§ 1.3.12 - L.R. 26 febbraio 1995, n. 2.
Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:26/02/1995
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Principi generali).
Art. 2.  (Indennità e diaria)
Art. 3.  (Sospensione degli emolumenti per motivi penali).
Art. 4.  (Assegno vitalizio per i Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa).
Art. 4 bis.  (Contributo di solidarietà).
Art. 4 ter.  (Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature).
Art. 5.  (Indennità di fine mandato e fondo di solidarietà).
Art. 6.  (Norme non applicabili).
Art. 7.  (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza).
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.  (Norma finanziaria).


§ 1.3.12 - L.R. 26 febbraio 1995, n. 2. [1]

Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

(B.U. 28 febbraio 1995, n. 9).

 

Art. 1. (Principi generali).

     1. Ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige spetta il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto per i membri della Camera dei Deputati, fatte salve le limitazioni indicate nelle disposizioni seguenti.

 

     Art. 2. (Indennità e diaria) [2]

     1. L’indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la diaria di cui all’arti¬colo 2 della medesima legge che spetta a tutti i Consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridotte alla misura pari all’80 per cento di quelle fissate al 31 gennaio 2005, come rivalutate fino al periodo di riferimento 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 [3].

     2. La rivalutazione della indennità e della diaria di cui al comma 1 riprende annualmente in base all’indice ISTAT, con base 1° gennaio 2009, a partire dall’avvenuto assorbimento della somma corrispondente all’incremento ISTAT non applicato, entro il limite del 12 per cento complessivo [4].

     3. La modalità di rivalutazione e relativa interruzione stabilita dai commi 1 e 2 opera per tutti gli istituti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia previsto un incremento in base all’indice ISTAT.

     4. Ai componenti dell’Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti di cui al comma 1, nelle seguenti misure mensili lorde: Presidente 45 per cento, Vicepresidenti 22,5 per cento, Segretari questori 11,25 per cento. Le indennità di funzione spettanti ai membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.

 

     Art. 3. (Sospensione degli emolumenti per motivi penali).

     1. La corresponsione dell'indennità e della diaria di cui all'articolo 2 è sospesa di diritto nei casi di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato.

     2. Nelle ipotesi di sospensione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera a favore del Consigliere la concessione di un assegno alimentare pari ad un terzo dell'indennità consiliare.

     3. Nel caso di cessazione della sospensione, al Consigliere sono corrisposti, con riferimento al periodo di sospensione, gli interi emolumenti rivalutati ai sensi di legge, previa detrazione dell'assegno già corrisposto ai sensi del comma 2.

 

     Art. 4. (Assegno vitalizio per i Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa). [5]

     1. Ai Consiglieri, in carica fino alla XIII Legislatura compresa, dopo la cessazione dal mandato, spetta, quale parte integrante dell’indennità, l’assegno vitalizio secondo i criteri ed in base ai requisiti previsti per i membri della Camera dei Deputati fatta eccezione per l’età che è elevata da sessanta a sessantacinque anni ed il periodo minimo di contribuzione che è elevato da cinque anni a due Legislature complete. Una di esse può essere stata svolta anche in forma parziale purché almeno per la sua metà, ma in questo caso per il periodo mancante al completamento della Legislatura è previsto l’obbligo di versamento del contributo da parte del Consigliere interessato.

     2. La misura massima dell’assegno vitalizio è altresì limitata al 76 per cento dell’indennità parlamentare lorda, esclusa la diaria, e spetta dopo venti anni di contribuzione. La misura dell’assegno dopo due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, è pari al 38 per cento dell’indennità parlamentare lorda, esclusa la diaria, ed è aumentata del 3,80 per cento per ogni anno di contribuzione secondo la tabella di cui all’allegato A).

     3. L’indennità parlamentare da prendere in considerazione è quella vigente dal 1° gennaio dell’ultimo anno in carica e successivamente rivalutata in base all’indice ISTAT, per il lasso di tempo che intercorre tra il 31 dicembre dell’ultimo anno di carica ed il 1° gennaio in cui decorre la corresponsione dell’assegno. Per i Consiglieri in carica nel periodo dal 1° gennaio 2008 al termine della XIII Legislatura l’indennità parlamentare da prendere in considerazione è quella in vigore al 1° gennaio 2008, rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT fino al 1° gennaio dell’anno in cui decorre la corresponsione dell’assegno. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l’assegno vitalizio è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT [6].

     4. Per tutti i Consiglieri, che al termine della XIII Legislatura non abbiano versato contributi per l’assegno vitalizio per la durata di quattro Legislature, la misura dell’assegno vitalizio netto al momento della maturazione e per tutti gli anni successivi di godimento non può essere superiore al trattamento economico netto del Consigliere [7].

