§ 4.1.84 - L.R. 14 agosto 2008, n. 5.
Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:14/08/2008
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.84 - L.R. 14 agosto 2008, n. 5.

Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti.

(G.U.R. 18 agosto 2008, n. 38)

 

Art. 1. (Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti)

1. Dopo il primo comma dell’articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Con l’osservanza delle procedure di cui all’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 per le opere di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla sicurezza dei voli negli aeroporti, dotate delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti".

2. Quanto previsto dal comma 1 si applica per gli aeroporti già in esercizio alla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.