Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 1. assetto istituzionale |
Capitolo: | 1.3 organi |
Data: | 30/06/2008 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Assegno vitalizio per i Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa) |
Art. 2. (Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature) |
Art. 3. (Norma transitoria) |
§ 1.3.28 - L.R. 30 giugno 2008, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 concernente «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”»
(B.U. 15 luglio 2008, n. 29)
Art. 1. (Assegno vitalizio per i Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa)
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della
2. Al comma 4 dell’articolo 4 della
3. Dopo il comma 11 dell’articolo 4 della
Art. 2. (Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature)
1. L’articolo 4-ter della
(Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta
nella XIV e nelle successive Legislature)
1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature, dopo la cessazione del mandato, spetta, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del mandato, se superiore, un trattamento indennitario. 2. La misura del trattamento indennitario viene determinata sulla base delle contribuzioni di cui all’articolo 4, comma 6, come incrementate da un interesse pari alla rivalutazione annua dell’indice ISTAT e dai risultati ottenuti dallo specifico fondo. La rivalutazione avrà effetto fino al raggiungimento del diritto al trattamento indennitario.
3. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione di un trattamento indennitario è di una Legislatura. Al Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo spetta la restituzione della contribuzione come prevista dal comma 2.
4. Il Consigliere, alla cessazione del mandato, ha le seguenti opzioni:
a) restituzione dell’intero montante come determinato dal comma 2;
b) trasformazione del montante, al momento della maturazione del diritto di erogazione del trattamento indennitario, in rendita vitalizia erogata dal Consiglio regionale secondo le modalità definite dall’Ufficio di Presidenza, con facoltà del Consigliere di optare per una rendita reversibile.
5. L’Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le modalità di conversione in rendita avuto riguardo a basi demografiche/attuariali vigenti alla data di conversione, applicando, se del caso, i massimi tassi di interesse garantibili e consentiti dalla legislazione vigente al momento del calcolo dei coefficienti medesimi.
6. Il montante accumulato, in caso di decesso del Consigliere prima dell’acquisizione del diritto all’erogazione del trattamento indennitario, sarà devoluto in base alla disciplina inerente alla successione legittima.
7. Il contributo obbligatorio di cui all’articolo 4, comma 6 costituisce il “fondo indennità” amministrato con le modalità del fondo di solidarietà di cui all’articolo 5. L’erogazione del trattamento indennitario nella misura e con i requisiti previsti dal presente articolo rimane a carico del bilancio del Consiglio regionale il quale liquida a proprio favore la posizione nel fondo del beneficiario. Le eventuali quote di rendita finanziaria maturate dal fondo di cui al presente comma concorreranno a ridurre l’onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.”.
Art. 3. (Norma transitoria)
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della
“2. Il Consigliere eletto per la prima volta nella XIII Legislatura e successivamente non rieletto può optare al posto della restituzione della contribuzione come incrementata dai risultati di gestione, per la trasformazione della stessa incrementata dall’indice ISTAT in una rendita vitalizia a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.”.