§ 4.1.23 - L.R. 30 dicembre 1980, n. 159.
Rideterminazione dei termini indicati negli artt. 28 e 33 e interpretazione autentica dell'art. 19, primo comma, della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:30/12/1980
Numero:159


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Fra le determinazioni assessoriali di cui al primo comma dell'art. 19 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, s'intendono comprese anche le richieste di chiarimenti e di documenti integrativi.
Art. 3.      Il termine di scadenza fissato dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1980, n. 86, recante norme per l'edilizia residenziale, è prorogato, limitatamente ai finanziamenti assegnati ai Comuni, di giorni [...]
Art. 4.      Nelle more dell'adozione dei piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni, per gli interventi di edilizia [...]


§ 4.1.23 - L.R. 30 dicembre 1980, n. 159.

Rideterminazione dei termini indicati negli artt. 28 e 33 e interpretazione autentica dell'art. 19, primo comma, della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, recante norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica. Modifiche ed integrazioni alla legislazione vigente in materia di edilizia residenziale.

(G.U.R. 3 gennaio 1981, n. 1).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Fra le determinazioni assessoriali di cui al primo comma dell'art. 19 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, s'intendono comprese anche le richieste di chiarimenti e di documenti integrativi.

 

     Art. 3.

     Il termine di scadenza fissato dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1980, n. 86, recante norme per l'edilizia residenziale, è prorogato, limitatamente ai finanziamenti assegnati ai Comuni, di giorni sessanta.

 

     Art. 4.

     Nelle more dell'adozione dei piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzare con finanziamenti o contributi statali o regionali, adotteranno le procedure previste dall'art. 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui termini di applicazione, indicati all'ultimo comma dell'art. 2 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, sono prorogati fino al 31 dicembre 1983.

     I termini di cui al quarto comma dell'art. 18 della L. 5 agosto 1978, n. 457, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79 ed i termini di cui al primo comma dell'art. 5 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95, sono prorogati al 31 dicembre 1981.

 

 


[1] Modifica i termini fissati dagli artt. 28 e 33 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.