Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 14/12/2010 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Riparto dei diritti di segreteria fra le Province autonome per la gestione dei segretari in disponibilità. |
Art. 2. Partecipazioni societarie della Regione, disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, contributi a favore del Consorzio dei Comuni trentini e del Consorzio dei Comuni della [...] |
§ 6.1.178 - L.R. 14 dicembre 2010, n. 4.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).
(B.U. 17 dicembre 2010, n. 50 straord.)
Art. 1. Riparto dei diritti di segreteria fra le Province autonome per la gestione dei segretari in disponibilità.
1. In attuazione dell'articolo 6 della
2. La spesa derivante dall'attuazione del comma 1 ammonta a 500 mila euro.
Art. 2. Partecipazioni societarie della Regione, disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, contributi a favore del Consorzio dei Comuni trentini e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, nonché modifica della
1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali in cui la Regione già detenga una partecipazione.
2. Ove non ricorrano le condizioni previste dal comma 1, la sottoscrizione di azioni o quote è autorizzata con legge regionale.
3. La Giunta regionale dà notizia al Consiglio regionale delle operazioni compiute ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla definizione dell'operazione.
4. Il comma 5 dell'articolo 3 della
“5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un onere complessivo annuo di 55 milioni di euro, comprensivo della rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 5.”.
5. All'articolo 1 della
6. Il comma 7 dell'articolo 1 della
7. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, la Giunta definisce con proprie deliberazioni le azioni di contenimento della spesa ed in particolare:
a) per il triennio 2010-2012 non si procede al rinnovo dei contratti collettivi per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari; nello stesso periodo è corrisposta un'indennità di vacanza contrattuale, calcolata sullo stipendio tabellare iniziale e indennità integrativa speciale vigenti al 31 dicembre 2009, commisurata al 30 per cento del tasso programmato di inflazione a decorrere dal 1° aprile 2010, aumentata al 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 2010;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, il trattamento economico complessivo del personale con qualifica o incarico di dirigente, superiore a 90 mila euro lordi annui, è ridotto del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150 mila euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150 mila euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90 mila euro lordi annui. Le riduzioni non operano ai fini previdenziali;
c) i passaggi all'interno dell'area, con decorrenza dal 1° luglio 2010, sono disposti nei limiti delle risorse del Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale. Per l'anno 2011 è sospesa la progressione economica;
d) le assunzioni a tempo determinato sono disposte nel limite massimo del 30 per cento dei posti vacanti alla data del 1° gennaio di ogni anno. Da tale limite sono escluse le assunzioni a tempo determinato per far fronte agli impegni assunti con l'accordo di programma con il Ministero della Giustizia, per il funzionamento degli organi politici di cui agli articoli 18 e 19 della
e) per il biennio 2011-2012 la spesa annuale per lavoro straordinario non può essere superiore a quella del 2010, ridotta del 20 per cento.
8. Le misure di cui al comma 7, lettere a), b) e c), si applicano anche al personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano.
9. Ai fini della determinazione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 7, del
10. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia di determinazione dei termini per la liquidazione del primo importo delle prestazioni di fine servizio/rapporto, nonché delle modalità per le anticipazioni delle stesse.
11. La disposizione dell'articolo 12, comma 7, del
12. Le graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità per l'assunzione a tempo determinato possono essere prorogate di due anni; la graduatoria del concorso pubblico in scadenza al 31 dicembre 2010 per l'assunzione a tempo indeterminato può essere prorogata di un anno.
13. Le misure di contenimento della spesa e di razionalizzazione organizzativa tengono luogo, per la Regione, delle specifiche disposizioni previste dal
14. Per i fini di cui al comma 7, lettera a), è autorizzata la spesa di cui al Fondo previsto alle unità previsionali di base 02105 e 03110 per gli esercizi 2011 e 2012.
15. L'articolo 6 della
“Art. 6
1. La Giunta provinciale di Trento e la Giunta provinciale di Bolzano, per i territori di rispettiva loro competenza, fissano d'intesa tra loro le tariffe dei diritti tavolari inerenti le operazioni tavolari e la fruizione da parte degli utenti delle informazioni e certificazioni derivanti dal Libro fondiario, ivi inclusi i casi di eventuali esenzioni.”.
16. Al comma 3 dell'articolo 3 della
17. Dopo l'articolo 3 della
“Art. 3 bis. Rimborso delle spese di viaggio.
1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare.
2. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal responsabile della struttura competente, su richiesta dell'interessato corredata dell'autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi e assembleari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”.
18. Il contributo a favore dei Consorzi dei Comuni di cui alla
19. La liquidazione dell'importo di cui al comma 18 avviene entro novanta giorni dall'entrata in vigore del bilancio di previsione della Regione.
20. Alla copertura degli oneri per complessivi 4 milioni 500 mila euro derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti.
21. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.