§ 2.1.225 - L.R. 18 giugno 2012, n. 3.
Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:18/06/2012
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modificazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino - Alto Adige - Legge [...]
Art. 2.  Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano).
Art. 3.  Interpretazione autentica.
Art. 4.  Modifica della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona).


§ 2.1.225 - L.R. 18 giugno 2012, n. 3.

Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa.

(B.U. 27 giugno 2012, n. 26)

 

Art. 1. Modificazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino - Alto Adige - Legge finanziaria).

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, i trattamenti economici conseguenti alla progressione economica e ai passaggi all'interno dell'area maturati nel triennio 2011-2012-2013 non competono per i periodi fino al 31 dicembre 2013.".

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano).

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, le parole "e del valore aggiunto di ogni settore" sono sostituite dalle parole ", del valore aggiunto e dell'ammontare del diritto annuale versato da ogni settore".

 

2. Gli organi delle Camere di commercio già insediati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

 

3. Dopo l'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 1982 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 18 bis. (Istituzione dei comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile)

1. Sono istituiti presso le Camere di commercio di Trento e di Bolzano i comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile. I comitati sono composti da un numero di componenti variabile, non superiore a quello previsto per il Consiglio camerale. I membri sono nominati dalla Giunta camerale, in modo da rispecchiare i settori rappresentati nel Consiglio camerale e da valorizzare la presenza delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità.

2. I comitati di cui al comma 1 sono disciplinati dallo Statuto della Camera di commercio e sono istituiti entro sessanta giorni dalla entrata in vigore di questa legge.

3. I comitati delle Camere di commercio già insediati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza.".

 

     Art. 3. Interpretazione autentica.

1. All'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modifiche (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. L'assegno di cui al presente articolo è istituito in attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e con riferimento all'articolo 31 della Costituzione, allo scopo di integrare, nell'ambito delle competenze della Regione, la normativa statale vigente in materia di previdenza e istituire forme di tutela e sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale. L'assegno di cui al presente articolo è da intendersi quindi, sin dal momento della sua istituzione, integrativo dell'assegno al nucleo familiare previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti) ed è cumulabile con eventuali assegni familiari erogati da Istituti previdenziali. L'assegno regionale spetta in ogni caso, in presenza dei requisiti richiesti, anche a coloro che non beneficiano dei suddetti assegni statali.".

 

     Art. 4. Modifica della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona).

1. All'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'azienda può, in ogni caso, cedere a titolo gratuito agli enti pubblici di cui al comma 3-bis dell'articolo 12, introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 26 settembre 2011, n. 7, i beni immobili il cui uso non si dimostri più utile per l'erogazione dei servizi istituzionali previsti dallo statuto, sulla base di specifici accordi istituzionali in cui siano evidenziati i benefici derivanti ai soggetti contraenti ed a seguito di esplicita autorizzazione da parte della Provincia autonoma territorialmente competente.".