Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 14/12/2011 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Prestazione di garanzie) |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. (Unioni di comuni) |
Art. 6. (Mobilità inter-enti) |
Art. 7. (Norme in materia di personale) |
Art. 8. |
Art. 9. (Diritti di segreteria) |
Art. 10. |
Art. 11. (Società cooperative edilizie) |
Art. 12. (Cessione del capitale sociale della società Pensplan Centrum S.p.A.) |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. (Assegnazione temporanea di personale a società costituite o partecipate dal Comune) |
Art. 16. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.184 - L.R. 14 dicembre 2011, n. 8.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)
(B.U. 20 dicembre 2011, n. 51 - S.O. n. 2)
Art. 1. (Prestazione di garanzie)
1. La Giunta regionale è autorizzata a prestare fideiussioni, ai sensi dell’articolo 1944 del Codice Civile, o altre forme di garanzia diretta o indiretta, a fronte di obbligazioni e/o di finanziamenti assunti da società partecipate anche indirettamente dalla Regione, per l’attuazione e lo sviluppo di interventi di rilevante interesse della medesima.
2. La Giunta regionale delibera i criteri, le modalità e i limiti per la prestazione delle garanzie di cui al comma 1 nel rispetto dell’ordinamento comunitario.
3. Nel bilancio regionale sono disposti gli stanziamenti necessari, in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Regione, come definiti con deliberazione della Giunta regionale per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie di cui al comma 1, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell’articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie [1].
4. [Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell’articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile, nonché degli oneri effettivi conseguenti all’esercizio infruttuoso delle azioni di regresso per le garanzie di cui al comma 3, sono autorizzati nel bilancio della Regione appositi stanziamenti] [2].
5. [La Giunta regionale è autorizzata a disporre le necessarie variazioni al bilancio, ai sensi dell’articolo 13 della
Art. 2. [Modifiche alla
1. Alla
a) con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la misura della diaria, come determinata ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 2 della
b) al comma 2 dell’articolo 2 della
c) le misure di cui alle lettere a) e b) hanno efficacia fino alla fine della XIV Legislatura.
Art. 3. [Modifiche alla
1. All’articolo 1 della
“4-bis. Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 5. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà del contributo massimo finalizzato al sostegno della previdenza complementare fissato ai commi 2 e 4. La regolarità dei conferimenti nel fondo, successivamente alla presentazione della domanda di uno dei contributi di cui al presente articolo, costituisce requisito per un eventuale ulteriore accesso ai contributi stessi. In mancanza di regolarità la propria posizione contributiva può essere comunque regolarizzata secondo i criteri e le modalità stabiliti con il suddetto regolamento regionale.”.
2. All’articolo 2 della
“2-bis. Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 3. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà del contributo massimo fissato ai commi 1 e 2.”.
3. All’articolo 3, comma 1 della
4. All’articolo 3, comma 4 della
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo valutati in euro 16 milioni si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 09105.000 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) dello stato di previsione della spesa. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 09105.000 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) dello stato di previsione della spesa entro i limiti di cui all’articolo 3, comma 5 della
6. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 3 e nei limiti previsti dall’articolo 5 della
Art. 4. [Modifiche alla
1. L’articolo 19 della
“Art. 19
(Controllo sugli atti)
