§ 3.6.70 - L.R. 26 marzo 1982, n. 22.
Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 9 dicembre 1980, n. 127 e 6 maggio 1981, n. 96, in ordine ai giacimenti minerari da cava.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:26/03/1982
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 3.6.70 - L.R. 26 marzo 1982, n. 22.

Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 9 dicembre 1980, n. 127 e 6 maggio 1981, n. 96, in ordine ai giacimenti minerari da cava.

(G.U.R. 27 marzo 1982, n. 14).

 

Art. 1.

     Il termine di cui all'art. 20 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, è riaperto e prorogato per un periodo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli esercenti di cave che si trovino nelle condizioni previste dal citato art. 20, nel caso in cui intendano proseguire l'esercizio nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, unitamente alla richiesta prevista nel medesimo art. 20 devono farne espressa dichiarazione al distretto minerario indicando il direttore di cava avente i requisiti di legge, il quale dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dell'incarico, fermo restando che i lavori di coltivazione devono intervenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mineraria.

     Trascorsi 210 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che sia intervenuta l'autorizzazione o il diniego della stessa, l'esercizio potrà continuare fino alla emissione del provvedimento definitivo. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'amministrazione nei confronti degli esercenti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 20 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, o a quelli del secondo comma del presente articolo, sono sospesi e successivamente decadono qualora, a seguito della regolarizzazione dell'esercizio, sia rilasciata l'autorizzazione definitiva.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Le autorizzazioni relative ad attività di estrazione di depositi alluvionali dall'alveo di corsi d'acqua superficiali sono emanate dall'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, alla quale debbono essere allegati gli elaborati previsti dalle lett. b e c dell'art. 12 della L.R. n. 127 del 1980 nonché il titolo di disponibilità dell'area costituito dall'autorizzazione dei Genio civile competente.

     Nei casi previsti nel comma precedente si prescinde dai pareri di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. n. 127 del 1980 ad eccezione di quello del servizio geologico e geofisico, il quale dovrà pronunziarsi entro 30 giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del distretto minerario; inoltre gli esercenti sono esonerati dal versamento di cui all'art. 19 della legge predetta.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16. Sostituisce art. 3 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.