§ 97.1.44 - D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 432.
Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:19/11/1998
Numero:432


Sommario
Art. 1.      1. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari dei prodotti di cui all'allegato A compresi i controlli intesi ad assicurare la protezione animale nei macelli, è dovuto, [...]
Art. 2.      1. Il Ministero della sanità informa la Commissione europea
Art. 3.      1. Il tasso di conversione è quello pubblicato ogni anno nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre e si applica a decorrere dal [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      1. Salvo quanto previsto al comma 2, i contributi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sono destinati
Art. 6.      1. L'ammontare dei contributi dovuti in base al presente decreto è determinato, secondo le rispettive competenze, dal veterinario ufficiale dell'azienda sanitaria locale ovvero dal veterinario [...]
Art. 7.      1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero per le politiche agricole, sono [...]
Art. 8.      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli da 1 a 10 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, [...]


§ 97.1.44 - D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 432. [1]

Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale.

(G.U. 16 dicembre 1998, n. 293).

 

     Art. 1.

     1. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari dei prodotti di cui all'allegato A compresi i controlli intesi ad assicurare la protezione animale nei macelli, è dovuto, secondo le modalità ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato.

     2. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi e dei prodotti di origine animale di cui all'allegato B è dovuto, secondo le modalità ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato.

     3. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi di cui all'allegato C, capitolo II, è dovuto, secondo le modalità ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato; il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede a dare conforme attuazione a quanto stabilito in sede comunitaria ai sensi dell'allegato C, capitolo I.

     4. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari su animali vivi, compresi i ratiti e i prodotti di origine animale che non rientrano nei commi 1, 2 e 3 il contributo è stabilito, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero per le politiche agricole e sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.

     5. E' vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti in applicazione del presente decreto.

     6. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono qualsiasi altra tassa o contributo sanitario previsto per le ispezioni ed i controlli di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3 e la loro certificazione; è fatta salva la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche.

 

     Art. 2.

     1. Il Ministero della sanità informa la Commissione europea:

     a) dei dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi;

     b) del tasso di conversione adottato ai sensi dell'articolo 3;

     c) del luogo o dei luoghi di riscossione dei contributi e delle modalità di riscossione dei contributi conformemente alle disposizioni di cui agli allegati A, B e C.

     2. Le autorità competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.

     3. Il Ministero della sanità, qualora ritenga che un altro Stato membro abbia fissato contributi in misura tale da non coprire oppure da coprire in misura insufficiente i costi effettivi dei controlli e delle ispezioni di cui all'articolo 1, procede in base alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27.

 

     Art. 3.

     1. Il tasso di conversione è quello pubblicato ogni anno nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre e si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     2. In deroga al comma 1:

     a) per i prodotti di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, e per quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, si considera per il 1994 il tasso di conversione in vigore il 1° settembre 1992 e per gli anni dal 1995 al 1998 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al comma 1, per gli ultimi tre anni;

     b) per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1998, si applica il tasso di conversione risultante dalla media dei tassi di conversione pubblicati, conformemente al comma 1, per gli anni 1995, 1996 e 1997.

 

     Art. 4. [2]

     1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

     2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.

Detta rideterminazione viene effettuata tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.

     3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 5.

     1. Salvo quanto previsto al comma 2, i contributi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sono destinati:

     a) per la quota del 90 per cento, alla copertura delle spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari eseguiti dal servizio veterinario delle aziende unità sanitarie locali, comprese le spese amministrative sostenute;

     b) per la quota del 3,5 per cento, ai servizi veterinari delle regioni o province autonome per il potenziamento delle attività di controllo e per il coordinamento del piano residui;

     c) per la quota del 4 per cento, agli Istituti zooprofilattici sperimentali per la copertura delle spese relative alla esecuzione dei controlli;

     d) per la quota del 2 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposito capitolo inserito nell'unità previsionale di base 4.1.1.0. "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria" dello stato di previsione del Ministero della sanità, per le spese relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione tecnico-scientifica del piano nazionale residui;

     e) per la quota dello 0,5 per cento, per le spese di funzionamento dei laboratori nazionali di riferimento per i residui.