1. La legge provinciale definisce la disciplina e il regime dei controlli sugli atti adottati dalle aziende.”.
2. All’articolo 40, comma 5 della
3. Fino all’entrata in vigore della disciplina provinciale prevista dai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 19 e 40 della
4. All’articolo 2, comma 4 della
Art. 5. (Unioni di comuni)
1. Ai fini dell’ammissione dei progetti di unione di comuni con popolazione complessiva inferiore ai 10.000 abitanti al finanziamento regionale previsto dai commi 6 e 7 dell’articolo 42 della
Art. 6. (Mobilità inter-enti)
1. I posti vacanti di dirigente previsti nelle dotazioni organiche dei Comuni, delle Comunità e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona possono esssere coperti mediante la mobilità di dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la rispettiva Provincia o i suoi enti strumentali, previa richiesta alla Giunta provinciale. Qualora il dirigente individuato dalla Giunta provinciale non esprima il proprio consenso alla mobilità, lo stesso è comandato presso l’ente richiedente. La contrattazione collettiva provinciale disciplina gli aspetti economici relativi all’applicazione di questa disposizione. Nelle more della stipula del contratto collettivo, il personale comandato conserva il trattamento economico in godimento.
2. Nel caso di trasferimento di attività svolte dai Comuni, loro Aziende o Istituzioni, alle Comunità istituite dalla
3. Qualora a seguito del trasferimento di cui al comma 2 emergano eccedenze di personale, possono essere trasferite alle Comunità, in presenza di posti disponibili, ulteriori unità di personale, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva.
Art. 7. (Norme in materia di personale)
1. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, i trattamenti economici conseguenti alla progressione economica e ai passaggi all'interno dell'area maturati nel triennio 2011-2012-2013 non competono per i periodi fino al 31 dicembre 2013 [4].
2. Il comma 1 si applica anche al personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano.
3. Al comma 5 dell’articolo 5 della
Art. 8. [Modifiche alla
1. Nel comma 116 dell’articolo 18 della
Art. 9. (Diritti di segreteria)
1. Nell’articolo 6 della
“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i diritti di segreteria riscossi, ai sensi dell’articolo 8 della
Art. 10. [Modifica dell’articolo 34 della
1. Nell’articolo 34, comma 1, lettera c) della
Art. 11. (Società cooperative edilizie)
1. Il comma 2 dell’articolo 49 della
“2. Le società cooperative edilizie di abitazione devono perseguire lo scopo di realizzare un programma di edilizia residenziale. Queste cooperative, anche qualora intendano beneficiare delle agevolazioni previste in materia di edilizia abitativa, devono avere almeno tre soci ognuno dei quali destinatario di un’unità abitativa indipendente.”.
Art. 12. (Cessione del capitale sociale della società Pensplan Centrum S.p.A.)
1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere alle due Province autonome, anche a titolo gratuito, azioni della società PensPlan Centrum S.p.A. fino ad una partecipazione complessiva pari al 2 per cento del capitale sociale.
Art. 13. [Modifiche alla
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della
“3. Oltre ai Fondi pensione di cui all’articolo 1, la società può offrire servizi e consulenze tecniche connesse alla materia della previdenza in genere, nonché connesse con la gestione amministrativa, contabile, organizzativa e logistica, a Fondi sanitari, Fondi per la non autosufficienza e organismi simili. La società può inoltre realizzare progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare attraverso l’istituzione di enti ed organismi, anche associativi, connessi alla sanità integrativa o alle altre materie di cui al presente articolo, nell’ambito delle quali può altresì svolgere studi e ricerche. Il Centro pensioni complementari regionali è tenuto poi ad operare gli interventi di cui all’articolo 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento nello stesso previsto.”.
Art. 14. [Modifica dell’articolo 3 della
1. All’articolo 3, comma 4 della
2. A decorrere dall’esercizio 2012, al finanziamento delle spese gestionali sostenute dalla Provincia autonoma di Trento per le attività connesse all’accesso dei cittadini all’intervento previsto dall’articolo 3 della
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 09105.000 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) dello stato di previsione della spesa entro i limiti di cui all’articolo 3, comma 5 della
Art. 15. (Assegnazione temporanea di personale a società costituite o partecipate dal Comune)
1. In caso di motivate esigenze, il Comune può disporre, ai sensi dell’articolo 23-bis, commi 7 e 8 del
Art. 16. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 28 della
[2] Comma abrogato dall'art. 28 della
[3] Comma abrogato dall'art. 28 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della