     5. Il contributo obbligatorio per l’assegno vitalizio è fissato al 18 per cento dell’indennità consiliare, esclusa la diaria, e, con decorrenza 1° gennaio 2005, nella misura del 21 per cento.

     6. Con decorrenza dalla XIV Legislatura il contributo obbligatorio per l’assegno vitalizio è fissato nella misura del 30 per cento dell’indennità consiliare di cui all’articolo 2, esclusa la diaria.

     7. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo di due Legislature, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, previsto per il conseguimento dell’assegno vitalizio ha diritto alla restituzione delle quote del contributo obbligatorio versate, incrementate dai risultati ottenuti dai fondi di cui al comma 12.

     8. Tutti i Consiglieri, in carica nella XIII Legislatura, indipendentemente dallo stato civile e dall’avere o meno prole, sono tenuti a corrispondere una apposita quota obbligatoria corrispondente al 4 per cento dell’indennità consiliare lorda. Gli importi corrisposti da chi non è coniugato ed è senza prole serviranno a tutelare gli aventi diritto all’eventuale verificarsi delle condizioni. Per la XIV e successive Legislature tale contribuzione è compresa nel contributo di cui al comma 6. Tale contribuzione comporta il diritto da parte del coniuge e dei figli, nel caso di decesso del Consigliere che abbia maturato due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, ad ottenere l’attribuzione della quota del 60 per cento dell’importo lordo del vitalizio goduto dal Consigliere. La quota al coniuge e ai figli si devolverà nelle percentuali previste dalle disposizioni relative alla successione legittima. La perdita del diritto da parte di uno dei beneficiari alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli eventuali altri aventi diritto. Tale disciplina si estende anche ai titolari e a chi è in aspettativa di ottenere l’assegno vitalizio. Al Consigliere che ha terminato il mandato elettivo e che non risulta essere coniugato ed è senza prole avente diritto alla quota o che non abbia raggiunto due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, vengono restituiti i contributi versati, quantificati sulla base dei risultati ottenuti dal fondo di cui al comma 12. La restituzione dei contributi quantificati in base ai risultati della specifica gestione avviene anche per i Consiglieri regionali eletti nella XI e XII Legislatura che non abbiano effettuato due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1. L’Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le relative modalità operative [8].

     9. L’assegno vitalizio diretto e la quota, o la parte di essa, attribuita al coniuge e ai figli vengono sospesi per la durata del mandato se il titolare viene a far parte di qualsiasi Consiglio regionale, del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano. Alla cessazione dal mandato l’assegno o la quota saranno ripristinati e, in caso di mandato nel Consiglio regionale del Trentino- Alto Adige, tenendo conto dell’ulteriore periodo di contribuzione entro i limiti massimi previsti dalla presente legge.

     10. Nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità, nonché dei Consiglieri il cui mandato sia iniziato o svolto prima della XI Legislatura si applicano le disposizioni sull’assegno vitalizio di reversibilità di cui alla disciplina regolamentare.

     11. Gli assegni vitalizi spettanti in base all’appartenenza ad altri Consigli regionali, al Parlamento nazionale o europeo o alle Giunte provinciali sono cumulabili con quello del Consiglio regionale solo fino al tetto massimo previsto per la Camera dei Deputati. L’assegno vitalizio erogato dal Consiglio regionale viene a tal fine decurtato. Il Consigliere è tenuto a dichiarare all’Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio o l’entità degli assegni vitalizi in godimento e ogni eventuale variazione agli stessi.

     11-bis. Le persone nominate dalla Regione con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all’articolo 1, commi dal 725 al 734 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 non percepiscono per tali incarichi alcun compenso, se sono già titolari di un vitalizio derivante dall’appartenenza ad un Consiglio provinciale rispettivamente regionale, al Parlamento nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle istituzioni summenzionate non possono essere conferiti incarichi di consulenza retribuiti dal Consiglio o dalla Giunta regionale. Gli ex membri delle suddette istituzioni non possono assumere nel quinquennio successivo al termine del mandato politico alcun incarico retribuito di amministratore o sindaco per conto della Regione. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è delegato ad emanare il relativo regolamento [9].

     12. I contributi obbligatori previsti dalla presente legge, ad eccezione della trattenuta prevista dagli articoli 4-ter e 5, e gli importi iscritti nelle attuali gestioni costituiscono un unico fondo che concorre a ridurre l’onere per gli assegni vitalizi e di reversibilità a carico del bilancio del Consiglio regionale. L’Ufficio di Presidenza con proprio regolamento disciplina la gestione della contribuzione e individua una idonea garanzia a tutela dei versamenti effettuati dai Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura.