     2. I contributi di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 4, riscossi presso i posti di ispezione frontaliera sono destinati:

     a) per la quota del 2 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposito capitolo inserito nell'unità previsionale di base 4.1.1.0. "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria" dello stato di previsione del Ministero della sanità, per la copertura delle spese connesse alle ispezioni e ai controlli veterinari eseguiti dal personale appartenente al Ministero della sanità;

     b) per la quota del 10 per cento, alle regioni e province autonome e per la quota del 5 per cento agli istituti zooprofilattici sperimentali, sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei vincoli sanitari disposti;

     c) per la rimanente quota dell'83 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato.

     3. Il Ministero della sanità verifica, entro sessanta giorni dai termini previsti dall'articolo 4, comma 1, che il contributo riscosso presso i posti di ispezione frontaliera corrisponda al costo effettivo sostenuto dagli stessi per le attività di ispezione e di controllo.

     4. Sulla base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, è rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio. Lo stesso decreto dispone anche, ove occorra in relazione alle modalità di versamento stabilite, in materia di atti sostitutivi da adottare per assicurare che la quota spettante allo Stato venga versata entro trenta giorni a far data dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la riscossione da parte dell'azienda unità sanitaria locale [3].

 

     Art. 6.

     1. L'ammontare dei contributi dovuti in base al presente decreto è determinato, secondo le rispettive competenze, dal veterinario ufficiale dell'azienda sanitaria locale ovvero dal veterinario del posto di ispezione frontaliera.

     2. Le modalità tecniche di determinazione e di versamento dei contributi di cui all'articolo 1 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. L'applicazione dei contributi previsti dal presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2.

 

     Art. 7.

     1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero per le politiche agricole, sono rideterminati, a seguito delle verifiche previste all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 5, comma 4, gli importi dei contributi di cui ai punti di seguito elencati, sulla base degli elementi di cui ai punti a fianco di ciascuno indicati [4]:

     a) allegato A, capitolo II, punto 1, in relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo II, punto 2;

     b) allegato A, capitolo III, sezione I, punto 1, in relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo III, sezione I, punto 3;

     c) allegato A, capitolo III, sezione I, punto 2, in relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo III, sezione I, punto 4;

     d) allegato A, capitolo III, sezione I, punti 1 e 2, in relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo III, sezione I, punto 5;

     e) allegato A, capitolo III, sezione II, punto 2, in relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo III, sezione I, punto 3;

     f) allegato C, capitolo II, punto 1, in relazione agli elementi di cui all'allegato C, capitolo II, punto 2.

     2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero per le politiche agricole, sono determinati i contributi di cui all'allegato B, lettere d) ed e), sulla base del costo effettivo del servizio.

     3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può stabilire, informandone previamente la Commissione europea, che, quando i prodotti della pesca sono destinati ad una successiva preparazione o trasformazione sul territorio nazionale, venga riscosso un unico contributo cumulativo, in un'unica soluzione.

 

     Art. 8.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli da 1 a 10 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 1)

 

Capitolo I

CONTRIBUTI APPLICABILI ALLE CARNI DISCIPLINATE DAL DECRETO

LEGISLATIVO 18 APRILE 1994, N. 286, DAI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA 8 GIUGNO 1982, N. 503, 30 DICEMBRE 1992, N. 559, E 17 OTTOBRE

1996, N. 607, E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE.

 

     1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione è stabilito come segue:

     a) carni bovine:

     bovini adulti: 4,5 ECU/capo;

     vitelli: 2,5 ECU/capo;

     b) solipedi/equidi: 4,4 ECU/capo;

     c) carni suine: animali di peso carcassa:

     inferiore a 25 kg: 0,5 ECU/capo;

     superiore o pari a 25 kg: 1,3 ECU/capo;

     d) carni ovine e caprine: animali di peso carcassa:

     inferiore a 12 kg: 0,175 ECU/capo;

     compreso tra 12 e 18 kg: 0,35 ECU/capo;

     superiore a 18 kg: 0,5 ECU/capo;

     e) carni di volatile da cortile:

     volatili da cortile di peso inferiore a 2 kg: 0,01 ECU/capo;

     volatili da cortile di peso da 2 kg a 5 kg: 0,02 ECU/capo;

     volatili da cortile di peso uguale o maggiore a 5 kg: 0,04 ECU/capo;

     f) carni di coniglio e di selvaggina da penna o da pelo:

     per i conigli e la piccola selvaggina da penna o da pelo, i contributi previsti alla lettera e);

     per i cinghiali, i livelli previsti alla lettera c) da aumentare se inferiori al costo dell'esame trichinello-scopico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607;

     per i ruminanti, i livelli previsti alla lettera d).

