 28.
Nuovi provvedimenti per le zone colpite dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968.
(G.U.R. 31 luglio 1969, n. 36).
Per la costituzione delle assemblee dei consorzi di Comuni previsti dall'art. 4 della
Nel corso dell'elaborazione del piano comprensoriale di cui all'art. 2 della
Resta fermo l'obbligo previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della
Alla esecuzione ed attuazione dei piani comprensoriali, limitatamente alle infrastrutture ed ai servizi sociali di interesse comprensoriale, provvedono i consorzi previsti dall'art. 4 della
Alle dipendenze di ciascun consorzio è istituito un ufficio tecnico, il cui organico sarà determinato con decreto dell'Assessorato degli enti locali di concerto con l'Assessorato dello sviluppo economico, in relazione alle esigenze di ciascun consorzio, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge. Il predetto organico sarà costituito esclusivamente da personale dipendente dai Comuni facenti parte del consorzio.
I consorzi vengono consultati sui programmi e sugli interventi della Regione e degli enti pubblici operanti nell'ambito comprensoriale con particolare riguardo all'agricoltura, alla industria, ai trasporti, al turismo, alla rete viaria ed alle opere pubbliche di interesse comprensoriale.
Ai programmi di fabbricazione adottati dai consigli comunali si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia di piani regolatori generali.
I piani particolareggiati devono essere adottati entro il termine di 30 giorni dalla approvazione dei piani comprensoriali, salvo quanto disposto dall'art. 2 della
I termini per il deposito e la presentazione di opposizioni e osservazioni sono ridotti, rispettivamente, a venti e quindici giorni.
Le spese relative alla redazione dei suddetti piani sono poste a carico della Regione.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.
L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'art. 27 della
(Omissis) [1].
Per le finalità previste dall'art. 11 della
I termini previsti dal primo e secondo comma dell'art. 12 della
Le autorizzazioni di spesa per le finalità di cui agli artt. 13 e 14 della
Il termine previsto dall'art. 15 della
In dipendenza del precedente comma, la spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 15 della predetta
L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'art. 27 lett. b della
Il fondo costituito con l'art. 30 della
Per le finalità previste dall'art. 18 della
Per le finalità previste dall'art. 28 della
Le provvidenze previste dall'art. 19 della
In dipendenza del precedente comma la spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 19 della predetta
Per l'approvazione del piano zonale di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della
Le provvidenze previste dall'art. 15 della
In dipendenza del precedente comma, la spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 17 della citata
(Omissis) [2].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Modifica l'art. 9
[2] Norma finanziaria.