§ 80.4.49 - D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470.
Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:18/11/1993
Numero:470


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è modificato ai sensi dei seguenti articoli
Art. 2.      1. L'art. 3 è sostituito dal seguente
Art. 3.  [1]
Art. 4.      1. L'art. 15 è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. L'art. 18 è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. L'art. 20 è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. L'art. 27 è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. L'art. 28 è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. L'art. 29 è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. L'art. 30 è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. Il comma 2 dell'art. 31 è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. L'art. 32 è sostituito dal seguente
Art. 13.      1. L'art. 33 è sostituito dal seguente
Art. 14.      1. L'art. 35 è sostituito dal seguente
Art. 15.      1. L'art. 45 è sostituito dal seguente
Art. 16.      1. L'art. 48 è sostituito dal seguente
Art. 17.      1. L'art. 50 è sostituito dal seguente
Art. 18.      1. L'art. 51 è sostituito dal seguente
Art. 19.      1. L'art. 52 è sostituito dal seguente
Art. 20.      1. Al comma 1 dell'art. 54 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i [...]
Art. 21.      1. All'art. 73 è aggiunto il seguente comma


§ 80.4.49 - D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470.

Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.

(G.U. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è modificato ai sensi dei seguenti articoli.

 

          Art. 2.

     1. L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità). - 1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

     2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

     3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi".

 

          Art. 3. [1]

     1. L'art. 13 è sostituito dal seguente:

     "Art. 13 (Amministrazioni destinatarie). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Le altre pubbliche amministrazioni - fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni - previa modifica, ove necessario, dei rispettivi ordinamenti, adeguano alle disposizioni del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono entro due mesi, al Dipartimento della funzione pubblica le deliberazioni, le disposizioni e i provvedimenti adottati in attuazione del comma 1. Il Dipartimento ne cura la raccolta e la pubblicazione.

     3. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai princìpi del presente capo".

 

          Art. 4.

     1. L'art. 15 è sostituito dal seguente:

     "Art. 15 (Qualifiche dirigenziali nonché di dirigente generale). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, la dirigenza si articola nelle qualifiche di dirigente e, ove prevista da specifiche disposizioni legislative statali, di dirigente generale, quest'ultima articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di Polizia e delle forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

     2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

     3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore".

 

          Art. 5.

     1. L'art. 18 è sostituito dal seguente:

     "Art. 18 (Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti). - 1. Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 64 del presente decreto, i dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

     2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere, all'Istituto nazionale di statistica ISTAT, la elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards"".

 

          Art. 6.

     1. L'art. 20 è sostituito dal seguente:

     "Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

     2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

     3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

     4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più, amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

     5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

     6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

     7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

     8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile [2] .

     10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

     11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".

 

          Art. 7.

     1. L'art. 27 è sostituito dal seguente:

     "Art. 27 (Norma di richiamo). - 1. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

     2. Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, ove è prevista la figura di segretario generale, capo di dipartimento, o figure equivalenti, restano ferme le competenze attribuite a tali figure dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2.

     3. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di governo sono di competenza rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti e dell'avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti".

 

          Art. 8.

     1. L'art. 28 è sostituito dal seguente:

     "Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni.

     2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.

     3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore ai trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

     4. Il corso ha durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero maggiorato, rispetto ai posti messi a concorso, di una percentuale pari alla metà di quella stabilita ai sensi del comma precedente. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale, limitato ai soli posti messi a concorso.

     5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore.

     6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalità di accesso:

     a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30%, al corso-concorso;

     b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;

     c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

     d) le modalità di svolgimento delle selezioni;

     e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalità di rimborso di cui al comma 5.

     7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

     8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle forze di polizia e delle Forze armate.

     9. Nel Servizio sanitario nazionale, al livello dirigenziale del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo si accede mediante concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo in enti del Servizio sanitario nazionale o in altre pubbliche amministrazioni, provenienti da qualifiche della medesima professionalità corrispondente all'ex nona posizione funzionale del Servizio sanitario nazionale, ovvero dell'ex carriera direttiva o in qualifiche funzionali corrispondenti, purché assunti comunque per concorso pubblico richiedente il possesso di laurea. Dopo la ridefinizione delle piante organiche, il 40% dei posti di livello dirigenziale del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che si renderanno vacanti sono riservati al personale in servizio presso l'unità sanitaria o l'azienda ospedaliera che bandisce il concorso.

     10. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 è attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88".

 

          Art. 9.

