Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 1. assetto istituzionale |
Capitolo: | 1.3 organi |
Data: | 16/11/2009 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, come modificata dalla legge [...] |
Art. 2. (Norma finanziaria) |
§ 1.3.29 - L.R. 16 novembre 2009, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, e alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 “Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale”
(B.U. 24 novembre 2009, n. 48)
Art. 1. (Modifiche alla
1. L’articolo 2 della
“Art. 2. (Indennità e diaria)
1. L’indennità di cui all’articolo 1 della
2. La rivalutazione della indennità e della diaria di cui al comma 1 riprende annualmente in base all’indice ISTAT, con base 1° gennaio 2009, a partire dall’avvenuto assorbimento della somma corrispondente al 7,5 per cento complessivo di incremento per l’indice ISTAT non applicato.
3. La modalità di rivalutazione e relativa interruzione stabilita dai commi 1 e 2 opera per tutti gli istituti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia previsto un incremento in base all’indice ISTAT.
4. Ai componenti dell’Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti di cui al comma 1, nelle seguenti misure mensili lorde: Presidente 45 per cento, Vicepresidenti 22,5 per cento, Segretari questori 11,25 per cento. Le indennità di funzione spettanti ai membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.”.
2. Al comma 8 dell’articolo 4 della
3. La riduzione dal 65 al 60 per cento di cui al comma 2 è altresì applicata alla misura degli assegni vitalizi di reversibilità da attribuire ai destinatari di cui alla disciplina regolamentare previgente alla XI Legislatura.
4. Il primo comma dell’articolo 1 della
“1. Ai membri della Giunta regionale è attribuita una indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti spettanti ai Consiglieri regionali, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della
a) al Presidente della Regione il 45 per cento;
b) agli Assessori effettivi il 27 per cento;
c) agli Assessori supplenti il 18 per cento.”.
Art. 2. (Norma finanziaria)
1. Le riduzioni previste dalla applicazione della presente legge costituiscono economie di spesa nei bilanci dei rispettivi esercizi finanziari.