§ 96.3.9 - Legge 30 dicembre 1989, n. 424.
Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:30/12/1989
Numero:424


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati [...]
Art. 2.      1. Al fine della ricostituzione dell'immagine del turismo balneare della costa adriatica è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 10 miliardi per la realizzazione di un programma [...]
Art. 3.      1. Ai pescatori, alle cooperative di pescatori, ai mitilicoltori ed ai maricoltori, nonchè alle imprese di trasformazione e di commercializzazione operanti nel settore della pesca nei comuni [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, pari a lire 345 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo [...]
Art. 5.      1. Per le finalità di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonchè di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi [...]
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 96.3.9 - Legge 30 dicembre 1989, n. 424.

Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico.

(G.U. 9 gennaio 1990, n. 6)

 

     Art. 1.

     1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il 30 giugno 1991 [1] .

     2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili. Possono essere ammesse ai contributi anche le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili, che gestiscono le attività di cui al comma 1 di proprietà altrui, per le finalità di cui al medesimo comma 1, in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.

     3. Sono altresì concessi contributi per un ammontare complessivo di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle località di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica. Le disponibilità di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalità indicate nel comma 9.

     4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del 40 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interessi erogati dagli istituti di credito o dalle sezioni di credito speciali. L'importo degli investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2.500 milioni per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta turistica e per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni.

     5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento.

     6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1 e strettamente connesse all'attività turistica, limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato. E' altresì raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. A garanzia dei mutui contratti per il perseguimento delle finalità previste dal presente articolo è costituito un apposito fondo dell'importo complessivo di lire 1 miliardo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore dei consorzi e delle cooperative che esercitano la garanzia fidi, operanti nelle regioni di cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

     8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti i comuni costieri, predispone un programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e una valutazione di impatto ambientale del programma entro il 28 febbraio 1990. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti di cui al presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel comma 1, è istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente della giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il presidente della giunta regionale esamina le domande e i relativi progetti presentati alla regione per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalità indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta le domande ed i progetti esecutivi che devono essere compatibili con il programma definito dalla regione e devono essere corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli enti locali. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente della giunta regionale.

     9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1989, e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonchè l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione.

     10. Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 30 giugno 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge.

     11. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1.

     12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989.

 

          Art. 2.

     1. Al fine della ricostituzione dell'immagine del turismo balneare della costa adriatica è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 10 miliardi per la realizzazione di un programma promozionale straordinario sui mercati dei Paesi generatori della domanda turistica balneare delle regioni adriatiche. Di tale somma lire 500 milioni sono destinate a una campagna di informazione sulle operazioni di controllo ambientale, con particolare riferimento alla balneabilità delle acque.

     2. Detto programma verrà elaborato da un apposito Comitato, denominato Comitato per la promozione turistica dell'Adriatico, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dagli assessori regionali competenti per territorio, da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e da cinque rappresentanti degli operatori economici del turismo designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, che valuta i progetti promozionali presentati dagli enti e dagli operatori economici interessati. Gli impegni sullo stanziamento di lire 10 miliardi previsto dal comma 1, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1989, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

     3. Il Comitato per la promozione turistica dell'Adriatico, istituito con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone i progetti finalizzati per aree specifiche avvalendosi anche delle strutture tecnico- operative delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico; per l'attuazione dei progetti può provvedersi anche mediante apposite convenzioni.

 

          Art. 3.

     1. Ai pescatori, alle cooperative di pescatori, ai mitilicoltori ed ai maricoltori, nonchè alle imprese di trasformazione e di commercializzazione operanti nel settore della pesca nei comuni delle zone costiere prospicienti le aree marine dei compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, possono essere concessi, per il solo esercizio 1989, contributi a fondo perduto per:

     a) sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca già in esercizio; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;

     b) miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre per la riproduzione e la crescita di pesci, di crostacei e di molluschi, nonchè interventi connessi allo smaltimento controllato dalle competenti autorità sanitarie di molluschi non commerciabili; miglioramento delle strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di novellame autoctono od autorizzato ai sensi del comma 5 per molluschicoltura;

     c) miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione anche al dettaglio e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale;

     d) interventi di confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca con esclusione delle reti pelagiche.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico, sono individuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorità, i parametri, i criteri di ripartizione, nonchè le modalità e le procedure per la concessione dei benefici previsti dal comma 1.

     3. Il Ministero della marina mercantile nell'anno 1990 organizza una campagna promozionale finalizzata al consumo di prodotti ittici massivi dell'Adriatico.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, ivi comprese lire 5 miliardi per gli interventi di cui al comma 3.

     5. L'introduzione di specie non autoctone nelle attività di mitilicoltura e di maricoltura è soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile, acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, in ordine alla compatibilità delle specie introdotte con l'ambiente marino. Il Ministero della marina mercantile detta le disposizioni di attuazione del presente comma.

     6. In presenza di situazioni eccezionali di degrado dell'ambiente marino dell'Adriatico il Ministro della marina mercantile può disporre il fermo cautelativo della pesca.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, pari a lire 345 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo utilizzando: quanto a lire 150 miliardi, l'accantonamento "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori"; quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento "Istituzione del fondo programmazione e progettazione di opere e infrastrutture pubbliche" e quanto a lire 145 miliardi, l'accantonamento “Progetti integrati per l'avvio di un piano pruriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e lienee metropolitane nelle aree urbane".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Per le finalità di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonchè di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di lire 100 miliardi da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri indicati dall'art. 14 della medesima legge n. 217 del 1983.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2001 dall'art. unico del D.P.C.M. 27 febbraio 2001.