     1. L'art. 29 è sostituito dal seguente:

     "Art. 29 (Attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attività di formazione preliminare all'accesso alle attuali qualifiche VIII e IX, di reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché di formazione permanente per le medesime qualifiche e di ricerca, per lo svolgimento di tali attività. Esprime parere al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione pubblica, sui piani formativi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici e sui programmi formativi predisposti dagli enti ai quali compete l'attività di formazione per il personale degli enti locali e per il personale delle amministrazioni statali appartenente a qualifiche funzionali diverse dalle attuali VIII e IX. Sulla base dei dati forniti dalla Scuola, il Dipartimento prepara annualmente una relazione sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni, che viene presentata al Parlamento.

     2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno in posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico, personale docente di comprovata professionalità. Per progetti speciali può stipulare convenzioni con università ed altri enti di formazione e ricerca.

     3. Al direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che presiede l'organo deliberante, fanno capo le responsabilità didattico-scientifiche. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore nomina un segretario generale, scelto tra il personale con qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il quale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli uffici della Scuola.

     4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti.

     5. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

     a) agli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, loro composizione e competenze;

     b) la collocazione della sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle eventuali sue articolazioni periferiche, nel rispetto delle leggi vigenti;

     c) il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola superiore della pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalità di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti;

     d) il contingente di personale funzionale alle attività permanenti di organizzazione;

     e) il contingente e le modalità di utilizzazione del personale docente correlato alla realizzazione dei programmi;

     f) le modalità relative alle convenzioni di cui al comma 2;

     g) la possibilità che la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvalga anche di strutture di formazione, aggiornamento e perfezionamento già esistenti.

     6. E' abrogato l'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336. Sono altresì abrogate le norme in contrasto con il presente decreto. Il regolamento di cui al comma 5 raccoglie, in forma di testo unico, tutte le disposizioni relative alla Scuola, coordinandole con quelle del presente decreto.

     7. Le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, non previste dal nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continuano ad essere espletate fino al loro compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come ridefiniti sulla base delle disposizioni del presente capo, continuano ad operare quelli attualmente in carica".

 

          Art. 10.

     1. L'art. 30 è sostituito dal seguente:

     "Art. 30 (Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

     2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative".

     3. Le disposizioni di cui all'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificate ed integrate dal decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247 e successive modificazioni, trovano applicazione a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e comunque a decorrere dal 30 giugno 1994".

 

          Art. 11.

     1. Il comma 2 dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

     "2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro".

     2. Alla fine dell'art. 31 è aggiunto il seguente comma:

     "6 bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta".

 

          Art. 12.

     1. L'art. 32 è sostituito dal seguente:

     "Art. 32 (Ricognizione delle vacanze di organico). - 1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all'art. 1 e all'art. 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica la consistenza del personale come definita all'art. 31, comma 1, nonché le conseguenti carenze ed esuberi, unitamente all'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti alle qualifiche ed ai profili professionali che presentano esuberi.

     2. I dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalità che presentino esubero sono assoggettati a mobilità con trasferimento a domanda o d'ufficio, privilegiando la mobilità all'interno dello stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano al personale interessato l'appartenenza ad una qualifica e ad una professionalità che presenti esubero.

     3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco nominativo delle domande di trasferimento presentate dal proprio personale con indicazione delle qualifiche, della sede di servizio e delle sedi richieste accorpate per provincia.

     4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

     5. La mobilità fra le singole regioni, i relativi enti strumentali e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, è attuata dalle regioni interessate nel rispetto delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e secondo la disciplina stabilita dal successivo art. 35. Le singole regioni, anche per conto dei rispettivi enti strumentali e dipendenti, possono aderire alla mobilità di livello nazionale sulla base di preventive intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le regioni, in armonia con la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 35 disciplinano la mobilità del proprio personale, anche in relazione alla delega di funzioni agli enti locali, dopo consultazione delle associazioni regionali degli enti interessati.

     6. Fino al 31 dicembre 1994, in relazione all'attuazione dell'art. 89 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

     7. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai ricercatori, tecnologi e tecnici specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, nonché al personale delle istituzioni universitarie.

     8. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68".

 

          Art. 13.

     1. L'art. 33 è sostituito dal seguente:

     "Art. 33 (Competenze dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani). - 1. I comitati provinciali di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, informano la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'esito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo art. 17, comma 4, e formulano proposte per la razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici con indicazione dei trasferimenti di personale eventualmente necessari, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni interessate.

     2. I comitati metropolitani istituiti sul territorio nazionale predispongono progetti per una razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad orientamento autonomo, e degli Enti pubblici nei rispettivi ambiti provinciali con indicazione dei relativi trasferimenti di personale, trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso amministrazioni interessate.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono adottati i provvedimenti di trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2.

     4. Alle sedute dei comitati provinciali e metropolitani sono invitati a partecipare rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati".

 

          Art. 14.

