Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 cave e miniere |
Data: | 26/03/1982 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 3.6.70 - L.R. 26 marzo 1982, n. 22.
Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 9 dicembre 1980, n. 127 e 6 maggio 1981, n. 96, in ordine ai giacimenti minerari da cava.
(G.U.R. 27 marzo 1982, n. 14).
Il termine di cui all'art. 20 della
Gli esercenti di cave che si trovino nelle condizioni previste dal citato art. 20, nel caso in cui intendano proseguire l'esercizio nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, unitamente alla richiesta prevista nel medesimo art. 20 devono farne espressa dichiarazione al distretto minerario indicando il direttore di cava avente i requisiti di legge, il quale dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dell'incarico, fermo restando che i lavori di coltivazione devono intervenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mineraria.
Trascorsi 210 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che sia intervenuta l'autorizzazione o il diniego della stessa, l'esercizio potrà continuare fino alla emissione del provvedimento definitivo. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'amministrazione nei confronti degli esercenti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 20 della
(Omissis) [1].
Le autorizzazioni relative ad attività di estrazione di depositi alluvionali dall'alveo di corsi d'acqua superficiali sono emanate dall'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, alla quale debbono essere allegati gli elaborati previsti dalle lett. b e c dell'art. 12 della
Nei casi previsti nel comma precedente si prescinde dai pareri di cui agli artt. 9 e 10 della
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[2] Modifica art. 19
[3] Modifica art. 2