     2. Ai contributi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento delle carni di cui al punto 1 è aggiunto l'importo di 3 ECU per tonnellata di carne introdotta in un laboratorio di sezionamento, fatta salva la possibilità di adottare il regime "per ora prestata" se, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 4, risulti non coperto il costo effettivo del servizio. La scelta di detto regime comporta l'obbligo di dimostrare alla Commissione europea che l'ammontare complessivo dei contributi non copre i costi effettivi. Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stabilimento da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 55 per cento sugli importi previsti.

     3. Per il controllo o l'ispezione delle carni immagazzinate nei depositi frigoriferi, ubicati al di fuori dei macelli e dei laboratori di sezionamento, è riscosso un importo corrispondente al costo effettivo necessario per tali operazioni.

     4. Per coprire costi più elevati, le regioni e le province autonome aumentano, per singoli stabilimenti, i contributi di cui ai punti 1 e 2, in relazione all'ammontare dei costi da coprire, qualora il costo della vita e i costi salariali presentino differenze particolarmente rilevanti e ricorrano le seguenti condizioni:

     a) maggior costo dell'ispezione a seguito di una particolare mancanza di uniformità del lotto degli animali destinati ad essere macellati;

     b) maggiori tempi di attesa e tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione, a seguito di insufficiente programmazione dello stabilimento per quanto riguarda le forniture dei capi destinati ad essere macellati, oppure a seguito di ripetute mancanze e interruzioni tecniche;

     c) frequenti ritardi nell'esecuzione della macellazione;

     d) maggiori spese causate da particolari tempi di spostamento;

     e) maggiore durata a causa di frequenti cambiamenti degli orari di macellazione, non dovuti al personale di ispezione;

     f) frequenti interruzioni nelle macellazioni per le operazioni di pulizia e disinfezione;

     g) esecuzione di ispezioni dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione e, in particolare, durante l'orario notturno.

     5. Le regioni e le province autonome riducono i contributi di cui ai punti 1 e 2, fino ad un massimo del 55 per cento fino a concorrenza dei costi effettivi di ispezione, in generale, qualora il costo della vita e i costi salariali presentino differenze particolarmente rilevanti e, per singoli stabilimenti, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

     a) il numero minimo di macellazioni giornaliere deve consentire di programmare il numero necessario di persone addette all'ispezione;

     b) il numero di capi macellati deve essere costante affinché, programmando le forniture dei capi, sia possibile disporre in modo razionale del personale addetto all'ispezione;

     c) lo stabilimento deve fruire di una rigida organizzazione e programmazione e le macellazioni devono essere effettuate rapidamente, consentendo un impiego ottimale del personale addetto all'ispezione;

     d) non devono esserci tempi di attesa o altri tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione;

     e) deve essere assicurata un'uniformità ottimale dei lotti destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute.

     6. I contributi di cui ai punti 1, 2 e 3 sono riscossi, a seconda dei casi, nel macello, nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero e sono a carico del gestore o del proprietario dello stabilimento che procede alle suddette operazioni, il quale ha il diritto di trasferire il contributo riscosso per l'operazione in oggetto alla persona fisica o giuridica per conto della quale tali operazioni sono effettuate; quando l'ispezione sanitaria ante mortem sui volatili, è effettuata nell'azienda di origine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 1992 o ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1994, il 20% del contributo previsto al punto 1, lettera e), viene riscosso presso tale azienda.

     7. Qualora in uno stabilimento vengano svolte tutte le operazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e il contributo riscosso nel macello comprende tutti i contributi per tali operazioni, nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero non è riscosso alcun contributo.

 

Capitolo II

CONTRIBUTI DA APPLICARSI ALLE CARNI IMPORTATE

 

     1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per le carni importate è stabilito in 5 ECU per tonnellata di carne (ossa comprese), con un importo minimo di 30 ECU per partita.