     1. L'art. 35 è sostituito dal seguente:

     "Art. 35 (Procedimento per l'attuazione della mobilità). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalità di cui all'art. 10, nonché per quanto riguarda la mobilità fra le regioni, sulla base di preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati:

     a) i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilità e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

     b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 33;

     c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità ed i nuovi accessi;

     d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'art. 10.

     2. In ogni caso dovrà essere osservato il seguente ordine di priorità:

     a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;

     b) trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorità al personale in esubero;

     c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante;

     d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.

     3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 20, comma 10, presentano carattere di specialità sulla base di specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, i criteri e le modalità per la mobilità del personale fra tutte le strutture del servizio sanitario nazionale ed i servizi sanitari centrali e periferici del Ministero della sanità. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali si terrà conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene altresì conto delle particolari caratteristiche del personale dell'università e degli enti pubblici di ricerca.

     4. Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione della amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità.

     5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilità.

     6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilità volontaria e d'ufficio avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilità è disciplinato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.

     7. Al personale del comparto scuola si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e a quello degli enti locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68".

 

          Art. 15.

     1. L'art. 45 è sostituito dal seguente:

     "Art. 45 (Contratti collettivi). - 1. La contrattazione collettiva è nazionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

     2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.

     3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.

     4. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

     5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie.

     6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50 per la parte pubblica e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto.

     8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.

     9. Le amministrazioni pubbliche, osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Esse vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".

 

          Art. 16.

     1. L'art. 48 è sostituito dal seguente:

     "Art. 48 (Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati".

 

          Art. 17.

     1. L'art. 50 è sostituito dal seguente:

     "Art. 50 (Agenzia per la rappresentanza negoziale). - 1. E' istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'Agenzia rappresenta, a livello nazionale, in sede di contrattazione collettiva, le pubbliche amministrazioni. Ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività, con il minore onere per essa.

     2. Il Comitato direttivo dell'Agenzia è costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Uno di essi è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e un altro dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

     3. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Non possono far parte del comitato persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonché coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti ed elegge, al suo interno, un presidente.

     4. L'Agenzia si attiene alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e previo parere delle province e dei comuni per il personale rispettivamente dipendente. L'intesa delle regioni è espressa dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il parere dei comuni è reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevole, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e quello delle province dall'Unione delle province d'Italia. L'agenzia deve motivare le decisioni assunte in difformità del parere reso dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione delle province d'Italia.

     5. Le direttive indicano, tra l'altro, i criteri generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego e delle sue vicende modificative; i criteri di inquadramento; le disponibilità finanziarie totali, con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Parlamento, ed il totale della spesa per retribuzioni; i criteri per l'attribuzione, in sede di contrattazione decentrata, di voci della retribuzione legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della gestione complessiva; gli "standards" di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli.

     6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi della rappresentanza o dell'assistenza dell'Agenzia nella contrattazione collettiva.

     7. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, dell'attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi.

     8. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale decreto è istituito un comitato di coordinamento i cui componenti sono designati dalle rappresentanze dei comparti di contrattazione collettiva e sono definite altresì le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

     9. L'Agenzia si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non più di 25 dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al comma 8. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Dopo un biennio di attività dell'Agenzia, si provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il contingente di personale".

 

          Art. 18.

     1. L'art. 51 è sostituito dal seguente:

     "Art. 51 (Procedimento di contrattazione). - 1. L'Agenzia di cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata. Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimità e la compatibilità economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi.

     3. Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche è autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art. 45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla sottoscrizione è sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere all'Agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, copia dei contratti collettivi decentrati. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale.

     4. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi che comportano, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime".

 

          Art. 19.

     1. L'art. 52 è sostituito dal seguente:

     "Art. 52 (Disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). - 1. Il Ministero del tesoro, per gli aspetti di interesse regionale previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci le amministrazioni pubbliche. L'onere a carico del bilancio dello Stato è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per gli aspetti di interesse regionale previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessive disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti.

     3. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. I compiti affidati dal presente comma al predetto nucleo di valutazione sono sostitutivi dei compiti originariamente previsti dal citato art. 10.

     4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.

     5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa".

 

          Art. 20.

     1. Al comma 1 dell'art. 54 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale".

     2. Al comma 5 dell'art. 54 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti".

 

          Art. 21.

     1. All'art. 73 è aggiunto il seguente comma:

     "6 bis. Le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331".

 


[1]  La Corte costituzionale con sentenza 7 novembre 1994, n. 383, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui ha sostituito il terzo comma dell'articolo 13 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29

[2]  La Corte costituzionale con sentenza 16 maggio 2002, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, ultimo periodo.