§ 4.1.5 - L.R. 5 agosto 1958, n. 22.
Modifiche alla L. 3 novembre 1952, n. 1902, concernente: «Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori».


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:05/08/1958
Numero:22


Sommario
Art. 1.      L'assessore regionale ai lavori pubblici può, con proprio decreto, prorogare di due anni il termine assegnato col terzo comma della L. 3 novembre 1952, n. 1902, per la salvaguardia dei piani [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.1.5 - L.R. 5 agosto 1958, n. 22.

Modifiche alla L. 3 novembre 1952, n. 1902, concernente: «Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori».

(G.U.R. 9 agosto 1958, n. 48).

 

Art. 1.

     L'assessore regionale ai lavori pubblici può, con proprio decreto, prorogare di due anni il termine assegnato col terzo comma della L. 3 novembre 1952, n. 1902, per la salvaguardia dei piani regolatori comunali.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

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