Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 19/06/1982 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Per le finalità previste dall'art. 35 della L.R. 6 maggio 1981, n 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore limite venticinquennale di impegno di lire 700 milioni. |
Art. 2. Il limite massimo di intervento indicato negli artt. 5 e 6 della L.R. 12 agosto 1980, n. 86, si applica alle cooperative edilizie, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni inserite nei [...] |
Art. 3. Per le finalità previste dall'art. 33 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite venticinquennale di impegno di lire 9.000 milioni, da iscriversi [...] |
Art. 4. Per le finalità previste dall'art. 33 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) di cui all'art. 1 [...] |
Art. 5. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, per le finalità della legge medesima e della L.R. 12 aprile 1952, n. 12, il limite [...] |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. Il penultimo comma dell'art. 10 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, è abrogato. |
Art. 8. (Omissis) |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. L'art. 9 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86, è abrogato. |
Art. 11. (Omissis) |
Art. 12. (Omissis) |
Art. 13. Per i programmi di edilizia convenzionata da realizzarsi in Sicilia in attuazione del secondo programma quadriennale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, continua ad applicarsi il regime [...] |
Art. 14. Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi di annualità previste dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per [...] |
Art. 15. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un sussidio una tantum di lire 300 milioni in favore della cooperativa di produzione e [...] |
Art. 16. (Omissis) |
Art. 17. (Omissis) |
Art. 18. (Omissis) |
Art. 19. Il contratto di cessione in proprietà degli alloggi popolari, ai sensi della L.R. 22 marzo 1963, n. 26, modificata ed integrata con la L.R. 12 marzo 1975, n. 21, viene stipulato anche nelle more [...] |
Art. 20. Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche alla stipulazione dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi costruiti dal disciolto Ente siciliano per le case ai lavoratori [...] |
Art. 21. Gli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione siciliana utilizzano il personale, in servizio ai sensi delle disposizioni legislative concernenti l'occupazione giovanile, per [...] |
Art. 22. All'onere di lire 43.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60731 del [...] |
§ 4.3.79 - L.R. 19 giugno 1982, n. 55.
Ulteriori interventi finanziari in favore delle cooperative edilizie ed integrazione della L.R. 22 marzo 1963, n. 26, concernente la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.
(G.U.R. 26 giugno 1982, n. 28).
Per le finalità previste dall'art. 35 della
Il limite massimo di intervento indicato negli artt. 5 e 6 della
Per la determinazione del limite massimo di intervento di cui al comma precedente il costo convenzionale previsto nel quadro tecnico-economico può essere aggiornato ai valori dei costi vigenti al momento della presentazione delle apposite istanze per l'ottenimento del nuovo limite di intervento, sino all'ultimazione dei lavori [1].
(Omissis) [1]a.
Per tali interventi è assunta a carico della Regione la spesa per la concessione dei contributi, previsti dal titolo III della predetta
Il limite, di cui al primo comma, deve essere proporzionalmente ridotto in rapporto alla superficie massima prevista dalla
Alla concessione del finanziamento provvede l'Assessore regionale per i lavori pubblici su richiesta delle cooperative, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, comprovante che per i programmi costruttivi, per i quali si chiede l'ammissione ai benefici previsti dal presente articolo, non è stato ancora rilasciato, alla data del 31 dicembre 1981, il certificato di fine lavori.
Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite venticinquennale di impegno di lire 6 mila milioni.
Per le finalità previste dall'art. 33 della
Alla concessione dei finanziamenti integrativi provvede l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su richiesta delle cooperative che non hanno ultimato i programmi costruttivi e che, comunque, non hanno stipulato il contratto definitivo di mutuo con gli istituti di credito.
Per le finalità previste dall'art. 33 della
Alla concessione dei finanziamenti integrativi provvede l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su richiesta delle cooperative che non hanno ultimato i programmi costruttivi e che, comunque, non hanno stipulato il contratto definitivo di mutuo.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica per quelle cooperative che, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalle LL.RR. 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, abbiano contratto mutui definitivi sin dall'inizio della realizzazione del programma costruttivo.
Ai sensi dell'art. 6 della
(Omissis) [2].
Il penultimo comma dell'art. 10 della
(Omissis) [3].
(Omissis) [3]a.
I termini, relativi alla localizzazione degli alloggi per le cooperative edilizie e loro consorzi che non risultino proprietari dell'area di impianto, di cui al quarto comma dell'art. 18 della
L'art. 9 della
(Omissis) [4].
(Omissis) [5].
Per i programmi di edilizia convenzionata da realizzarsi in Sicilia in attuazione del secondo programma quadriennale di cui alla
Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi di annualità previste dall'art. 1 della
L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un sussidio una tantum di lire 300 milioni in favore della cooperativa di produzione e lavoro Muratori, con sede in Villafrati, per la promozione e il potenziamento delle attività produttive e per il risanamento economico.
Il sussidio sarà erogato in unica soluzione sulla base di un piano di attività presentato dalla cooperativa per la realizzazione dei fini di cui al precedente comma.
(Omissis) [6].
(Omissis) [7].
(Omissis) [8].
Il contratto di cessione in proprietà degli alloggi popolari, ai sensi della
Il contratto viene stipulato con riferimento allo stato materiale esistente al momento dell'assegnazione, prescindendo, pertanto, dalle eventuali modifiche e addizioni apportate dagli inquilini degli alloggi, per le quali restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità di coloro che le hanno disposte.
Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche alla stipulazione dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi costruiti dal disciolto Ente siciliano per le case ai lavoratori ai sensi della
Gli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione siciliana utilizzano il personale, in servizio ai sensi delle disposizioni legislative concernenti l'occupazione giovanile, per lo svolgimento dei compiti riguardanti l'attuazione della cessione in proprietà degli alloggi allo scopo di accelerare al massimo il corso; essi sono anche autorizzati ad affidare a liberi professionisti il compimento di attività occorrenti per la definizione delle pratiche relative.
Gli Istituti predetti sono tenuti ad inviare, ogni tre mesi, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici e alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale una relazione sullo stato di attuazione della cessione in proprietà degli alloggi.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 200 milioni in favore degli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione.
All'onere di lire 43.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60731 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4. (Fondi speciali - parte), progetto prioritario casa, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.
[1] L'originario primo comma è stato così sostituito dall'art. 1
[1] L'originario primo comma è stato così sostituito dall'art. 1
[1]1a Comma abrogato con art. 28
[2] Modifica art. 6
[3] Sostituisce art. 35
[3]3a Comma abrogato dall'art. 2 della
[4] Modifica art. 14
[5] Sostituisce art. 53
[6] Integra art. 9
[7] Modifica art. 50
[8] Modifica artt. 1 e 7
[9] Articolo così modificato con art. 12