§ 4.5.21 - Legge Regionale 13 agosto 1999, n. 21.
Realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra il Porto fluviale dell'Emilia Centrale in località Pieve Saliceto e la Cispadana.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:13/08/1999
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto dell'intervento.
Art. 3.  Assegnazione del finanziamento.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 4.5.21 - Legge Regionale 13 agosto 1999, n. 21.

Realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra il Porto fluviale dell'Emilia Centrale in località Pieve Saliceto e la Cispadana.

(B.U. n. 104 del 17 agosto 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con le previsioni contenute nel Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), promuove la realizzazione sul fiume Po del Porto dell'Emilia Centrale (PEC) e delle necessarie infrastrutture di collegamento funzionali allo sviluppo del porto ed alla integrazione tra le diverse modalità di trasporto.

 

     Art. 2. Oggetto dell'intervento.

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede un finanziamento alla Provincia di Reggio Emilia per la realizzazione del raccordo stradale di collegamento tra la Cispadana ed il Porto dell'Emilia Centrale (PEC), in località Pieve Saliceto (RE).

     2. La proprietà del raccordo stradale di cui al comma 1 è attribuita alla Provincia di Reggio Emilia che provvede alla classificazione ed all'inserimento della stessa nel proprio demanio.

 

     Art. 3. Assegnazione del finanziamento.

     1. La misura del finanziamento regionale è definita dalla Giunta regionale e può giungere sino alla totale copertura della spesa ritenuta ammissibile.

     2. Alla liquidazione e all'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge provvede il dirigente competente ai sensi della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Per l'esercizio 1999, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, e ammontanti a Lire 5.000.000.000 (pari a Euro 2.582.284,49), la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, di approvazione del "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999-2001 ", con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 fondo per far fronte al provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione spese di investimento di sviluppo", alla voce n. 9 dell'elenco n. 5 allegato a detta legge regionale.

     2. Per gli esercizi successivi al 1999 potranno essere disposte ulteriori autorizzazioni di spesa, a valere sugli interventi di cui alla presente legge, in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 3l.