 

     Art. 4 bis. (Contributo di solidarietà). [10]

     1. A carico degli assegni vitalizi e di reversibilità dei Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa viene effettuata, con decorrenza 1° gennaio 2005, una trattenuta del 4 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

     2. L’Ufficio di Presidenza con regolamento individuerà le relative modalità operative.

 

     Art. 4 ter. (Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature). [11]

     1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature, dopo la cessazione del mandato, spetta, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del mandato, se superiore, un trattamento indennitario. 2. La misura del trattamento indennitario viene determinata sulla base delle contribuzioni di cui all’articolo 4, comma 6, come incrementate da un interesse pari alla rivalutazione annua dell’indice ISTAT e dai risultati ottenuti dallo specifico fondo. La rivalutazione avrà effetto fino al raggiungimento del diritto al trattamento indennitario.

     3. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione di un trattamento indennitario è di una Legislatura. Al Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo spetta la restituzione della contribuzione come prevista dal comma 2.

     4. Il Consigliere, alla cessazione del mandato, ha le seguenti opzioni:

a) restituzione dell’intero montante come determinato dal comma 2;

b) trasformazione del montante, al momento della maturazione del diritto di erogazione del trattamento indennitario, in rendita vitalizia erogata dal Consiglio regionale secondo le modalità definite dall’Ufficio di Presidenza, con facoltà del Consigliere di optare per una rendita reversibile.

     5. L’Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le modalità di conversione in rendita avuto riguardo a basi demografiche/attuariali vigenti alla data di conversione, applicando, se del caso, i massimi tassi di interesse garantibili e consentiti dalla legislazione vigente al momento del calcolo dei coefficienti medesimi.

     6. Il montante accumulato, in caso di decesso del Consigliere prima dell’acquisizione del diritto all’erogazione del trattamento indennitario, sarà devoluto in base alla disciplina inerente alla successione legittima.

     7. Il contributo obbligatorio di cui all’articolo 4, comma 6 costituisce il “fondo indennità” amministrato con le modalità del fondo di solidarietà di cui all’articolo 5. L’erogazione del trattamento indennitario nella misura e con i requisiti previsti dal presente articolo rimane a carico del bilancio del Consiglio regionale il quale liquida a proprio favore la posizione nel fondo del beneficiario. Le eventuali quote di rendita finanziaria maturate dal fondo di cui al presente comma concorreranno a ridurre l’onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Indennità di fine mandato e fondo di solidarietà). [12]

     1. Ai fini previdenziali, i Consiglieri sono tenuti a versare un contributo mensile obbligatorio in misura percentuale riferita all’indennità consiliare, esclusa la diaria, pari a quella prevista per i membri del Parlamento, al fondo di solidarietà e, con decorrenza 1° gennaio 2005, pari al 10 per cento dell’indennità consiliare, esclusa la diaria.

     2. Con decorrenza dalla XIV Legislatura l’Ufficio di Presidenza è delegato ad individuare la percentuale riferita all’indennità consiliare, esclusa la diaria, a titolo di contributo mensile obbligatorio da versare al fondo di solidarietà in misura non superiore al 10 per cento.

     3. Alla fine di ogni Legislatura il Consigliere o gli aventi diritto nel caso di decesso del Consigliere nel corso della Legislatura, hanno diritto ad ottenere una indennità di fine mandato quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal fondo. Il tutto senza oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

     4. Per i periodi di mandato anteriori alla XI Legislatura, gli assegni di fine mandato saranno calcolati secondo la disciplina regolamentare con riferimento agli importi dell’indennità e della diaria vigenti al momento della liquidazione.

 

     Art. 6. (Norme non applicabili). [13]

     1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, ai Consiglieri non si applicano le disposizioni previste per i membri del Parlamento relative:

     a) al completamento del versamento delle quote in caso di anticipata chiusura di una Legislatura o di scioglimento di un Consiglio provinciale. L’Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le modalità operative per la tutela dei diritti maturati dai beneficiari;

     b) al completamento del versamento delle quote per conseguire il diritto all’assegno vitalizio minimo nel caso di mandato esercitato per un periodo inferiore a nove anni, sei mesi e un giorno;

     c) al versamento delle quote di riscatto in caso di proclamazione in corso di Legislatura ad esclusione del caso di subentro nella carica in seguito ad annullamento della elezione di un Consigliere provinciale;

     d) all’erogazione delle altre provvidenze che potranno essere deliberate dal Collegio dei deputati questori a carico del fondo di solidarietà;

     e) all’assistenza sanitaria integrativa.