     2. Il contributo di cui al punto 1 può essere aumentato fino a concorrenza dei costi effettivi. Una parte può essere destinata ad un fondo di solidarietà sanitaria finalizzato a potenziare i servizi veterinari per permettere loro di intervenire più efficacemente in caso di insorgenza di malattie esotiche.

     3. Il contributo di cui al punto 1 è a carico dell'importatore o del suo agente in dogana ed è riscosso direttamente dall'ufficio del posto di ispezione frontaliera.

 

Capitolo III

CONTRIBUTI APPLICABILI AI PRODOTTI DELLA PESCA

DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO

30 DICEMBRE 1992, N. 531, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

 

Sezione I

Produzione nazionale

 

     1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per le spese di ispezione inerenti ai controlli sanitari previsti al capitolo V, punto II, dell'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modifiche, è pari a 1 ECU per tonnellata di prodotti della pesca e, oltre le 50 tonnellate, a 0,5 ECU per tonnellata. Il contributo è riscosso al momento della prima commercializzazione ed è a carico del primo acquirente.

     2. In deroga al punto 1, il contributo riscosso sulle specie di cui all'allegato II del regolamento (CEE) 3703/85 della Commissione, non deve superare 50 ECU per partita scaricata, qualora i costi effettivi non superino tale importo, salvo livello inferiore autorizzato con procedura comunitaria.

     3. La riscossione del contributo di cui al punto 1 non pregiudica la riscossione di quello previsto al punto 4 in caso di ulteriore trasformazione dei prodotti della pesca.

     4. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per le spese di ispezione inerenti ai controlli sanitari effettuati a norma del capitolo V, punto I, dell'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, ed ai controlli sanitari previsti al punto II del suddetto capitolo è pari a 1 ECU per tonnellata. Tale contributo è riscosso per ogni tonnellata di prodotto della pesca che entra in uno stabilimento di preparazione o di trasformazione ovvero proveniente da una nave officina; inoltre, in caso di ispezione di una nave officina all'estero, è dovuto un contributo pari al costo effettivo di tali ispezioni.

     5. E' fatta salva la possibilità di adottare il regime "per ora prestata", se, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 4, risulti non coperto il costo effettivo del servizio. La scelta di detto regime comporta l'obbligo di dimostrare alla Commissione europea che gli importi dei contributi di cui ai punti 1 e 4 non coprono i costi effettivi del servizio.

     6. Gli importi di cui al punto 1 possono essere diminuiti, quando le operazioni di controllo sono agevolate dal fatto che la freschezza e la calibrazione dei prodotti della pesca sono classificate a norma del regolamento (CE) 2406/96 o le operazioni di prima vendita sono raggruppate in un impianto collettivo per le aste o in un mercato ittico all'ingrosso; in tal caso la riduzione non può essere superiore al 55%, salvo riduzione supplementare autorizzata con procedura comunitaria.

     7. L'importo di cui al punto 4 può essere ridotto, e la riduzione non può essere superiore al 55%, salvo riduzione supplementare autorizzata con procedura comunitaria, quando le operazioni di preparazione o di trasformazione avvengono nel medesimo luogo in cui si effettua la prima vendita o la trasformazione, oppure, per un dato stabilimento, le condizioni di funzionamento e le garanzie offerte dall'autocontrollo consentono una riduzione dei bisogni del personale ispettivo.

     8. Per i controlli dei prodotti della pesca negli stabilimenti in cui si effettuano soltanto le operazioni di refrigerazione, di congelamento, di imballaggio o di deposito, presso gli stabilimenti, è riscosso un importo corrispondente al costo effettivo solo se tali spese non sono coperte dagli importi di cui ai punti 1 e 4.

     9. I contributi di cui ai punti 4 e 8 sono a carico dell'imprenditore o del proprietario dello stabilimento che procede a tali operazioni, il quale ha il diritto di trasferirli alla persona fisica o giuridica per conto della quale le operazioni sono effettuate.

     10. I prodotti della pesca provenienti da un Paese comunitario devono essere corredati di un'attestazione scritta o di qualsiasi altra prova che dimostri il pagamento individuale o globale dei contributi previsti al punto 1, tranne nel caso in cui si tratti di prodotti della pesca destinati ad essere preparati o trasformati sul territorio nazionale, purché l'importo complessivo del contributo sia pagato nello stabilimento di trasformazione o di preparazione.

