Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 12/12/2014 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e [...] |
Art. 2. Introduzione dell'articolo 39-ter della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione). |
Art. 3. Nuove autorizzazioni di spesa copertura degli oneri. |
Art. 4. Disposizioni per il contenimento della spesa. |
Art. 5. Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza. |
Art. 6. Distacchi, aspettative e permessi sindacali. |
Art. 7. Ricambio generazionale. |
Art. 8. Modifica del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 6.1.201 - L.R. 12 dicembre 2014, n. 12.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria).
(B.U. 16 dicembre 2014, n. 50, numero straordinario 2)
Art. 1. Modifica dell'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, la misura è fissata al 30 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'anno 2015, al 33 per cento dell'ammontare accertato nell'anno 2016 e al 40 per cento dell'ammontare accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 20 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.”;
b) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, il finanziamento, anziché del 30, è aumentato del 46 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2015, del 50 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2016 e del 60 per cento del diritto camerale accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 30 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.”.
Art. 2. Introduzione dell'articolo 39-ter della
1. Dopo l'articolo 39-bis della
“Art. 39 ter. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
1. La Regione e i relativi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al
2. La Regione applica l'articolo 1, comma 551, della
3. Resta ferma la possibilità di adottare, anche prima del termine previsto dal comma 1, una legge regionale per disciplinare in modo organico l'adeguamento della normativa regionale in materia di contabilità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”.
Art. 3. Nuove autorizzazioni di spesa copertura degli oneri.
1. Per i fini di cui all'articolo 4, comma 1, della
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sull'unità previsionale di base 03125 per euro 550.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2017 e autorizzati per gli interventi di cui all'articolo 4 della
3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 4. Disposizioni per il contenimento della spesa.
1. Le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della
2. In considerazione dell'articolo 3, commi 4 e 7 del
Art. 5. Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza.
1. E' fatto divieto alla Regione, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ai rispettivi enti strumentali di conferire incarichi di consulenza, di collaborazione, di studio e di ricerca a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché di conferire agli stessi incarichi dirigenziali o direttivi. E' inoltre fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti cariche in organi di governo degli enti strumentali rispettivamente della Regione e delle Camere di commercio.
2. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi a titolo gratuito, fatto comunque salvo il rimborso delle eventuali spese previste nell'atto di incarico, nei limiti fissati dai Regolamenti per il rimborso delle spese dei componenti di organismi e commissioni, purché rendicontate.
3. In caso di non ottemperanza a quanto previsto da questo articolo è disposta la decadenza dall'incarico.
4. Gli incarichi e le cariche conferiti prima dell'entrata in vigore di questa legge continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente fino alla loro scadenza.
Art. 6. Distacchi, aspettative e permessi sindacali.
1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le riduzioni previste dall'articolo 7 del
Art. 7. Ricambio generazionale.
1. Per favorire il ricambio generazionale del proprio organico, previo confronto con le organizzazioni sindacali, la Regione può autorizzare il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il periodo mancante fino al collocamento a riposo, alla riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra un minimo e un massimo dell'orario di lavoro a tempo pieno, stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 5, quando il dipendente:
a) ha un'età anagrafica non inferiore a sessanta anni o gli restano non più di cinque anni per la maturazione del requisito per la pensione anticipata o di vecchiaia;
b) ha prestato servizio con orario di lavoro a tempo pieno in via continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la presentazione della domanda oppure, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale, ha prestato servizio a tempo parziale nell'ultimo anno antecedente la presentazione della domanda.
2. La riduzione dell'orario autorizzata ai sensi del comma 1 non può essere revocata.
3. Per il periodo mancante fino al collocamento a riposo l'amministrazione assume a proprio carico i contributi pensionistici e previdenziali del dipendente in possesso dei requisiti indicati dal comma 1, integrando la contribuzione per la differenza tra l'imponibile corrispondente all'orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale svolto al momento della domanda e l'imponibile effettivo, compresa la quota a carico del dipendente.
4. Le economie di spesa derivanti dall'applicazione delle misure previste da questo articolo sono impiegate per la copertura finanziaria delle spese per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.
5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate anche al personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.
Art. 8. Modifica del comma 7 dell'articolo 5 della
1. Al comma 7 dell'articolo 5 (Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare) della
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.