 

     Art. 7. (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza).

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e rispettivamente il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e rispettivamente al Presidente della Camera.

     2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il regolamento di esecuzione della presente legge e il testo unificato coordinando la normativa in vigore.

     3. Le variazioni degli emolumenti percepiti dai componenti della Camera dei Deputati determinano, con la medesima decorrenza, la relativa variazione degli emolumenti dei Consiglieri, dei vitalizi, delle quote spettanti ai superstiti e delle ulteriori misure ricollegate agli emolumenti. Il Presidente del Consiglio provvede con proprio decreto ai relativi adeguamenti.

     4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti per i deputati.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. Per i titolari di assegno vitalizio e di reversibilità è resa definitiva, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema previsto dalla presente legge, la sospensione dell'adeguamento all'indennità parlamentare dell'importo pari a lire 1.172.337.=. Gli importi sospesi non saranno restituiti. Agli stessi non si applica altresì l'aumento della diaria per l'importo di lire 750 mila stabilita con decorrenza 15 aprile 1994 a favore dei parlamentari.

     2. Nei confronti dei titolari di assegno vitalizio e di reversibilità, nonché dei Consiglieri il cui mandato sia iniziato o svolto prima dell'attuale legislatura sono fatti salvi, in quanto più favorevoli:

     a) le percentuali di riferimento dell'assegno vitalizio all'indennità consiliare già applicate o comunque maturate alla data di entrata in vigore della presente legge; l'Ufficio di Presidenza è incaricato di predisporre un'apposita tabella per la trasposizione delle percentuali alla nuova voce di riferimento costituita dalla indennità parlamentare, esclusi gli aumenti di cui al comma 1;

     b) i requisiti di età per conseguire l'assegno vitalizio secondo il regolamento previgente;

     c) i requisiti minimi di appartenenza al Consiglio e di contribuzione per conseguire l'assegno vitalizio secondo il regolamento previgente;

     d) in deroga al comma 11 dell'articolo 4, i diritti in base alla previgente normativa [14].

     3. Il diritto alla restituzione dei contributi versati dai Consiglieri che non hanno maturato il periodo minimo ai sensi dell'articolo 4 antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, si limita a quelli versati dall'inizio della precorsa legislatura che saranno rivalutati per tale periodo nella misura dell'8 per cento annuo.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. Alla copertura dell'onere previsto per l'anno 1995 in 31 miliardi 750 milioni, si provvede per 27 miliardi 800 milioni con lo stanziamento inserito al capitolo di spesa n. 1 del bilancio di previsione della Regione per il medesimo esercizio che presenta sufficiente disponibilità e per la differenza pari a lire 3 miliardi 950 milioni con riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

 

 

Allegato A)

Tabella con le percentuali di riferimento dell'assegno vitalizio all'indennità parlamentare (art. 4 comma 2).

 

 

Anni                             percentuale

  1                                3,80

  2                                7,60

  3                               11,40

  4                               15,20

  5                               19,00

  6                               22,80

  7                               26,60

  8                               30,40

  9 [*]                           34,20

10                               38,00

 

11                               41,80

12                               45,60

13                               49,40

14                               53,20

15                               57,00

16                               60,80

17                               64,60

18                               68,40

19                               72,20

20 e oltre                       76,00

 

 

 

[*] I riferimenti riguardanti le annualità da 1 a 9 sono applicabili solamente in caso di decesso per il computo della quota del 65 per cento a favore dei beneficiari ai sensi dell'articolo 4, comma 5, nonché ai sensi delle disposizioni transitorie.

 

 

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 17 della L.R. 21 settembre 2012, n. 6, l'art. 9 della L.R. 11 luglio 2014, n. 4 e l'art. 7 della L.R. 11 luglio 2014, n. 5.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 2009, n. 8.

[3] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 4 con la decorrenza stabilita dall’art. 8 della stessa L.R. 4/2004.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 giugno 2008, n. 4.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 giugno 2008, n. 4.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 2009, n. 8.

[9] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 giugno 2008, n. 4.

[10] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 4 con la decorrenza ivi prevista dall’art. 8 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 15 novembre 2019, n. 7.

[11] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 4 con la decorrenza stabilita dall’art. 8 della stessa L.R. 4/2004 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 giugno 2008, n. 4.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 4 con la decorrenza stabilita dall’art. 8 della stessa L.R. 4/2004.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 4 con la decorrenza stabilita dall’art. 8 della stessa L.R. 4/2004.

[14] Lettera così modificata dall’art. 6 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 4 con la decorrenza stabilita dall’art. 8 della stessa L.R. 4/2004.