 

Sezione II

Importazione

 

     1. Per i prodotti della pesca catturati nel loro ambiente naturale da una nave battente bandiera di un paese terzo si applicano le disposizioni previste alla sezione I, punto 1, e, oltre al contributo ivi previsto, è dovuto un contributo pari a 1 ECU per tonnellata sbarcata, per coprire le spese di ispezione inerenti a tale tipo di nave e di sbarco.

     2. Per i prodotti della pesca per i quali vige l'obbligo di passare attraverso un posto di ispezione frontaliera, il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è pari a 5 ECU per tonnellata con un minimo di 30 ECU per partita. Nel caso si tratti di una quantità superiore alle 100 tonnellate, il contributo è pari a:

     a) 1,5 ECU per tonnellata per il pescato che non ha subito nessuna lavorazione al di fuori della eviscerazione;

     b) 2,5 ECU per tonnellata supplementare per i prodotti della pesca diversi da quelli di cui alla lettera a).

     3. I contributi di cui al punto 2 sono rideterminati fino a concorrenza dei costi effettivi; essi sono a carico dell'importatore o del suo agente in dogana e sono riscossi direttamente presso l'ufficio del posto di ispezione frontaliera.

     4. I contributi previsti dalla sezione I si applicano alle importazioni scaricate da pescherecci appartenenti a società miste registrate a norma delle disposizioni comunitarie in materia fino al 31 dicembre 1999.

 

 

ALLEGATO B

(articolo 1, comma 2)

CONTRIBUTI VOLTI AD ASSICURARE I CONTROLLI SUGLI

ANIMALI VIVI E SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

PREVISTI DALLA DIRETTIVA 96/23/CE.

 

     1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è stabilito come segue:

     a) per gli animali vivi destinati alla macellazione e le carni di cui all'allegato A, capitolo I: 1,35 ECU per tonnellata di carne macellata;

     b) per i prodotti dell'acquacoltura di cui all'allegato A, capitolo III: 0,01 ECU per tonnellata commercializzata;

     c) per il latte ed i prodotti lattiero-caseari: 0,02 ECU per mille litri di latte crudo;

     d) per gli ovoprodotti, l'importo corrispondente al costo effettivo del controllo;

     e) per il miele, l'importo corrispondente al costo effettivo dell'ispezione o del controllo.

     2. Il contributo di cui al punto 1, lettera a), è riscosso integralmente nel macello; quello di cui al punto 1, lettera b), nello stabilimento che procede alla preparazione o alla trasformazione; quello di cui al punto 1, lettera c), nello stabilimento di raccolta del latte crudo.

     3. Il contributo di cui al punto 1 è a carico del gestore o del proprietario dello stabilimento interessato, il quale ha il diritto di trasferire il contributo versato per l'operazione alla persona fisica o giuridica per conto della quale l'operazione è effettuata.

 

 

ALLEGATO C

(articolo 1, comma 3)

 

Capitolo I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI

CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GENNAIO 1993, N. 28.

 

     1. Per assicurare il finanziamento dei controlli all'origine è riscosso un contributo.

     2. Il campo di applicazione, il livello del contributo, le sue modalità di applicazione, la determinazione dei contribuenti nonché le eccezioni, sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, in conformità a quanto stabilito in sede comunitaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

 

Capitolo II

IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI

 

     1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, per gli animali vivi provenienti da Paesi terzi, è stabilito come segue:

     a) 5 ECU per tonnellata di peso vivo con un importo minimo di 30 ECU per partita per gli animali delle specie di cui al capitolo I, punto 1, dell'allegato A, e cioè ruminanti, suidi, equidi, pollame e conigli;

     b) 30 ECU per partita, per gli animali di specie diverse da quelle di cui alla lettera a).

     2. I contributi di cui al punto 1 sono rideterminati fino a concorrenza dei costi effettivi; essi sono a carico dell'importatore o del suo agente in dogana e sono riscossi direttamente dall'ufficio del posto di ispezione frontaliera.

 


[1] Abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 31 ottobre 2003, n. 306.

[3] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 31 ottobre 2003, n. 306.

[4] Alinea così modificato dall'art. 9 della L. 31 ottobre 2003, n. 306.