Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 18/06/2012 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino - Alto Adige - Legge [...] |
Art. 2. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano). |
Art. 3. Interpretazione autentica. |
Art. 4. Modifica della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona). |
§ 2.1.225 - L.R. 18 giugno 2012, n. 3.
Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa.
(B.U. 27 giugno 2012, n. 26)
Art. 1. Modificazioni alla
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
"1. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, i trattamenti economici conseguenti alla progressione economica e ai passaggi all'interno dell'area maturati nel triennio 2011-2012-2013 non competono per i periodi fino al 31 dicembre 2013.".
Art. 2. Modifica dell'articolo 7 della
1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della
2. Gli organi delle Camere di commercio già insediati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza.
3. Dopo l'articolo 18 della
"Art. 18 bis. (Istituzione dei comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile)
1. Sono istituiti presso le Camere di commercio di Trento e di Bolzano i comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile. I comitati sono composti da un numero di componenti variabile, non superiore a quello previsto per il Consiglio camerale. I membri sono nominati dalla Giunta camerale, in modo da rispecchiare i settori rappresentati nel Consiglio camerale e da valorizzare la presenza delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità.
2. I comitati di cui al comma 1 sono disciplinati dallo Statuto della Camera di commercio e sono istituiti entro sessanta giorni dalla entrata in vigore di questa legge.
3. I comitati delle Camere di commercio già insediati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza.".
Art. 3. Interpretazione autentica.
1. All'articolo 3 della
"4-bis. L'assegno di cui al presente articolo è istituito in attuazione dell'articolo 6 del
Art. 4. Modifica della
1. All'articolo 5 della
"5-bis. L'azienda può, in ogni caso, cedere a titolo gratuito agli enti pubblici di cui al comma 3-bis dell'articolo 12, introdotto dall'articolo 1, comma 1 della