Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 27/08/1994 |
Numero: | 512 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono abrogati. Le regioni e [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 86.11.74 - D.L. 27 agosto 1994, n. 512 [1] .
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali
(G.U. 29 agosto 1994, n. 201)
1. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo 3 del
2. Le nomine effettuate in difformità rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del
3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 1.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del
5. Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994 [5] .
6. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto [6] .
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1995, n. 373, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Bolzano.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1995, n. 373, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Bolzano.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1995, n. 373, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Bolzano.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1995, n. 373, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Bolzano.
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1995, n. 373, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Bolzano.