Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/11/1993 |
Numero: | 463 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Scadenza e ricostituzione degli organi |
Art. 3. Proroga degli organi - Regime degli atti |
Art. 4. Ricostituzione degli organi |
Art. 5. Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli |
Art. 6. Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità |
Art. 7. Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi |
Art. 8. Norme finali e transitorie |
Art. 9. Adeguamento della normativa regionale |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 98.1.28493 - D.L. 19 novembre 1993, n. 463 [1].
Disciplina della proroga degli organi amministrativi.
(G.U. 19 novembre 1993, n. 272)
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, nonchè degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.
3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.
Art. 2. Scadenza e ricostituzione degli organi
1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
Art. 3. Proroga degli organi - Regime degli atti
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonchè gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.
Art. 4. Ricostituzione degli organi
1. Entro il periodo di proroga degli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.
2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.
Art. 5. Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli
1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.
2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo. Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3.
3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità adeguandosi ad esse.
Art. 6. Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità
1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.
2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'art. 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
Art. 7. Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi
1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.
Art. 8. Norme finali e transitorie
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.
2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.
3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'art. 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla
Art. 9. Adeguamento della normativa regionale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai princìpi generali ivi contenuti.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai princìpi ivi stabiliti.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto ha effetto dal 18 novembre 1993 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,